Cassazione: le violazioni formali non compromettono il principio di detrazione IVA

La Cassazione salvaguarda in maniera sempre più incisiva il principio di neutralità, fondamentale ai fini della corretta applicazione dell’Iva; ribadisce in una recente sentenza che le violazioni formali non possono incidere negativamente sul principio di detrazione.

 

La Corte di Cassazione salvaguardia in maniera sempre più incisiva il principio di neutralità fondamentale ai fini della corretta applicazione dell’Iva.

Viene ribadito ancora una volta che le violazioni formali non posso incidere negativamente sul principio di detrazione.

Il principio è stato confermato con una sentenza della Suprema Corte n. 20042 depositata l’11 agosto 2017.

La detrazione dell’Iva, resa possibile nell’ordinamento interno nazionale a seguito della previsione di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, rappresenta lo strumento tecnico per realizzare la neutralità del tributo prevista dalle disposizioni comunitarie.

La detrazione rende possibile il recupero dell’imposta nei confronti dell’Erario, riconoscendo al cessionario committente un credito che può essere speso nei confronti dell’erario.

Allo stesso tempo il medesimo principio viene concretamente attuato sul lato delle operazioni attive poste in essere a seguito della rivalsa obbligatoria ai sensi dell’art. 18 del decreto Iva.

Tramite la rivalsa il cedente o prestatore addebita il tributo nei confronti del cessionario/committente e lo versa nelle casse dell’Erario dopo aver esercitato il diritto di detrazione.

Anche in tale ipotesi, a seguito dell’avvenuto addebito, il cedente/prestatore non rimane inciso dall’applicazione del tributo.

Tale soggetto, che “sopporta” il costo dell’Iva è, in linea di principio il consumatore finale che, appunto, non può né esercitare il diritto di detrazione, né ribaltare a sua volta il tributo nei confronti di un altro soggetto (essendo lui stesso consumatore finale).

La Corte di Cassazione si è di fatto uniformata, con la decisione in commento ai precedenti giurisprudenziali e comunitari. In pratica, in assenza di comportamenti fraudolenti o di pratiche elusive, la detrazione dell’Iva deve essere comunque riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali.

Ciò anche laddove si siano verificate violazioni di tipo formale.

Il caso in contestazione riguardava la mancata conservazione delle autofatture emessa da una cooperativa per i propri soci.

L’Agenzia delle entrate non ha mai posto in discussione né l’esistenza dei documenti (regolarmente formati), né le operazioni e l’avvenuto pagamento dell’imposta. La violazione consisteva nella mancanza di conservazione dei documenti e in tal caso, secondo l’Agenzia delle entrate, risultava pregiudicato il diritto alla detrazione del tributo in capo alla cooperativa.

La Corte di Cassazione ha tento conto della peculiarità della fattispecie e cioè che le autofatture erano state emesse dalla stessa cooperativa.

A tal proposito il D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente che i passaggi di prodotti alle cooperative destinati alla vendita si considerano effettuati all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. In pratica quando la cooperativa effettua il pagamento in favore del socio conferente l’operazione si considera effettuata e deve essere emessa la relativa autofattura.

Questo adempimento viene effettuato in luogo del socio conferente al quale viene consegnato un esemplare per i successivi adempimenti.

La Suprema Corte ha accolto le doglianze del contribuente considerando la violazione del tutto formale e riconoscendo alla cooperativa, in presenza dei presupposti sostanziali, il diritto alla detrazione del tributo.

Nello stesso senso della sentenza in commento si cita l’orientamento della Corte di Cassazione con la pronuncia del 24 settembre 2015, n. 18925.

La decisione si è espressa favorevolmente alla detrazione dell’Iva nonostante la mancata registrazione della fattura. Ciò in quanto in assenza di contestazioni circa la veridicità dell’operazione l’irregolarità è di tipo formale.

A tal proposito la Corte di Giustizia UE ha precisato che è possibile il disconoscimento del diritto alla detrazione del tributo se la violazione dei requisiti formali ha quale effetto l’impedimento della dimostrazione che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti (sentenza del 12 luglio 2012, causa C–284/11).

In buona sostanza se la mancata registrazione del documento non impedisce all’acquirente/committente di dimostrare la sussistenza delle condizioni che consentono l’esercizio del diritto, la detrazione non può essere negata.

 

 

14 settembre 2017

Nicola Forte