Il nuovo modello IVA TR e la stretta alle compensazioni IVA: ora 10 giorni e doppio binario

analisi dei nuovi adempimenti che colpiscono il modello IVA TR, tenuto conto anche degli obblighi relativi al visto di conformità; i nuovi limiti all’utilizzo dei crediti e la nuova tempistica

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_StressI contribuenti si avvicinano velocemente al termine del periodo di liquidazione dell’Iva relativo al mese di settembre. E’ dunque possibile effettuare le prime valutazioni di convenienza circa la sorte dell’eventuale credito maturato. E’ possibile, infatti, il riporto a nuovo nella liquidazione periodica successiva, la compensazione infrannuale (orizzontale) con riferimento all’eccedenza maturata nel periodo luglio/settembre o, eventualmente, la richiesta di rimborso trimestrale.

Nell’attività di valutazione sarà necessario tenere conto delle nuove regole previste per le compensazioni orizzontali o per i rimborsi Iva dal D.L. n. 50/2017. Il legislatore ha dato concreta attuazione ad una vera e propria stretta alle compensazione IVA prevedendo, per le compensazioni dei crediti infrannuali di importo superiore a 5.000 euro, l’apposizione obbligatoria del visto di conformità. Invece se il contribuente chiede il rimborso infrannuale del credito l’obbligo del visto scatta per gli importi eccedenti 30.000 euro. Le due soglie, quindi la verifica del mancato superamento dei predetti limiti, deve essere effettuata autonomamente. Le valutazioni di convenienza dovranno essere effettuate più celermente possibile in quanto la compensazione orizzontale dei crediti infrannuali potrà essere effettuata decorsi dieci giorni dalla presentazione dell’istanza. Il D.L. n. 50/2017 ha ridotto questo periodo di “sospensione”. In precedenza, secondo la “vecchia” disciplina, la compensazione poteva essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello.

Ad esempio se il modello TR relativo al terzo trimestre del 2017 viene presentato il primo giorno utile rispetto al periodo di riferimento, quindi il 1′ ottobre 2017, la compensazione del credito Iva con altri tributi potrà essere effettuata a partire dall’11 ottobre, quindi a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello. Viceversa se il contribuente presenta il modello TR del terzo trimestre l’ultimo giorno utile, cioè il 31 ottobre, potrà effettuare la compensazione a partire dal 10 novembre prossimo.

Il D.L. n. 50/2017 ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità a seguito di un emendamento apportato in sede di conversione in legge. Pertanto il modello TR relativo al primo trimestre sarà stato presentato senza l’apposizione del visto di conformità anche se il credito Iva evidenziato e da compensare fosse stato superiore a 5.000 euro. L’Agenzia delle entrate ha precisato, però, che il superamento del limite di 5.000 euro deve essere verificato, a partire dal secondo trimestre, cioè dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, con riferimento alla sommatoria dei crediti Iva risultanti da tutti i modelli TR, ivi compreso quello relativo al primo trimestre. Cioè il modello presentato durante il periodo di vigenza della vecchia normativa (che non richiedeva il visto).

I due limiti, però, relativi alla richiesta di rimborso del credito infrannuale, e pari a 30.000 euro, ovvero alla richiesta di compensazione orizzontale, pari a 5.000 euro, devono essere computati separatamente.

Ad esempio si consideri il caso in cui il contribuente abbia presentato il modello TR relativo al primo trimestre chiedendo a rimborso l’importo di 25.000 euro e chiedendo in compensazione l’importo di 1.000 euro. Nel modello TR relativo al secondo trimestre il contribuente ha chiesto a rimborso l’importo di 3.000 euro e la compensazione per 1.500 euro. Il modello TR relativo al terzo trimestre evidenzia una richiesta di rimborso di 1.000 euro e di compensazione di 500 euro. In questo caso non è necessario apporre il visto di conformità. Infatti le richieste di rimborso ammontano complessivamente (considerando i tre trimestri) a 29.000 euro. Le richieste di compensazione ammontano complessivamente a 3.000 euro. Le due soglie pari, rispettivamente, a 30.000 e 5.000 euro, se considerate separatamente non sono state superate e quindi le operazioni descritte possono essere effettuate senza che sussista la necessità di apporre il relativo visto. Se, diversamente, la richiesta di rimborso del credito Iva relativo al terzo trimestre fosse stata pari a 10.000 euro, sarebbe risultata oltrepassata la soglia di 30.000 euro e quindi l’apposizione del visto sarebbe stata obbligatoria.

I contribuenti dovranno così seguire un doppio binario per verificare separatamente il superamento o meno delle predette soglie.

15 settembre 2017

Nicola Forte