Appalti e sicurezza: la documentazione da tenere in cantiere

La gestione della documentazione relativa alla sicurezza nei cantieri è un argomento spinoso: la documentazione necessaria risulta spesso cospicua (dai documenti a carattere generale fino alla documentazione specifica relativa ai macchinari e alle attrezzature) e gli obblighi formali mal si adattano alla reale operatività di un cantiere… A cura di Patrizia Macrì.

Qual è la documentazione principale da conservare in cantiere?

il contratto d'appaltoConservare la documentazione in cantiere rappresenta uno degli adempimenti più importanti e delicati per la gestione della sicurezza.

La documentazione risulta molto spesso cospicua: si va dai documenti a carattere generale fino alla documentazione specifica relativa ai macchinari e alle attrezzature.

L’imprenditore, pertanto, dovrà prestare la massima attenzione a fornire sempre tutta la documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/08, anche e soprattutto per evitare sanzioni in caso di visite ispettive.

Vediamo nel dettaglio qual è la documentazione principale da conservare in cantiere (l’elenco non è esaustivo ma di carattere generale in quanto potrebbe subire leggere modifiche a seconda della tipologia di lavoro svolto) e a chi spetta fornirla.

 

Pianificazione della sicurezza dell’attività di cantiere

E’ possibile identificare la documentazione inerente la pianificazione della sicurezza dell’attività di cantiere, nel:

 

PSC – Il Piano di sicurezza e coordinamento

E’ il documento che si trova al vertice della piramide strutturale e gerarchica sulla quale si organizza il cantiere. È il testo principe, il primo dal quale discendono poi le attività lavorative, i POS di ogni azienda affidataria e di ogni azienda esecutrice. Il documento che dopo una corretta valutazione e stima dei rischi e delle misure preventive adatte assurge a riferimento indispensabile per ogni figura professionale presente in cantiere.

È la chiave di volta dei cantieri temporanei o mobili, il testo di riferimento per la sicurezza sul lavoro.

Il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi rischi particolari, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi:

  • degli apprestamenti previsti nel PSC;
  • delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  • degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
  • dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
  • degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  • delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

 

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente.

 

N.B. Nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.

 

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l’eventuale manutenzione e l’ammortamento.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell’opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano operativo di sicurezza. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

L’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. La redazione del PSC è a carico del committente.

 

POS:

Il POS è il documento in cui sono contenute tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle attività di cantiere al fine di salvaguardare l’incolumità fisica dei lavoratori.

Il documento rappresenta uno strumento versatile a disposizione di tutti gli operatori del settore (imprese, committenti e coordinatori) improntato alla praticità, all’efficacia e alla concretezza. In esso sono contenute tutte le misure preventive di sicurezza da adottare in cantiere.

E’ redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere interessato e contiene almeno i seguenti elementi:

  • i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
  1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
  2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
  3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
  4. il nominativo del medico competente ove previsto;
  5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  • la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  • l’elenco delle sostanze e miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  • l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  • le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  • la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

 

Il Pos, inoltre, può contenere il:

Programma di demolizione:

che deve essere redatto in caso di opere di demolizione e contiene, oltre alla successione dei lavori, le scelte operative dell’impresa in relazione ai propri mezzi e alla propria organizzazione ;

 

Piano Antinfortunistico:

che deve essere redatto in caso di realizzazione di strutture ad elementi prefabbricati in cemento armato e c.a. precompresso. Deve contenere:

  1. piano di lavoro con descrizione delle operazioni;
  2. procedure di sicurezza;
  3. la cronologia degli interventi nel caso di più imprese.

 

M.U.S.:

Gli art. 134 e 136 del D.lgs. 81/08 prevedono a carico del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi la redazione del Pi.M.U.S., ossia il piano di montaggio uso e smontaggio del ponteggio.

 

N.B. Nel caso in cui nel montaggio, uso e smontaggio del ponteggio concorrano più imprese potrà essere realizzato un solo Pimus a firma dei datori di lavoro delle imprese interessate. In questo caso nel Pimus saranno descritte le modalità di coordinamento tra le diverse imprese.

 

Il Pi.M.U.S. deve contenere i seguenti elementi minimi:

  1. dati identificativi del luogo di lavoro;
  2. identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  3. identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  4. identificazione del ponteggio;
  5. disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:
    1. generalità e firma del progettista;
    2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato;
    3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.
  6. Progetto del ponteggio, quando previsto;
  7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata”):
    1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.;
    2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.);
    3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.;
    4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio;
    5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso;
    6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117;
    7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi;
    8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori;
    9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;
  8. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  9. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso

 

Piano di Lavoro:

in caso di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre un Piano di Lavoro.

Questi lavori possono essere effettuati solamente da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il piano di lavoro prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

  1. a) rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto; b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  2. c) verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  3. d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  4. e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  5. f) adozione, eventuale, delle misure specifiche fissate all’articolo 255 del D.Lgs. 81/08, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  6. g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
  7. h) luogo ove i lavori verranno effettuati;
  8. i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  9. l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare la protezione del personale dipendente e di terzi.

 

Una copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se, nell’arco di questo periodo,  l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

 

N.B. L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell’orario di inizio delle attività.

Durc: Il Documento Unico di Regolarità Contributiva

durc lavoratori azienda sequestrata sotto amministrazione giudiziariaE’ un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Dal 1º luglio 2015 chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima impresa, verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili (durc on line).

La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva. Previa registrazione è possibile accedere al servizio sul portale dell’INPS o dell’INAIL.

