Come noto, una delle caratteristiche che differenzia le SRL dalle società di persone è la libera circolazione delle partecipazioni, quale disciplinata dal comma 1 dell’articolo 2469 del Codice Civile.
In linea di principio generale, se non stabilito diversamente in sede di costituzione, l’atto di trasferimento ha effetto nei confronti della società alternativamente:
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dal momento del deposito dell’atto presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, da effettuarsi a cura del Notaio autenticante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del medesimo;
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dal momento della sottoscrizione, a mezzo firma digitale delle parti (cedente e cessionario), nel rispetto della normativa vigente riguardante la firma dei documenti informativi, fatto salvo il deposito, entro 30 giorni presso il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, effettuato da un professionista iscritto nella sezione A “Commercialisti” dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In entrambe i casi l'atto di cessione deve essere registrato:
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in termine fisso, a norma dell'articolo 11 della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, se redatto per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
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in caso d'uso, a norma dell'articolo 2 della Tariffa, parte II, allegata al D.P.R. n. 131/86, se redatto per scrittura privata non autenticata.
Sul tema esiste corposo contenzioso circa l’applicabilità o meno di una o più imposte fisse all'atto contenente più cessioni di quote a titolo oneroso (cfr., fra l’altro, Cassazione 29.10.2014, n. 22899; Cassazione 19.02.2015, n. 3300; Cassazione 15.09.2015, n. 18122).
A parere dell’Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione 02.04.2015, n. 35)