Spesometro e fatturazione elettronica fra privati: esistono differenze? Cosa conviene ai contribuenti?

Problema dello spesometro trimestrale: cosa conviene a contribuenti e consulenti? E’ meglio la trasmissione elettronica delle fatture o lo spesometro infrannuale?

Dopo i numerosi chiarimenti intervenuti dall’inizio dell’anno (gli ultimi nel corso del Telefisco 2017), risulta evidente che l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, da effettuarsi ai sensi del D.L. n. 193/2016, è un adempimento molto simile a quello previsto dal D.Lgs n. 127/2015. E’ possibile, però, individuare talune differenze che devono indurre gli operatori ad effettuare attente riflessioni.

La prima diversità riguarda l’obbligo o la facoltà dell’adempimento. Invece le modalità di trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate sono pressoché coincidenti. Tali modalità sono regolamentate dai Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 e n. 21280 del 1 dicembre 2016.

La trasmissione dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute, disciplinata dal predetto D.L. n. 193/2016, è obbligatoria. La periodicità dell’invio dei dati è trimestrale. Si tratta, della sostanza, di una “riedizione” del “vecchio” spesometro la cui periodicità era annuale.

Inoltre anche i dati da inviare alle Entrate non sono perfettamente coincidenti.

In base ad un’interpretazione letterale del novellato testo dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010 i dati oggetto di trasmissione sono contenuti esclusivamente nelle fatture attive emesse e nella fatture passive ricevute e registrate.

Non devono essere comunicati i dati dei corrispettivi indipendentemente dal relativo importo.

Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate nel corso del Telefisco 2017. Si tratta, anche in questo caso, di una novità rispetto al “vecchio” spesometro. In base al previgente adempimento i corrispettivi dovevano essere comunicati qualora l’importo giornaliero avesse superato l’importo di 3.000 euro per i commercianti al minuto (al netto dell’Iva) o 3.600 euro per i tour operator (al lordo dell’Iva).

Questa regola deve essere osservata ancora per un anno in quanto il 10 aprile 2017 scade il termine per l’invio dello spesometro annuale relativo al periodo di imposta 2016 per i contribuenti che hanno liquidato l’Iva con periodicità mensile. Invece i contribuenti che hanno liquidato l’Iva trimestralmente hanno a disposizione 10 giorni in più in quanto la scadenza per l’adempimento è fissata al 20 aprile prossimo.

La disciplina è simile, ma parzialmente diversa, con riferimento all’invio dei dati disciplinato dal decreto legislativo n. 127/2015. In questo caso la trasmissione telematica ha per oggetto una “mole” di dati maggiore e anche gli effetti sono diversi.

In primis deve essere osservato come tale ultimo adempimento sia facoltativo. Il contribuente, se intende avvalersene al fine di ottenere i “vantaggi fiscali” all’uopo previsti, deve esercitare appositamente l’opzione. A regime la scelta deve essere manifestata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Invece i soggetti che intendono avvalersi della novità con decorrenza dall’1 gennaio 2017 possono esercitare l’opzione entro il 31 marzo 2017. Si tratta di una deroga prevista con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate nell’osservanza delle disposizioni contenute nel cosiddetoo “Statuto del contribuente” (L. n. 212/2000).

Una seconda diversità riguarda i dati oggetto di comunicazione. Se il contribuente intende beneficiare dei vantaggi conseguenti al nuovo adempimento devono essere inviati telematicamente anche i corrispettivi indipendentemente dall’importo giornaliero. La disposizione di riferimento è rappresentata dall’art. 3 del citato decreto legislativo n. 127/2015 la cui rubrica è

“incentivi all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi”.

La norma prevede la possibilità di beneficiare della riduzione da cinque a tre anni dei termini di accertamento “per i soggetti che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, e, sussistendone i presupposti, sia di tale opzione che di quella di cui all’articolo 2, comma 1…”.

L’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi è disciplinata dal predetto articolo 2. Pertanto se saranno trasmessi i soli dati delle fatture attive e passive escludendo, di conseguenza, i corrispettivi, i contribuenti non potranno fruire degli incentivi previsti dal citato articolo 3. Il problema della “doppia” opzione riguarderà esclusivamente i contribuenti che esercitano una delle attività di commercio al minuto o assimilate di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972.

Deve essere poi ancora rilevato come l’eventuale esercizio dell’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi dia luogo all’esonero dalla certificazione dei corrispettivi. Nell’ipotesi di controllo da parte della Guardia di Finanza nei pressi dell’esercizio commerciale il contribuente dovrà fornire la prova dell’avvenuto esercizio dell’opzione.

L’opzione vincola il contribuente per cinque anni. Pertanto una volta esercitata il contribuente non potrà revocare l’adempimento prima che sia trascorso tale periodo minimo.

 

17 febbraio 2017

Nicola Forte