ll labirinto della fase transitoria dello split payment

siamo ai primi giorni di luglio e l’allargamento dello split payment è diventato operativo. Al momento stiamo vivendo una fase transitoria: il caso delle fatture emesse dai professionisti, il problema delle fatture già emesse prima della nuova disciplina, le date di versamento dell’IVA derivante da split payment

Commercialista_Telematico_Post_1200x1200px_Manovra_CorrettivaIl decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 giugno scorso, emanato in attuazione delle disposizioni relative allo split payment, ha previsto che gli adempimenti collegati al meccanismo entrassero in vigore con gradualità. In questo articolo vediamo i principali problemi di questa fase transitoria dello split payment.

L’articolo 2 del decreto ha differito il versamento dell’Iva oltre i termini ordinari (il 16 del mese successivo), ma la disposizione, la cui finalità è sicuramente lodevole, può essere in alcuni casi di difficile applicazione. Possono verificarsi diverse situazioni e il differimento dei termini in alcuni casi potrebbe non essere valido.

Questa conclusione si desume dalla lettura dell’art. 2, c. 2, del decreto di attuazione. In particolare il differimento dei termini di versamento (oltre quelli ordinari) viene giustificato con la necessità di adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo–contabile. Il differimento viene spiegato “per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 1 del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50”. In pratica il differimento in avanti dei termini di versamento non riguarda ogni fattispecie, ma è limitato a quei casi in cui il citato decreto abbia previsto novità.

Le fatture emesse dai professionisti

Prima delle modifiche intervenute a seguito dell’approvazione del D.L. n. 50/2017 (vedi testo coordinato con Legge definitiva) i professionisti, i cui compensi erano assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, risultavano esclusi dal meccanismo dello split payment. Il citato decreto legge ha cancellato questa esclusione. A partire dalle fatture emesse con decorrenza dall’1 luglio 2017, anche se i compensi sono assoggettati a ritenuta, deve essere applicato il meccanismo della scissione.

Si tratta sicuramente di una novità. Pertanto, indipendentemente dall’esigibilità dell’Iva, che solitamente si verifica al momento del pagamento del fornitore, il versamento del tributo potrà essere differito purché entro il 16 novembre 2017. La deroga rispetto ai termini ordinari vale solo durante la fase transitoria, cioè non oltre il 31 ottobre 2017.

Fatture emesse dai professionisti e fatture già assoggettate a split payment

In questo caso la novità è parziale e riguarda solo i documenti emessi dai professionisti. In tale ipotesi il differimento dei termini di versamento, durante la fase transitoria, sarà limitato solo ad una parte dell’Iva trattenuta all’atto del pagamento.

In buona sostanza l’ente destinatario delle prestazioni dovrà operare distintamente due liquidazioni, ancorché riferibili allo stesso periodo. Le fatture emesse dai professionisti concorreranno alla liquidazione del tributo che potrà essere versato, anche successivamente, entro il 16 novembre 2017. Invece l’Iva relativa alle altre fatture, già assoggettate in precedenza al meccanismo della scissione, dovrà essere versata secondo le scadenze ordinarie non operando alcun differimento. In questo caso, se l’Iva è esigibile durante il mese di agosto, e l’ente svolge esclusivamente un’attività di tipo istituzionale, l’Imposta sul valore aggiunto dovrà essere versata entro il 16 settembre (scadenza ordinaria).

Destinatario delle prestazioni: ente o società escluso in precedenza dal meccanismo dello split payment

Se il destinatario delle prestazioni è un soggetto (ente o società) in precedenza escluso dal meccanismo dello split payment, l’unica attenzione deve essere posta alla data di emissione delle fatture ricevute. I documenti recanti data fino al 30 giugno 2017 sono sempre esclusi. Invece le fatture emessa a partire dal 1° luglio 2017 rientrano in ogni caso nel meccanismo della scissione, fatta salva l’applicazione prioritaria del meccanismo dell’inversione contabile (per le sole attività commerciali). In questa ipotesi, limitatamente ai predetti documenti, sarà possibile fruire del differimento dei termini di versamento. Per gli enti della Pubblica Amministrazione l’Iva deve essere versata entro il 16 novembre 2017. Invece le società possono versare l’imposta sul valore aggiunto nelle casse dell’Erario entro il 18 dicembre prossimo.

6 luglio 2017

Nicola Forte