la recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate ha smentito Equitalia e ha spiegato che i ruoli trasmessi nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2016 possono rientrare nella rottamazione!
In sede di conversione l’art. 6, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, ha subito due importanti modifiche già nel primo comma.
La prima è stata, giustamente, l’aver eliminato il riferimento ai ruoli: un atto dovuto viste le modifiche legislative in tema di concentrazione della riscossione nell’accertamento, come disciplinate dall’art. 29, D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, salvo il voler escludere quanto ivi rientrante dalla disciplina.
Questo ha spostato i termini della questione, sul momento di affidamento della posizione debitoria all’agente della riscossione.
E’ su questo momento che si innesta la seconda importante modifica poiché in sede di conversione la definizione agevolata è stata estesa anche agli affidamenti avvenuti nel 2016.
Ad una lettura superficiale può apparire che l’allargamento sia privo di problematiche, ma in realtà così non è, perché non si è tenuto conto proprio dei modi e tempi dell’affidamento all’agente della riscossione, che per le imposte dirette e l’Iva seguono le regole del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78.
Infatti, gli avvisi di accertamenti in questo caso diventano esecutivi decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica; essi recano espressamente l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, coincidente con i sessanta giorni di cui sopra, la riscossione delle somme richieste verrà affidata agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata.
Pertanto, affinché si possa parlare di affidamento all’agente della riscossione, dalla devono essere passati almeno novanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
L’intimazione ad adempiere al pagamento deve essere contenuta anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento come ad esempio nel caso di pagamento del tributo in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Anche in questo caso, come prevede la lettera b dell’articolo 29 D.L. del 31 maggio 2010 n. 78, l’intimazione diviene esecutiva decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica, e deve sempre recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione.
Ancora una volta devono trascorrere novanta giorni per l’affidamento al concessionario.
La procedura sopra descritta ha scansioni temporali predeterminate per legge, e non rimessa all’arbitrio dell’Amministrazione.
In ogni caso, secondo quanto previsto dal punto 3.2. del Provvedimento 30 giugno 2011, prot. 99696, “l’affidamento formale della riscossione … si intende effettuato alla data di trasmissione del flusso di carico. Ove il flusso di carico, in assenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, sia comunque trasmesso nel periodo intercorrente tra il termine ultimo per il pagamento e il trentesimo giorno successivo, l’affidamento formale della riscossione in carico all’agente, anche ai fini dell’esecuzione forzata, si intende effettuato al trentunesimo giorno successivo alla data ultima per il pagamento”.
Questo è un termine di garanzia per il contribuente legislativamente previsto che non può né essere in alcun modo forzato dall’Ufficio, poiché il sistema informatico interviene per ripristinarlo se non vi è fondato pericolo per la riscossione, né essere oggetto di rinuncia.
Gli atti rientranti nelle lettere a – b dell’articolo 29 D.L. del 31 maggio 2010 n. 78 non potranno essere oggetto di definizione agevolata se notificati dal 3 ottobre 2016.
Quanto sopra descritto emerge altresì dalla risposta ad un interpello alla DRE Lombardia, reso a seguito di istanza del contribuente che voleva aderire alla definizione agevolata sebbene l’atto fosse stato notificato nel mese di novembre 2016.
Nel caso de quo, infatti, non essendo trascorso il termine di garanzia, pur avendo l’Ufficio inserito la posizione “manualmente” nel sistema, la stessa era stata vistata conto del termine di 30 giorni, e quindi affidata oltre il 31 dicembre 2016.
Questo non per un errore di sistema, come asserito dal contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78.
L’Agenzia in sede di interpello, pur affermando che l’istanza presentata è inammissibile e non produttiva degli effetti tipici dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 poiché l’accesso e la gestione dell’istituto della definizione agevolata non rientrano nelle competenze dell’Agenzia delle entrate, stabilisce importanti principi che si ritrovano nella circolare n.2/E del 8 marzo 2017.
Nella circolare, con riferimento al momento dell’affidamento al concessionario, si specifica il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 30 giugno 2011, prot. 99696 stabilisce per gli accertamenti esecutivi, che lo “affidamento formale” della riscossione in carico all’Agente coincide con la data di trasmissione del flusso di carico, che ha cadenza giornaliera. Conseguentemente, ai fini dell’applicazione dell’art. 6 devono considerarsi definibili gli accertamenti esecutivi per i quali il flusso di carico è stato trasmesso all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 20
Con riguardo ai carichi iscritti a ruolo, l’art. 4 del D.M. n. 321 del 1999 distingue tra la materiale trasmissione degli stessi per via telematica dall’Ente creditore – Agenzia delle entrate all’Agente della riscossione e la “consegna” formale.
Non sussistendo una perfetta coincidenza tra la materiale trasmissione telematica degli stessi e la relativa consegna formale all’Agente della riscossione, l’Agenzia in circolare ritiene necessario determinare a livello interpretativo a quale momento fare riferimento al fine di individuare i carichi iscritti a ruolo definibili con riferimento al mese di dicembre 2016.
Considerando che il momento della “trasmissione” telematica dei flussi è l’unico elemento previsto sia dalla disciplina dell’accertamento esecutivo che da quella dei ruoli, l’espressione “carichi affidati” deve essere intesa quale “carichi trasmessi” in quanto usciti dalla disponibilità dell’Agenzia delle entrate.
Essa ritiene quindi che “vanno considerati come rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6 anche i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 gennaio 2017 nel presupposto che gli stessi sono stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2016, in base a quanto stabilito dal citato D.M. n. 321 del 1999)” (circolare n.2/E del 8 marzo 2017).
Questo smentisce la posizione presa da Equitalia espressa in alcuni convegni secondo la quale i ruoli trasmessi nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre 2016 non sarebbero dovuti essere oggetto di definizione agevolata.
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10 marzo 2017
Valeria Nicoletti