La definizione delle liti pendenti: la valenza dei rilievi annullati in autotutela

la definizione delle liti pendenti sta entrando nella fase calda in vista della scadenza del 2 ottobre prossimo: in questo articolo analizziamo il caso di autotutela parziale che ha investito (e ridotto) la pretesa per cui è pendente la lite

ivaL’art. 11 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, ha previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie, che ha trovato la conversione nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, con alcune modifiche.

Come è noto, sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del D.L.n.50/2017 – 24 aprile 2017 – e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Lo sconto normativo di sanzioni e interessi

Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. n. 602/731, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all’art. 30, c. 1, del citato D.P.R. n. 602/732.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione. Mentre, in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito, anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Definizione

Come abbiamo anticipato sono definibili le controversie in cui il ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017. Continua nel pdf…—>

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