La cancellazione di ufficio delle partite IVA ed i casi di estromissione dal VIES

l’agenzia delle Entrate ha attivato le procedure per la chiusura delle partite IVA inattive e per l’estromissione dal VIES: in questo articolo analizziamo i controlli del Fisco prima della notifica del provvedimento di chiusura o estromissione e la possibile risposta del contribuente

Cancellazione di ufficio delle partite IVA e l’estromissione dal Vies

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 110418 del 12 giugno 2017) sono stati definiti i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie di cui all’art.17 del Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010, ai sensi dell’art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. n. 633/72.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.P.R. n. 633/72, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l’Ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, rendendo invalida la partita Iva nel sistema elettronico di cui all’art. 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010.

L’esclusione dell’operatore dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento. Il contribuente escluso dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, può presentare all’Ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione, una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L’Ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Restano salvi i casi in cui il soggetto debba essere nuovamente incluso nella banca dati degli operatori intracomunitari a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria o per effetto dell’annullamento in autotutela del provvedimento da parte dell’Ufficio. I relativi provvedimenti sono emessi dall’Ufficio territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del titolare della partita Iva al momento dell’emissione dei provvedimenti stessi.

Leggi l’articolo integrale nel PDF qui sotto—>…

Scarica il documento