Split payment e limiti alle compensazioni fiscali: si stringe la morsa del Fisco

la morsa del Fisco si stringe e i contribuenti rischiano di incontrare serie difficoltà nel recuperare i crediti Iva: questo è l’ovvio effetto dell’estensione dello split payment e della stretta sulle compensazioni IVA

Commercialista_Telematico_Post_1200x628px_StressSplit payment e limiti alle compensazioni: la morsa del Fisco si stringe e i contribuenti rischiano di incontrare serie difficoltà nel “recuperare” i crediti Iva.

E’ seria la minaccia dell’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia a seguito della violazione del principio di neutralità del tributo. La circostanza è dovuta agli effetti congiunti che si manifesteranno a seguito dell’estensione dello split paymet, unitamente alle altre misure che rendono più difficile la compensazione dei crediti tributari con altri debiti.

Dopo l’entrata in vigore delle novità contenute nella manovra (D.L. n. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017) saranno circa 29.000 i soggetti destinatari delle prestazioni soggette al meccanismo della scissione. Sarà dunque necessario trattenere l’Iva all’atto del pagamento ed effettuare il versamento (o la compensazione) nelle casse dello Stato.

Il meccanismo, disciplinato dal testo novellato dell’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972, favorisce naturalmente la formazione delle posizioni di credito. Se un’impresa effettua prevalentemente prestazioni nei confronti di Enti locali, enti pubblici, altre istituzioni, società partecipate dallo Stato, da una parte diminuirà in larga misura il debito nei confronti dello Stato, dall’altra continuerà ad alimentare la propria posizione di credito Iva conservando il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

Si pone conseguentemente il problema di individuare le modalità di recupero del predetto credito. La prima possibilità dovrebbe essere rappresentata dalla compensazione del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale, con altri debiti tributari. Sembrerebbe la corretta via di uscita dal problema, ma è agevolmente intuibile che non è così.

La prima penalizzazione è di tipo temporale. La possibilità di compensazione è limitata ai crediti che risultano dalla dichiarazione Iva annuale. Pertanto, mentre il recupero del credito in occasione delle liquidazioni periodiche del tributo può avvenire mensilmente o al massimo con periodicità trimestrale, in questo caso il contribuente dovrà attendere più di un anno.

Inoltre, se il credito dovesse essere superiore a 5.000 euro, il recupero della parte eccedente richiede l’apposizione del visto di conformità, con ulteriori oneri a carico del contribuente. E’ intuibile, quindi, come la possibilità di recupero del credito, oltre ad essere estremamente dilatata nel tempo, darà luogo ad un rilevante incremento degli oneri finanziari/amministrativi.

Una soluzione avrebbe potuto essere rappresentata dalla possibilità di far valere il credito Iva effettuando compensazioni trimestrali a seguito della presentazione del modello TR (per i crediti infrannuali). Se dopo l’approvazione della manovra le disposizioni in materia non fossero state modificate le compensazioni trimestrali avrebbero risolto sia il problema della tempistica, ma sarebbe stato anche superato l’obbligo di apposizione del visto di conformità. In questo caso il recupero del credito Iva sarebbe stato ben più celere.

Il legislatore, però, ha introdotto anche con riferimento alle compensazioni dei crediti infrannuali ulteriori limiti alle compensazioni. E’ necessario presentare il modello TR e il credito risulterà utilizzabile in compensazione dopo soli dieci giorni. Si tratta di un miglioramento rispetto al passato in quanto, anteriormente all’approvazione della manovra, i contribuenti dovevano attendere, per compensare i crediti Iva (infrannuali) il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR. Ora, però, il D.L. n. 50/2017 ha previsto l’obbligo di apposizione del visto di conformità per tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti Iva infrannuali per la parte eccedente 5.000 euro. Conseguentemente, anche se risulta ora superato il problema temporale, i contribuenti dovranno comunque sopportare l’inevitabile aggravio di oneri dovuto all’obbligo di apposizione del visto.

30 giugno 2017

Nicola Forte