Bonus per la pubblicità incrementale dal 2018

il bonus pubblicità è un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche

Commercialista TelematicoIl Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 (cosiddetta manovra correttiva 2017) ha introdotto un’importante agevolazione fiscale sotto forma di credito d’imposta a favore di imprese di imprese e professionisti per campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche.

Per aver diritto al credito d’imposta è necessario che l’investimento sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente. Il beneficio sarà attribuito nel 2018 per le spese effettuate dal 24/6/2017 (ossia dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 50/2017). Per le Micro imprese, PMI e startup innovative il credito è del 90%, per gli altri soggetti del 75%. Tale credito sarà utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Premessa

Il beneficio sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati a partire dal 24/06/2017 (entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2017, ossia dal 24.06.2017), sotto forma di Credito d’imposta.

L’agevolazione è concedibile ai soggetti beneficiari solo se il valore degli investimenti effettuati supera dell’1% il valore degli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente, sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d’imposta è concesso ad istanza di parte diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è pari al:

75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;

90%, nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, da presentare nel 2019.

Che cosa è il Bonus Pubblicità

Una delle novità introdotte dalla manovra correttiva dei conti pubblici, D.L: 50/2017 art. 57-bis riguarda il Bonus pubblicità: a partire dal 2018 imprese e lavoratori potranno beneficiare di un credito di imposta in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche, analogiche e digitali il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito annualmente con Dpcm (adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 4, legge 198/2016). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

L’incentivo vale anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Il credito d’imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, cioè dal 24 giugno 2017.

Requisiti soggettivi ed oggettivi

I contribuenti che possono beneficiare del bonus investimenti pubblicitari, sono:

  • Lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti;

  • Imprese: di qualsiasi natura giuridica.

Il bonus pubblicità 2018 spetta anche ai professionisti ma sembra che per loro possano esserci dei vincoli in più.

Attenzione: la riforma degli ordinamenti professionali (attuata con il Dpr 137/2012) ha previsto che “è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente a oggetto ‘’l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni” (articolo 4, comma 1).

I vincoli, potrebbero essere:

  • Bonus pubblicità solo se la campagna pubblicitaria rispetta le disposizioni del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, ovvero, di una pubblicità informativa non ingannevole, equivoca o denigratoria;

  • Pubblicità focalizzata su:

    • attività della professione;

    • specializzazione e titoli posseduti;

    • struttura del proprio studio;

    • compensi richiesti per le prestazioni professionali.

I requisiti bonus pubblicità, non sono stati ancora ufficializzati perché manca ancora il decreto attuativo.

Già si sa comunque che per beneficiare del bonus pubblicità 2018 occorre che:

  • nell’anno precedente alla domanda del bonus, si siano effettuati investimenti pubblicitari;

  • che tali investimenti, nel 2018, siano maggiori di almeno l’1% rispetto al 2017.

  • che l’investimento in campagne pubblicitarie avvenga su:

    • quotidiani e periodici;

    • emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

  • per gli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative è riconosciuto un aumento del credito d’imposta al 90%.

Attenzione:per stabilire il momento dell’effettuazione degli investimenti appare ragionevole l’applicazione dell’art. 109, comma 2) lettera b) del TUIR , che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Poiché la concessione del credito di imposta è sottoposta ad eventuali adempimenti europei, si ritiene che tale agevolazione sia compatibile con la norma europea degli aiuti di stato in quanto misura agevolativa a carattere generale.

Come calcolare il Bonus Pubblicità 2018

Alle imprese, professionisti e lavoratori autonomi che dal 2018 investono in campagne pubblicitarie è riconosciuto un credito d’imposta se tali investimenti avvengono sulla carta stampa di giornali e periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Per beneficiare del credito d’imposta, l’investimento deve essere di tipo incrementale, e ciò significa che il suo valore deve superare almeno dell’1% quello relativo agli investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.

Bonus pubblicità 2018 quanto spetta?

Spetta un credito d’imposta pari a:

  • 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati;

  • 90% del valore incrementale nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da parte di microimprese, PMI e cioè dalle piccole e medie imprese e start up innovative.

Attenzione

Si ricorda che, la definizione di “microimprese”, piccole e medie imprese è contenuta nelle fonti legislative comunitarie.

In particolare, ci si deve rifare alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (pubblicata nella G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) che effettua distinzioni basate sul numero di dipendenti di una società e sul suo fatturato o bilancio annuo e, precisamente:

– microimpresa: meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro;

– piccola impresa: meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro;

– media impresa: meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Calcolo bonus pubblicità: in entrambi i casi, le aliquote si applicano al valore incrementale.

l credito sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante il modello F24, previa istanza diretta al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri.

Come calcolare l’incremento

  1. Individuare l’ammontare degli investimenti pubblicitari sostenuti dall’entrata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017);
  2. Comprovare l’effettivo sostenimento: sarà utile analizzare il piano dei conti della società e le fatture di acquisto dei servizi pubblicitari;
  3. Riclassificare i costi in funzione del canale mediatico attraverso il quale la pubblicità è stata diffusa;
  4. Effettuare la stessa analisi per gli analoghi investimenti sostenuti nell’anno precedente;
  5. Comparare i valori dei due esercizi, determinando l’incremento dell’1%;
  6. Presentare l’istanza di fruizione del credito;
  7. Contabilizzare il credito nell’esercizio di competenza dei costi;
  8. Utilizzare il credito in compensazione tenendo conto dell’eventuale decorrenza della sua fruizione.

Esempio 1

La Alfa srl ha effettuato nell’anno n spese pubblicitarie per un importo pari a € 20.000. Per poter usufruire del bonus pubblicità nell’anno n + 1 deve sostenere almeno un importo pari a € 20.200 (20.000 + 1%). Ipotizzando che nell’anno n + 1 ha effettuato spese pubblicitarie per € 27.000 il credito d’imposta alla stessa spettante risulta pari a € 5.250 [(27.000 – 20.000) x 75%].

Esempio 2

Se nel 2017 l’azienda Gamma ha sostenuto spese pubblicitarie in TV pari a 50.000 €, per poter godere dell’agevolazione sarà necessario che nel 2018 l’azienda investa 51.000 €. Il credito di imposta sarà calcolato sui 1000 € aggiuntivi di spesa applicando l’aliquota agevolata del 75% oppure quella ancora più vantaggiosa del 90% nell’ipotesi in cui l’azienda Gamma fosse una Start-up innovativa, o una microimpresa o una piccola o media impresa.

Obiettivi:

  • Incentivare le imprese e i lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;

  • Sostenere “il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale.

La manovra prevede anche un band  annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, che sarà istituito con decreto ministeriale, per favorire la realizzazione di progetti innovativi.

26 ottobre 2017

Maria Benedetto

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