Rottamazione delle cartelle bis: guida al Decreto

le regole basiche che governano la rottamazione bis delle cartelle, cercando di spiegare le particolarità di questo condono previsto nella Legge di bilancio 2018

Dopo essere stata più volte annunciata, frutto di compromessi tra le parti (lo schema di decreto per stessa ammissione dell’esecutivo era stato approvato “salvo intese”) è approdata in Gazzetta la c.d. rottamazione delle cartelle bis.

Il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 prevede al primo comma “la riapertura dei termini” per chi, già ammesso alla definizione agevolata, non ha pagato l’unica o le prime due rate scadute lo scorso 31 luglio e 2 ottobre.

Importante è poi la possibilità di accedere alla definizione agevolata quei i contribuenti che alla data del 24 ottobre 2016 avevano in corso un piano di pagamenti dilazionato e non sono stati ammessi alla rottamazione precedente per il mancato pagamento di alcune rate.

Per essi, entro il 31 ottobre sarà predisposto un apposito modello e l’adesione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre.

Entro il 31 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà comunicare l’ammontare delle rate scadute che dovranno essere pagate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

Successivamente, entro il 31 luglio verrà comunicato l’importo da pagare relativo alla definizione, che potrà essere pagato in massimo tre rate con scadenza a settembre, ottobre e novembre 2018.

In ultimo il Decreto prevede la possibilità di definire i carichi affidati per la riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

Ancora una volta si guarda all’affidamento e non alla notifica del provvedimento, pertanto, sebbene entro il 31marzo 2018, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrà comunicare ai contribuenti le posizioni affidate nel periodo indicato, sarà cura dei contribuenti verificare la loro posizione onde evitare gli effetti pregiudizievoli dell’esecuzione in medio tempore.

Proprio per questo la domanda di ammissione sarà predisposta in tempi celeri, entro il prossimo 31 ottobre, sebbene il termine per accedere alla definizione scadrà il prossimo 15 maggio, avendo il Legislatore specificato che la presentazione dell’istanza per le posizioni ivi incluse sospende di diritto i pagamenti delle rate che scadono successivamente alla stessa.

Inoltre, il decreto prevede espressamente che per accedere alla definizione non occorre essere in regola con i pagamenti delle rate, a prescindere dal fatto che la dilazione sia decaduta o meno.

Gli importi relativi alla definizione saranno comunicati entro il 30 giugno 2018 e potranno essere pagati in cinque rate di pari importo con scadenza a luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.

 

18 ottobre 2017

Valeria Nicoletti