Impugnazione del pignoramento: dubbi sulla competenza tributaria

l’atto di impugnazione dell’atto di pignoramento è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario quando oggetto del giudizio è la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie

L’impugnazione dell’atto di pignoramento è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie.

Il principio è contenuto nella sent. n. 126/2017 della CTP Rieti da cui emerge che l’opposizione al pignoramento va proposta dinanzi alla Commissione tributaria quando sia eccepita l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento.

Pignoramento

L’art. 57 del D.P.R. n. 602/73 esclude in materia tributaria: le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative “alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo“.

Da tale dettato normativo il contribuente non potrebbe proporre opposizione ad un pignoramento di natura tributaria per eccepire ad esempio la prescrizione sopravvenuta o l’omessa notifica della cartella di pagamento.

L’atto di pignoramento, non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento, in realtà rappresenta il primo atto con cui l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente di voler effettuare la riscossione di un credito tributario esistente e rientra nella competenza delle Commissioni tributarie ex art. 19 D. Lgs n. 546/1992.

Al fine di verificare la giurisdizione e i limiti di cui all’art. 57 D.P.R. n. 602/73, occorre considerare non già il tipo di vizio dedotto in giudizio, bensì l’atto oggetto dell’impugnazione, per cui se il contribuente impugna l’atto presupposto (cartella di pagamento o avviso di mora), l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario non è ammessa e la competenza è del giudice tributario. Se impugna invece l’atto di pignoramento e ne chiede la dichiarazione di nullità, facendo valere vizi propri dell’atto o della sua notificazione, è ammessa l’opposizione agli atti esecutivi dinanzi al giudice ordinario (Cass. n. 9246/2015).

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’atto di pignoramento di crediti verso terzi emesso da Equitalia, atteso che quest’ultima fosse creditrice di somme relative ad alcune cartelle esattoriali. In particolare, il ricorrente ha eccepito la nullità dell’atto di pignoramento per inesistenza giuridica delle medesime attesa la mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e per inesistenza della notifica del pignoramento medesimo.

La CTP ha ritenuto che la cognizione dell’impugnazione del pignoramento è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie (Cass. n 599472012 e 14667/2011),

I principi sopra affermati, tuttavia, sono stati nuovamente rimessi in discussione dalla Cassazione a Sezioni Unite (n. 13913/2017) secondo cui l’opposizione all’atto di pignoramento, contenente crediti tributari, va proposta dinanzi alla Commissione tributaria, laddove venga eccepita l’omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), a prescindere dal fatto che il contribuente abbia richiesto l’annullamento del solo atto di pignoramento o anche dell’atto presupposto.

Ciò in quanto l’articolo 57 D.P.R. n. 602/1973 stabilisce che non sono ammesse dinanzi al Giudice Ordinario le opposizioni regolate dall’articolo 617 del Codice di procedura civile riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo.

Tale inammissibilità va interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni dinanzi al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere l’invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento.

Sulla base di quanto precede la CTP ha ritenuto la propria competenza a decidere sul ricorso in oggetto, essendo risultato dai documenti esibiti, che il pignoramento era stato emesso in forza di un certo numero di cartelle esattoriali, tra le quali due comprendevano il mancato pagamento del diritto camerale e di alcune imposte (Irpef, Iva ed Irap).

Rientrano, invece, nella giurisdizione del processo ordinario (giudice ordinario e giudice di pace) e non di quello tributario, le controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali Inps e contravvenzioni al codice della strada.

Per il caso in esame i giudici tributari hanno ritenuto che le cartelle di pagamento erano state notificate e nel caso di omessa esecuzione della procedura di notificazione, l’onere probatorio incombe sul delegato alla riscossione, il quale deve dimostrare l’adempimento delle formalità prescritte per la notificazione (Cass. n. 12888/2015; 10326/2014). In particolare, quest’ultimo è tenuto ad esibire in giudizio o la relata di notifica o l’avviso di ricevimento della spedizione in plico raccomandato ovvero la ricevuta dell’avvenuta consegna mediante procedimento speciale per posta c.d. diretta.

L’atto di pignoramento, emesso di seguito alle due cartelle esattoriali regolarmente notificate, non impugnate dal contribuente e divenute definitive, è da ritenersi legittimo contenendo tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Alla luce di quanto precede la CTP adita ha respinto il ricorso proposto dal contribuente compensando le spese di giudizio.

14 novembre 2017

Davide Di Giacomo

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