l'introduzione nelle compravendite immobiliari di un conto corrente dedicato, aperto dal notaio al fine di far transitare con sicurezza il prezzo della compravendita, sta ponendo dubbi sulla gestione delle operazioni: in questo articolo approfondiamo il tema del vincolo di destinanzione
L’art. 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge per il mercato e sulla concorrenza) prevede che i notai e i pubblici ufficiali siano tenuti ad osservare uno specifico vincolo di destinazione con riferimento ad alcune delle somme ricevute dai clienti.
La disposizione prevede che nei casi previsti dalle lettere a - b del comma 63 i predetti soggetti possano disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali sono state depositate, “mantenendo di ciò idonea documentazione”. Nello specifico si tratta di tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il notaio sia sostituto
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