super e iper ammortamenti sono tra le agevolazioni fiscali più interessanti dell'ultimo biennio, in questo articolo analizziamo: chi sono i possibili beneficiari, le ipotesi di esclusione, quali sono i beni agevolabili, le problematiche legate al leasing, l'ambito temporale di riferimento, la problematica dei beni di modico valore, l'effetto sull'IRAP...
Aspetti generali di super e iper ammortamenti
I beneficiari
Secondo la circolare più recente, possono fruire della proroga dei super-ammortamenti gli stessi soggetti individuati dalla disposizione originaria: soggetti titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni. In assenza di particolari vincoli relativi alla data di costituzione, possono beneficiare del- l’agevolazione anche i soggetti di nuova costituzione, con riferimento agli investimenti iniziali nei beni necessari per l’esercizio dell’attività. Secondo l’Agenzia, la maggior quota di ammortamento riduce il reddito minimo presunto rilevante ai fini disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica1 (ma lascia intoccato il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini del test di operatività). Seguendo gli indirizzi forniti dalla medesima Agenzia, si ritiene che in ogni caso la fruizione del super-ammortamento non sia impedita dall’eventuale natura “di comodo” della società (cfr. circolare n. 53/E del 21.12.2009, richiamata nella circolare n. 4/E, cit., paragrafo 6.1.). L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono inoltre ammesse all’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni italiane di imprese non residenti, oltre agli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata. Inoltre possono fruirne gli esercenti arti e professioni in forma individuale e le associazioni professionali senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche. È a tal fine irrilevante il regime contabile adottato; inoltre possono fruire del beneficio sia le imprese minori (art. 66 TUIR) che i contribuenti in regime di vantaggio ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98/2011 (la deduzione del costo di acquisto secondo il principio di cassa non ostacola la fruizione dell’agevolazione trattandosi, in sostanza, di una diversa modalità temporale di deduzione del medesimo costo).Ipotesi di esclusione
Sono esclusi dalla maggiorazione del 40%, secondo l’Agenzia, i soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, i quali non determinano il reddito di impresa o di lavoro autonomo in modo analitico, bensì forfetario, applicando il coefficiente di redditività previsto per la specifica attività ai ricavi o compensi percepiti nel periodo. Sono, inoltre escluse dall’agevolazione le imprese marittime in regime di tonnage tax (ar