Obblighi di carattere generale dell’impresa esecutrice

L’impresa esecutrice deve poi fornire la documentazione relativa alla:

  1. Nomina del medico competente;
  2. Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Alla nomina deve essere allegato anche l’attestato di frequenza a specifico corso abilitante ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08;
  3. Nomina dell’Addetto Emergenza Incendi. Alla nomina deve essere allegato anche l’attestato di frequenza a specifico corso abilitante ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08;
  4. Nomina dell’Addetto al Primo Soccorso. Alla nomina deve essere allegato anche l’attestato di frequenza a specifico corso abilitante ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08;
  5. Verbale di assemblea dei lavoratori per l’elezione dell’RLS. Al verbale deve essere allegato anche l’attestato di frequenza a specifico corso di formazione previsto dall’art. 37, commi 10 e 11, del D.lgs. 81/08. In caso di mancata elezione occorre invece allegare la documentazione con la quale l’azienda dimostra di aver informato i propri lavoratori del loro diritto di eleggere il RLS;
  6. Nomina del Preposto di Cantiere. Alla nomina deve essere allegato l’attestato di frequenza ad un corso di formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dall’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/08;
  7. Nomina Preposto addetto alla sorveglianza dei ponteggiatori e attestato di frequenza a specifico corso abilitante di cui all’art. 136 comma 7;
  8. Attestati di formazione di base in materia di sicurezza dei lavoratori edili. La durata del corso per il rilascio del suddetto attestato è fissata in 16 ore dall’Accordo Stato/Regioni/Prov.Autonome n. 221 del 21 dicembre  2011;
  9. Attestati di formazione dei preposti e lavoratori addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale nei cantieri in presenza di traffico veicolare;
  10. Attestati di formazione degli operatori di macchine ed attrezzature individuate dall’Accordo Stato/Regioni/Prov.Autonome n. 53 del 22 febbraio 2012;
  11. Verbali di informazione aziendale trasmessa ai lavoratori;
  12. Verbali di consegna DPI ai lavoratori;
  13. Giudizi di idoneità alla mansione relativi ai lavoratori impiegati redatti dal Medico Competente

 

Documenti di tipo amministrativo e relativi alle attrezzature

Oltre alla documentazione relativa alla “progettazione” della sicurezza e alle varie nomine delle principali figure preposte a garantire la sicurezza del personale dipendente, nonché agli attestati di frequenza agli specifici corsi di formazione previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro deve produrre anche una serie di documentazione di carattere amministrativo relativo al lavoro da intraprendere nonché riguardante i macchinari e le attrezzature da utilizzare.

Nello specifico vanno forniti il:

  1. Contratto di appalto tra la Committente e l’Impresa affidataria;
  2. Contratto di subappalto tra Impresa affidataria ed imprese esecutrici;
  3. Contratto di nolo a caldo/freddo di macchine/impianti/attrezzature;
  4. Certificato di iscrizione alla CCIAA;
  5. Ricevute comunicazioni di assunzione on-line dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  6. Autorizzazione Ministeriale all’impiego di ponteggi metallici;
  7. Libretti d’uso e manutenzione delle macchine e delle attrezzature presenti in cantiere;
  8. Registro dei controlli per le attrezzature così come previsto dall’art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08. I controlli da prendere in considerazione sono quelli degli ultimi tre anni;
  9. Comunicazione di messa in servizio di un’attrezzatura di lavoro compresa tra quelle specificatamente riportate nell’All. VII del D.Lgs. 81/08 inviata all’Inail;
  10. Richiesta di prima verifica periodica delle attrezzature fatta all’Inail. L’Ente deve effettuare detta verifica entro 45 giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro, all’atto della richiesta, deve specificare il nominativo di altro soggetto pubblico o privato diverso dall’Inail ed abilitato all’effettuazione della verifica, di cui l’Inail può avvalersi nel caso in cui non sia in grado di provvedere con la propria struttura. Tali soggetti sono inseriti in appositi elenchi istituiti presso le ASP e le sedi Inail. La richiesta di prima verifica periodica deve essere inoltrata all’Inail almeno 60 gg. prima della data di scadenza della periodicità stabilita dal D.lgs. 81/08 comunicando il luogo in cui è installata l’attrezzatura;
  11. Richiesta di verifica periodica delle attrezzature effettuata su libera scelta del datore di lavoro all’ASP o ai soggetti pubblici e privati abilitati che devono provvedere entro 30 gg dalla richiesta. La richiesta di verifica periodica successiva alla prima deve essere inoltrata almeno 30 gg prima della scadenza della periodicità stabilita dal D.lgs. 81/08;
  12. Verbali di verifica con cadenza trimestrale delle funi e catene degli impianti si sollevamento ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/08;
  13. Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche con nota di trasmissione all’Inail (ex ISPESL) e ASP territorialmente competenti entro 30 gg dalla messa in esercizio dell’impianto;
  14. Registro di controllo dell’impianto contenente i verbali delle verifiche effettuate durante l’esercizio dell’impianto . Occorre verificare il collegamento delle masse, il corretto funzionamento degli interruttori differenziali, i cavi di alimentazione, le prese, le spine ecc.;
  15. Verbali di verifica periodica degli impianti elettrici e di messa a terra con periodicità biennale;
  16. Relazione di calcolo di verifica di auto protezione dal rischio di fulminazione in caso di masse metalliche auto protette;
  17. Dichiarazione di conformità del costruttore di ogni quadro elettrico presente in cantiere;
  18. L’elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
  19. Protocollo o programma sanitario definito dal medico Competente in funzione dei rischi specifici dell’impresa e contenente l’insieme degli accertamenti e delle indagini nonché dei provvedimenti adottati per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori;
  20. Verbale di visita del medico competente in cantiere.

 

 

11 novembre 2016

Patrizia Macrì