Trasmissione telematica delle liquidazioni IVA: il modello che non c'è

sono tanti i dubbi relativi alla trasmissione telematica delle liquidazioni, il modello relativo non è ancora stato pubblicato e nessuno ha avuto modo di valutare l’impatto effettivo sull’attività degli studi professionali

SpesometroChi l’ha visto? Non è il titolo della nota trasmissione televisiva in onda su RAI TRE, ma l’indicazione si riferisce al nuovo modello IVA da utilizzare per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle liquidazioni periodiche del tributo.

Dopo la presentazione della bozza del modello, effettuata all’inizio del mese di dicembre dal Direttore dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi, non si è avuta più alcuna notizia. Nel corso della prima presentazione il Direttore si era impegnata all’approvazione finale di un modello semplice in grado di trasferire automaticamente i dati oggetto di registrazione dei libri Iva.

La finalità principale della trasmissione periodica dei dati relativi alle liquidazioni è quella di “intercettare” più celermente i mancati versamenti. Fino ad oggi l’Agenzia delle entrate ha ricevuto le dichiarazioni Iva annuali entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Conseguentemente gli omessi versamenti potevano essere riscontrati nell’arco di un periodo variabile tra i 18 e i 24 mesi dalla chiusura del periodo di imposta. La circostanza ha dato luogo nell’arco del predetto periodo, a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, all’emissione dei relativi preavvisi di irregolarità.

Dall’1 gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi obblighi recentemente introdotti, il Fisco dovrebbe essere in grado di incrociare molto più velocemente il risultato delle liquidazioni periodiche (trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate) con i versamenti effettuati (o omessi).

Il rigo VP12 del modello presentato in bozza “Importo da versare” “o credito” dovrebbe rendere possibile un controllo automatizzato con i modelli F24 utilizzati per i versamenti.

In considerazione delle finalità dell’adempimento non dovrebbero trovare indicazione le operazioni che non incidono sul debito del tributo. Ad esempio non dovrebbero essere richieste dal nuovo modello le operazioni fuori campo Iva per carenza del requisito della territorialità ai sensi dell’art. 7–ter del D.P.R. n. 633/1972.

Deve però considerarsi che, nonostante le predette operazioni siano fuori campo Iva ai sensi della citata disposizione, il contribuente è obbligato all’emissione della relativa fattura. Inoltre esse concorrono alla formazione del volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del decreto Iva.

Ad esempio se un avvocato stabilito in Italia effettua una prestazione di consulenza legale nei confronti di una società stabilita in Francia, l’operazione si considera effettuata nel territorio francese. Il professionista italiano deve emettere la fattura senza esercitare la rivalsa. La società francese, una volta ricevuto il documento, provvederà ad integrarlo con l’esposizione della TVA (Iva francese) in base all’aliquota applicabile in Francia. Troverà così applicazione il meccanismo del reverse charge francese e il tributo risulterà assolto all’estero dalla società stabilita in Francia.

In linea di principio queste operazioni non dovrebbero interessare l’Agenzia delle entrate non incidendo sul debito relativo alla liquidazione periodica, ma la risposta non è scontata, Sarà necessario valutare fino a che punto i nuovi obblighi di comunicazione siano finalizzati a riscontrare semplicemente gli omessi versamenti o anche possibili comportamenti fraudolenti a livello internazionale. In quest’ultimo caso è possibile che i dati da indicare nel modello di comunicazione siano più complessi, ma il Direttore dell’Agenzia delle entrate si è espressa diversamente.

Sul punto sarà decisivo verificare le istruzioni per la compilazione del modello che allo stato attuale non sono ancora state diffuse. In corrispondenza del rigo VP2 deve essere indicato il “Totale delle operazioni attive (al netto dell’Iva)”. Le operazioni fuori campo Iva par carenza del requisito di territorialità sono in ogni caso “al netto dell’Iva”. Tuttavia non incidendo sul debito Iva, ma essendo incluse nel modello di dichiarazione Iva annuale, non è ancora chiaro se dovranno o meno essere indicate tra i dati da trasmettere. I medesimi dubbi riguardano le operazioni esenti che non fanno scaturire autonomamente alcun debito di imposta, ma possono sicuramente incidere sulla detrazione del tributo.

20 gennaio 2017

Nicola Forte