Infortuni sul lavoro: i nuovi obblighi comunicativi INAIL

dal 12 ottobre scorso è scattato per tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL, così come al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro (SINP), di tutti i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro, che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento

Il nuovo obbligo di comunicazione all’INAIL degli infortuni sul lavoro

Come ormai noto, a partire dal 12 ottobre scorso è scattato per tutti i datori di lavoro l’obbligo di comunicazione telematica all’INAIL così come al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro (SINP), di tutti i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro, che comportino un’assenza di lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. L’obbligo deriva da quanto previsto dall’articolo 18, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, che è stato modificato con l’articolo 3, comma 3-bis, del D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017.

La Circolare INAIL n. 42/2017

Ma per ottemperare a tale nuovo obbligo, l’INAIL ha fornito delle opportune indicazioni operative, con Circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017: proprio a tale scopo l’INAIL ha istituito un nuovo servizio telematico chiamato “Comunicazione di infortunio”: il servizio online – rende noto l’INAIL – sarà differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell’assicurazione; riguarda così: a) la gestione industria, artigianato, servizi e PP.AA. titolari di posizione assicurativa territoriale PAT, b) gestione per conto dello stato, c) settore navigazione marittima, d) gestione agricoltura, e) datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Per quanto riguarda i datori di lavoro con soggetti assicurati all’INAIL, qualora la prognosi oggetto di comunicazione di infortunio si prolunghi oltre 3 giorni, i datori di lavoro – ovvero i loro intermediari – avranno l’obbligo di inoltrare a fini assicurativi anche la denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 1124/1965: per semplificare tale adempimento, l’INAIL rende noto che sarà possibile accedere dal menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio”, accedendo alla funzione “Comunicazioni inviate”, e ricercare la comunicazione inoltrata; a quel punto sarà possibile utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione, da integrare con le informazioni necessarie per l’invio della denuncia di infortunio.

Gli intermediari in possesso di delega conferita dal datore di lavoro possono operare anche per i datori di lavoro in agricoltura e per quei datori di lavoro che non sono assicurati dall’INAIL, accedendo al servizio “Comunicazione di infortunio”; per quanto riguarda invece i datori di lavoro agricoli, gli intermediari potranno accedere al servizio “Gestione DL agricolo”, inserendo un nuovo datore di lavoro agricolo nel caso in cui tale soggetto non sia già censito da parte dell’Istituto.

Cosa fare in caso di problematiche che non permettono l’invio telematico

L’Istituto segnala che qualora per problematiche tecniche non fosse possibile inserire in via telematica le comunicazioni di infortunio le stesse potranno essere inviate tramite PEC, sulla casella di posta elettronica certificata segnalata sul sito INAIL riguardante la sede competente locale dell’istituto, che deve essere individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, e con allegata la copia della schermata di errore restituito dal sistema, la quale non ha permesso di procedere con l’operazione telematica.

Le sanzioni

È estremamente interessante notare che l’INAIL con la Circolare in questione abbia espressamente fatto riferimento alle sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi. Infatti, mentre con la mancata comunicazione o il mancato rispetto dei termini per gli infortuni superiori ai 3 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1096,00 euro a 4932,00 euro (ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008), il mancato rispetto dei termini previsti per la comunicazione di infortunio ai fini statistici comporta invece l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 euro a 1972,80 euro (di cui all’articolo 55, comma 5, lettera h), del D.Lgs. n. 81/2008); in tale ultima ipotesi saranno competenti ad applicare le sanzioni amministrative gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 81/2008: a tal fine, nel cruscotto infortuni a breve confluiranno tutte le comunicazioni di infortunio di un solo giorno, con l’evidenza per ciascun caso, della data di ricezione del certificato medico e della data di inoltro all’INAIL della comunicazione di infortunio stessa.

La collocazione del servizio nel sito

Il nuovo servizio “Comunicazione di infortunio” sarà collocato nel portale INAIL all’interno della macro-sezione “Denuncia di infortunio e malattia professionale”. Gli intermediari del datore di lavoro potranno accedere con le credenziali in loro possesso al servizio della denuncia di infortunio e malattia professionale, poi cliccando su “Comunicazione di infortunio”.

Il datore di lavoro agricolo così come il datore di lavoro privato di lavoratori assicurati presso altri enti potranno utilizzare il loro ruolo di utente con credenziali dispositive, per accedere ai servizi in questione. Si ricorda a tal proposito che le credenziali dispositive si ottengono attraverso:

  • accesso con credenziali SPID;

  • accesso tramite federazione INPS;

  • accesso tramite carta nazionale dei servizi (CNS);

  • credenziali INAIL rilasciate attraverso l’inoltro dell’apposito modulo attraverso i servizi on-line presenti sul portale INAIL ovvero con accesso fisico presso le sedi territoriali dell’Istituto.

L’invio della domanda

Ad inserimento avvenuto, dopo aver inviato la comunicazione di infortunio, sarà necessario allegare in formato PDF il mandato del datore di lavoro. L’invio definitivo può essere effettuato solo ed esclusivamente con la presenza di tale allegato.

Qualora permangano ulteriori dubbi sulla procedura di acquisizione delle credenziali ovvero sull’utilizzo degli applicativi, l’INAIL mette a disposizione il proprio Contact Center ai numeri 803.64, e 06.164.164, oltre che il servizio “INAIL risponde” sotto la sezione “Contatti” del portale, che permette di inviare una mail alla struttura INAIL competente.

18 ottobre 2017

Antonella Madia