la rottamazione di una cartella esattoriale a volte non è semplice… occorre verificare bene gli importi da rottamare (la stampa di una cartella e del relativo estratto di ruolo possono dare in alcuni casi adito a dubbi se riportano dati diversi), verificare le disponibilità finanziarie del debitore per capire se può portare a buon termine la rottamazione; proponiamo un esempio pratico di calcolo partendo da una vera cartella di Equitalia
Checché se ne dica, la rottamazione delle cartelle (come previsto dal D.Lgs. 193 del 22 ottobre 2016, art. 6 definizione agevolata) presenta, per chi se la può permettere, indubbi profili di convenienza che derivano dall’eliminazione delle sanzioni, degli interessi di mora e di dilazione e la riduzione dell’aggio alle sole imposte e agli interessi di ritardata iscrizione a ruolo.
Come spesso accade però in ambito procedurale con Equitalia, occorre prestare particolare attenzione in fase di pianificazione per poter determinare da un lato il risparmio e dall’altro l’esborso finanziario che dovrà essere profuso in tempi relativamente brevi (il 70% del debito non rottamabile dovrà essere versato, in tre rate di pari importo, entro il 30 novembre 2017 ed il restante 30%, in due rate di pari importo, entro il 30 settembre 2018), in quanto la mancanza di puntualità nei pagamenti e nella presentazione della domanda di adesione comporta l’automatica fuoriuscita dalla procedura agevolata senza alcuna possibilità di ravvedimento.
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Utilizziamo un caso e analizziamolo passo-passo, per sciogliere qualche nodo e affrontare agilmente le difficoltà operative che la procedura presenta.
Per un contribuente che ha la necessità rottamare la documentazione a disposizione è composta da una cartella in originale e da un estratto di ruolo… —>
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