Assegnazione beni ai soci e riserve: la corretta analisi delle riserve iscritte in bilancio

si sta entrando nella fase calda delle operazioni di assegnazione dei beni ai soci: una delle verifiche importanti da effettuare è quella relativa alla riserve appostate in bilancio, il cui corretto utilizzo può ridurre il carico fiscale dell’operazione in capo ai soci

Commercialista_Telematico_Post_bancheLa scadenza del 30 settembre si avvicina e gli operatori hanno poco tempo a disposizione per valutare la convenienza dell’operazione di assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Molto spesso la convenienza dell’operazione è oggetto di attenzione valutando gli effetti esclusivamente in capo alla società trascurando, invece, la posizione dei soci. Si tratta di un errore clamoroso in quanto assegnazioni apparentemente convenienti risultano di fatto molto onerose per le imposte dovute dai soci.

L’operazione di assegnazione determina il depauperamento del patrimonio della società. Ciò in quanto viene cancellato dall’attivo del bilancio il valore degli immobili assegnati e in contropartita la corrispondente riserva di utili o di capitale. L’iscrizione in bilancio di riserve disponibili di utili e/o di capitale, il cui valore sia almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione, rappresenta una condizione essenziale per la fattibilità dell’operazione (Circ. Agenzia delle entrate n. 37/E del 2016). Gli amministratori sono però chiamati ad effettuare una serie di valutazioni e scelte al fine di rendere minimo gli effetti fiscali sotto il profilo della tassazione in capo ai soci.

Assegnazione beni ai soci e riserve

Preliminarmente deve essere osservato che, diversamente da quanto previsto dalla disciplina ordinaria (art. 47 del TUIR), è possibile scegliere liberamente la riserva da “eliminare” (iscritta nel passivo di bilancio) quale contropartita dell’immobile (o immobili) oggetto di assegnazione.

L’utilizzo di una riserva di utili segna l’ipotesi di distribuzione con la conseguente tassazione dei dividendi in capo ai soci. E’ in linea di principio più conveniente l’utilizzo di una riserva di capitali (ad esempio rappresentata dai versamenti in conto capitale). In tale ipotesi sono minori le probabilità che la “cancellazione” di questa riserva configuri l’ipotesi di distribuzione di utili. Tale circostanza si verifica laddove il valore normale o catastale del bene oggetto dell’operazione risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, sebbene incrementato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Ad esempio se il valore del bene assegnato ammonta a 200.000 euro e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (incrementato dal valore soggetto ad imposta sostitutiva) ammonta a 140.000 euro, il differenziale negativo rappresenta l’utile oggetto di distribuzione (60.000 euro). Nel caso di specie il socio avrebbe ricevuto un bene il cui valore è superiore al costo della partecipazione e quindi il maggior valore (c.d. sottozero) è un utile tassabile secondo le regole proprie del TUIR. A tal proposito deve osservarsi che se la società ha scelto di calcolare l’eventuale plusvalenza facendo coincidere il valore normale con quello catastale, il valore in questione risulterà mediamente meno elevato e quindi più difficilmente si configurerà l’ipotesi di un utile oggetto di distribuzione.

Alla luce del quadro di riferimento fin qui delineato potrebbe essere particolarmente conveniente, qualora siano iscritti nel passivo di bilancio i debiti originati da finanziamenti effettuati dai soci, rinunciare preventivamente alla restituzione degli stessi. La rinuncia dà luogo contestualmente ad un duplice effetto: uno in capo alla società e uno in capo di soci.

Il primo si sostanzia nella capitalizzazione della società che per effetto della rinuncia avrà iscritto nel passivo di bilancio una riserva di capitale utilizzabile per procedere all’operazione di assegnazione. Contestualmente la patrimonializzazione determina un incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. In tale ipotesi è meno probabile che il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione risulti inferiore rispetto al valore del bene oggetto di assegnazione. In pratica è più difficile che si configuri l’ipotesi del c.d. sottozero e quindi l’operazione di assegnazione non determinerà alcuna distribuzione di utili in capo si soci. L’unico effetto fiscale dovrà essere verificato in capo alla società per l’eventuale plusvalenza realizzata e per le imposte indirette applicabili.

E’ dunque fondamentale un’analisi preventiva delle poste di bilancio per individuare e scegliere il comportamento più conveniente che minimizzi la tassazione non solo in capo alla società, ma anche per i soci stessi.

Occorre ancora ricordare che la rinuncia da parte dei soci (alla restituzione dei finanziamenti) non determina l’emersione di una sopravvenienza attiva tassabile (ai fini fiscali) in capo alla società qualora il debito cancellato per effetto della rinuncia sia di importo coincidente con il valore fiscalmente riconosciuto del debito/credito. Il socio dovrà comunicare alla società, per neutralizzare la sopravvenienza attiva ai fini fiscali, l’importo del valore ai fini fiscali.

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31 agosto 2017

Nicola Forte