Il nuovo obbligo di comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro
Come ormai noto, a partire dal 12 ottobre scorso è scattato per tutti i datori di lavoro l'obbligo di comunicazione telematica all'INAIL così come al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro (SINP), di tutti i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro occorsi ai prestatori di lavoro, che comportino un'assenza di lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. L'obbligo deriva da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, che è stato modificato con l'articolo 3, comma 3-bis, del D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017.
La Circolare INAIL n. 42/2017
Ma per ottemperare a tale nuovo obbligo, l'INAIL ha fornito delle opportune indicazioni operative, con Circolare INAIL n. 42 del 12 ottobre 2017: proprio a tale scopo l'INAIL ha istituito un nuovo servizio telematico chiamato “Comunicazione di infortunio”: il servizio online – rende noto l'INAIL – sarà differenziato rispetto al settore di appartenenza del datore di lavoro anche in base alle modalità di gestione dell'assi