La Flat Tax di 100mila euro per gli imprenditori stranieri

di Sonia Cascarano

Pubblicato il 24 aprile 2017

Per gli imprenditori stranieri che si trasferiscono in Italia è stata introdotta la facoltà di applicazione di una flat tax di 100 mila euro, imposta fissa sui redditi in sostituzione dell’Irpef; vediamo le condizioni di applicazione.

monitor-376211_1280 (1)La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto la flat tax di 100 mila euro, cd. imposta piatta sui redditi degli imprenditori stranieri, i quali trasferendosi in Italia potranno scegliere se versare un’imposta fissa sul reddito prodotto all’estero, sostitutiva dell’Irpef, di 100 mila euro, più 25 mila euro per ogni familiare a seguito: il fine della nuova imposta è quello di attrarre capitali esteri in Italia, incentivando il trasferimento della residenza in Italia delle persone con un alto patrimonio, cd. High net worth individual.

La flat tax di 100 mila euro tasserà con imposta piatta solo i redditi prodotti all’estero mentre i redditi prodotti in Italia degli imprenditori stranieri saranno sottoposti al regime fiscale comune delle imposte sui redditi.

La nuova imposta è letta come un’imposta forfettaria opzionale (infatti si potrà scegliere se tassare il reddito estero con l’imposta per un periodo massimo di 15 anni) sul reddito di ricchi stranieri che decideranno di trasferire la propria residenza in Italia ma che devono essere stati, per almeno 9 dei 10 anni precedenti, residenti in uno stato estero.

La nuova imposta, sostituendo la tassazione ad aliquote e scaglioni Irpef, vuole il versamento di un’imposta fissa in un’unica soluzione e alla data prevista per il pagamento delle imposte sui redditi: dunque, la Legge di Bilancio 2017 con l’articolo 1, comma 152, ha inserito nel TUIR l’articolo 24-bis che favorisce gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedendo un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, in almeno nove dei dieci periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Con il provvedimento dell’8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le regole per l’adesione e il modello check list da presentare all’Amministrazione Finanziaria per la valutazione preliminare.

In particolare:

  • la richiesta di adesione alla flat tax sarà perfezionata con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui si è trasferita la residenza in Italia o relativa al periodo d’imposta successivo;

  • gli stranieri che decideranno di trasferire la propria residenza in Italia potranno presentare istanza preventiva di interpello alla Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il modello check list pubblicato dall’Agenzia delle Entrate; circostanza, questa, che consente una valutazione preventiva dell'Amministrazione finanziaria sull'ammissibilità al regime di favore. La richiesta può essere consegnata a mano, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure telematicamente, utilizzando la posta elettronica certificata.

 

Nella richiesta si deve indicare:

  • dati anagrafici e, nel caso, il codice fiscale, indirizzo di residenza in Italia, se già residente;

  • condizione di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione;

  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;

  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

  • il regime forfettario può essere esteso anche ad uno o più familiari purché siano in possesso dei requisiti, indicando tale opzione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d'imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva;

  • il versamento dell'imposta sostitutiva, nella misura di 100mila euro, deve essere effettuato in un'unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

L’innovazione apportata con la nuova disposizione normativa ha, inevitabilmente, portato critiche che si dividono tra i favorevoli ed i contrari al regime agevolato della flat tax.

Accennando alle critiche favorevoli, queste concordano con i fini già enunciati all’atto della riforma, ossia attrarre ricchi imprenditori stranieri in Italia, mentre tra le critiche negative ci sono quelle che invocano l’incostituzionalità della flat tax in quanto contraria al disposto dell’art. 53 della Costituzione.

L’articolo costituzionale prevede che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”: i sostenitori dell’incostituzionalità si basano sulla perdita del requisito della progressività e della lesione del principio della capacità contributiva considerando il presupposto della fissità dell’imposta, 100 mila euro, indipendentemente dal patrimonio dei soggetti.

 

24 aprile 2017

Sonia Cascarano