Decreto Concorrenza: i professionisti devono comunicare obbligatoriamente il preventivo per iscritto

iniziamo ad analizzare le novità del cosiddetto “decreto concorrenza” che riguardano i liberi professionisti: il problema del preventivo per iscritto, il calcolo del compenso per le prestazioni professionali, la trasparenza delle informazioni per i titoli e la specializzazione posseduta; argomenti di estremo interesse ora che il decreto è divenuto operativo

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_Il_Gatto_E_La_VolpeIl Decreto Concorrenza interviene sull’articolo 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, imponendo la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti

***

La legge annuale per il mercato e la concorrenza del 4 agosto 2017, n.124, pubblicata sulla G.U. 189 del 14-8-2017, cd. Decreto Concorrenza, contiene importanti disposizioni sulle professioni regolamentate. Il provvedimento dopo un iter legislativo molto complicato durato oltre due anni, tocca una vastità di materie ed interessa, tra l’altro, le assicurazioni, il mercato dell’energia, i liberi professionisti, le Poste, le banche, gli albergatori e le farmacie.

Il Decreto Concorrenza è entrato in vigore ieri 29 agosto 2017.

L’efficacia di molte disposizioni introdotte, tuttavia, non è ancora operativa anche dopo che la pubblicazione del testo in G.U.; il Ministero dello Sviluppo Economico è chiamato ad un ulteriore sforzo in quanto dovrà definire nei tempi più brevi possibili tutti i decreti attuativi necessari per la piena attuazione della legge.

Il compenso delle prestazioni professionali

Il comma 150, dell’articolo 1, del Decreto Concorrenza, interviene sull’articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali.

Si ricorda che tale articolo dispone l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Ferma restando l’abrogazione delle tariffe è disposto che, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il “decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012”.

In conseguenza della suindicata disposizione, è stato poi pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 2012, il D.M. n. 140 che individua i suddetti parametri e le regole cui dovranno attenersi i giudici nella determinazione dei compensi dei professionisti, avuto riguardo del fatto che lo stesso decreto, innanzi tutto, prevede fasce di valore della controversia diverse rispetto a quelle delle tariffe abrogate.

Nello specifico, il D.M. in commento, rubricato “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia”, si compone di 42 articoli e di alcune tabelle ed è strutturato in sette capi contenenti disposizioni generali (capo I articolo 1) e disposizioni particolari per alcune professioni regolamentate quali:

  • avvocati (capo II, articoli 2-14);

  • dottori commercialisti ed esperti contabili (capo III, articoli 15-29);

  • notai (capo IV, articoli 30-32);

  • professionisti dell’area tecnica quali, ad esempio, agrotecnici, architetti, biologi, chimici, geometri, ingegneri e periti (capo V, articoli 33-39).

L’art. 9, c. 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, prevede che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente:

  1. il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;

  2. deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

La disposizione contenuta nel Decreto Concorrenza impone che la comunicazione obbligatoria dei professionisti ai clienti circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stesso alla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, sia resa per iscritto o in forma digitale.

La stessa forma scritta (o digitale) dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazione professionale.

Continua nel PDF…

Scarica il documento