Infortuni sul lavoro superiori a un giorno: dal 12 ottobre scatta l’obbligo di comunicazione

segnaliamo i nuovi obblighi che entrano in vigore dal prossimo 12 ottobre in tema di segnalazione degli infortuni sul lavoro: come funzionerà tale nuovo obbligo di comunicazione? i chiarimenti pratici

Commercialista Telematico | Software fiscali, ebook di approfondimento, formulari e videoconferenze accreditateLa previsione nel DM 183/2016

Al via a partire dal prossimo 12 ottobre 2017, l’obbligo di comunicare gli infortuni superiori a un giorno da parte dei datori di lavoro: in particolare, si segnala che dal prossimo giovedì 12 ottobre entrerà così in vigore l’obbligo di comunicare all’INAIL tutti gli infortuni, subiti da lavoratori, che abbiano una prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. Ciò avviene a fini statistici, differentemente da quanto è previsto in con riferimento alla comunicazione per fini assicurativi per gli eventi con prognosi superiore a tre giorni.

La previsione del SINP è stata introdotta con il Decreto del Ministero del Lavoro n. 183/2016, sulla base di quanto previsto all’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (ben oltre i 180 giorni previsti dal TU in materia di Sicurezza sul Lavoro!); in particolare l’art. 8 citato prevede l’istituzione del SINP “al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate”.

La data di avvio dell’obbligo

Così il datore di lavoro e il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica sia all’INAIL che al “Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione dei luoghi di lavoro” tutti gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza del luogo di lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento. Ma a questo punto bisogna segnalare che l’entrata in vigore del SINP comportò numerosi dibattiti in ordine all’applicazione della disciplina, al punto che fu opportuno leggere il comma 1-bis dell’articolo 18, del Decreto Legislativo 81/2008, per comprendere l’effettivo avvio di tale nuovo adempimento; infatti tale comma prevede che “1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4”. Tale scadenza è stata poi posticipata di 6 mesi rispetto alla data iniziale del 12 aprile 2017 dal D.L. Milleproroghe n. 266/2016, per cui allo stato attuale l’obbligo entrerà effettivamente a regime dal prossimo 12 ottobre.

L’obbligo di comunicazione degli infortuni superiori a 1 giorno

Ciò detto, bisogna riprendere quanto previsto all’art. 18, comma 1, lett. r): infatti la lettera in esame prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano “comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni […]”.

Comunicazione a fini statistici e/o assicurativi?

Sulla base di quanto detto, i datori di lavoro dal 12 ottobre prossimo avranno l’obbligo:

  • di trasmettere una comunicazione a fini statistici e informativi per tutti gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza di almeno un giorno escluso quello dell’evento;

  • di trasmettere la denuncia a fini assicurativi per tutti quegli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Così, si configurerebbero in sostanza due diverse tipologie di comunicazioni, per due diverse tipologie di infortuni: infatti, si reputa che per infortuni superiori a tre giorni escluso quello dell’evento infortunistico, si abbia un obbligo assicurativo, mentre per gli infortuni superiori a un giorno escluso quello dell’evento, sarà necessario invece inviare la comunicazione a fini meramente statistici.

Esclusioni e soggetti obbligati

Tale comunicazione dovrà essere effettuata in via telematica ad eccezione dei lavoratori dell’agricoltura, domestici, familiari e lavoratori occasionali di tipo accessorio in agricoltura. Per quanto concerne invece la segnalazione degli infortuni, basti ricordare che gli obblighi di denuncia sono in capo sia al lavoratore, sia al medico, che al datore di lavoro: infatti al momento dell’infortunio il lavoratore è tenuto rivolgersi al medico aziendale, al proprio medico di base, ovvero ancora al pronto soccorso, per poi comunicare a datore di lavoro sia l’infortunio che il numero della certificazione medica. Questo obbligo deve essere effettuato a pena di perdita del risarcimento da parte dell’INAIL. A quel punto, la certificazione viene inviata all’INAIL da parte del medico, corredata dalla prognosi; una volta ricevuti i dati del certificato, il datore di lavoro ha solo 48 ore di tempo per trasmettere all’INAIL i dati richiesti a fini statistici/assicurativi.

La comunicazione per le malattie professionali

Nulla cambia per quanto riguarda invece il termine di comunicazione delle malattie professionali, che rimane fermo in 5 giorni dalla data dei riferimenti del certificato medico entro il quale il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’INAIL sempre in maniera telematica.

Mancato invio della comunicazione

Qualora non fosse inoltrata la comunicazione di infortunio il datore di lavoro potrebbe essere sanzionato, e la mancata comunicazione entro le 48 ore:

  • degli infortuni superiori ad un giorno, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a euro 1972,80;

  • degli infortuni superiori a 3 giorni escluso il giorno dell’evento, sarà invece punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1096,00 a euro 4932,00.

5 ottobre 2017

Antonella Madia