La contribuzione delle ferie non godute

Analizziamo gli adempimenti relativi ai contributi previdenziali che gravano sulle ferie non godute dai dipendenti. A cura di Patrizia Macrì.

La contribuzione delle ferie non godute: premessa

ferie non goduteA partire dall’anno 2001 l’Inps ha previsto l’obbligo per i datori di lavoro di pagare i contributi in riferimento a quei giorni di ferie, maturati dai lavoratori dipendenti, ma ancora non goduti dopo 18 mesi dalla loro maturazione.

I c.c.n.l., difatti, di norma prevedono un tempo massimo per il godimento delle ferie residue, fissato in 18 mesi dalla chiusura dell’anno in cui le ferie sono state maturate: pertanto, entro il 30.06.2016 dovranno essere godute le ferie residue al 31.12.2014.

In base a questa normativa, unitamente alla contribuzione riferita al mese di Luglio 2016, in scadenza il prossimo 20.08.2016, dovranno essere calcolati e versati i contributi sulle ferie residue al 31.12.2014 e non ancora godute alla data del 30.06.2016.

Inoltre, come previsto dalla circolare n. 31/2011 del 16.10.2011 l’obbligo contributivo scatta anche nei confronti dei permessi per ex festività e per riduzione di orario (r.o.l.) non goduti.

In questo caso specifico, però, l’obbligo si ha solamente nel caso in cui il contratto collettivo di lavoro applicato in azienda abbia fissato un termine perentorio entro cui tali permessi debbano essere fruiti o liquidati.

Occorre, però, fare molta attenzione in quanto il D.Lgs. n. 66/2003 modificato dal D.lgs. 213/2004 ha introdotto le norme che trattano della irrinunciabilità delle ferie nonché ha stabilito che le ferie debbano essere godute obbligatoriamente per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione e per le restanti 2 settimane entro il termine dei 18 mesi successivi.

Unitamente a ciò sono state introdotte anche delle sanzioni amministrative non diffidabili da applicare per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.

A questo punto appare piuttosto chiaro che il versamento dei contributi Inps in riferimento alle ferie non godute rappresenti, in un certo senso, un atto di autodenuncia di avvenuta omissione.

Pertanto, ogni datore di lavoro, dovrebbe accertare l’esistenza di eventuali ferie residue al 31.12.2014 nel più breve tempo possibile, in modo tale da farle fruire al lavoratore entro e non oltre il 30.06.2016. In caso contrario, sarà tenuto al versamento della contribuzione, con tutto ciò che ne potrebbe derivare.

La normativa sulle ferie

Le ferie sono un periodo di astensione dal lavoro durante il quale al lavoratore spetta la normale retribuzione. Il diritto ad un periodo di riposo per il lavoratore dipendente viene sancito direttamente dalla Costituzione.

L’art. 36 della Costituzione, articolo da cui prende le mossa il D.lgs. 66/2003, stabilisce infatti che “il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale irrinunciabile di ferie retribuite, la cui durata viene prevista dai rispettivi c.c.n.l.”.

In ogni caso, però, il periodo di ferie spettante a ciascun lavoratore non può essere inferiore a 4 settimane all’anno. Per la fruizione delle ferie da parte del lavoratore è possibile distinguere le stesse in due periodi eventualmente affiancati da un terzo periodo:

  • due periodi da 2 settimane
  • un terzo periodo eventualmente previsto dal c.c.n.l. o dal contratto di assunzione nel caso in cui siano previste più delle 4 settimane stabilite dalla legge.

In riferimento al primo periodo di ferie di 2 settimane la legge stabilisce che deve essere fruito nello stesso anno di maturazione e possibilmente in modo ininterrotto.

Il lavoratore, però, deve fare richiesta di ferie al datore di lavoro in anticipo in modo tale che quest’ultimo possa organizzare al meglio il lavoro in azienda.

N.B. Il datore di lavoro che non ottemperi a tale diritto del lavoratore diventa passibile di sanzione.

Per quanto riguarda, invece, il secondo periodo di ferie, anche questo di 2 settimane, i c.c.n.l. stabiliscono che possa essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Anche in questo caso, se il datore di lavoro non rispetta il suddetto termine, potrà incorrere in sanzioni.

N.B. E’ bene ricordare che per il periodo minimo previsto dalla legge di 4 settimane è stabilito il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute

Il pagamento delle ferie maturate dal lavoratore non è consentito se non in riferimento a quelle previste dal c.c.n.l. in misura superiore al periodo minimo legale. Tuttavia è prevista anche una deroga a questa normativa e riguarda le seguenti situazioni:

  • i contratti di lavoro stipulato a tempo determinato di durata inferiore ad un anno: in questi casi viene ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente;
  • il pagamento delle ferie non godute in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro entro l’anno di riferimento;
  • il termine di 18 mesi sia sospeso per impedimento del lavoratore. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venisse sospeso per malattia, infortunio, maternità o assenze assimilabili, nel corso dei 18 mesi, viene sospeso anche il decorso del termine di fruizione delle ferie sino alla durata dell’assenza. Il termine ricomincerà a decorrere dal giorno in cui il dipendente riprenderà l’attività lavorativa.
  • il termine di 18 mesi sia differito dalla contrattazione collettiva purché la funzione di queste assenze, volta a garantire un pieno recupero psico-fisico al dipendente, non ne risulti snaturata;
  • il termine di 18 mesi sia sospeso a seguito della concessione della Cassa Integrazione Guadagni, sia ordinaria che straordinaria, nonché in deroga. Anche in questo caso il termine per il pagamento della contribuzione figurativa delle ferie non godute è sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento. A questo proposito, il Ministero del lavoro, in risposta all’interpello n. 19/2011 ha chiarito che quando intervengono gli ammortizzatori sociali, quali ad esempio la Cassa Integrazione Guadagni, viene meno il presupposto della necessità del recupero delle energie psicofisiche per il quale è obbligatoria la fruizione delle ferie, comprese le due settimane di ferie annuale da fruire obbligatoriamente entro l’anno di maturazione, quindi queste ultime possono essere godute dal lavoratore al termine del periodo di sospensione dell’attività lavorativa. Di conseguenza, slitta anche il termine dei 18 mesi successivi entro cui fruire le ferie, che comporta l’obbligo del versamento dei contributi per ferie non godute. Sempre il Ministero del Lavoro, e per le medesime ragioni, ha stabilito che il differimento della concessione delle ferie non può essere concesso in caso di Cassa Integrazione Parziale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi a tale obbligo sarà soggetto alle seguenti sanzioni amministrative, in quanto avrà contravvenuto alla normativa vigente negando il godimento di un diritto al proprio dipendente:

  • sanzione pecuniaria per un importo compreso tra i 100,00 e i 600,00 euro per la generalità dei casi;
  • sanzione pecuniaria per un importo compreso tra i 400,00 e i 1.500,00 euro nel caso in cui le ferie non siano state fatte godere a più di 5 lavoratori ovvero la violazione si sia verificata in almeno due anni;
  • sanzione pecuniaria per un importo compreso tra gli 800,00 e i 4.500,00 euro nel caso in cui le ferie non siano state fatte godere a più di 10 lavoratori ovvero la violazione si sia verificata in almeno quattro anni;

Inoltre, come abbiamo già avuto modo di dire, sarà tenuto al versamento dei contributi anticipati sulle ferie non godute. Le ferie maturate per cui scatta l’obbligo contributivo non vengono azzerate ma resteranno comunque nella disponibilità del lavoratore.

Come e quando versare i contributi

Nel caso in cui il C.c.n.l. ovvero un accordo collettivo o aziendale prevedano in maniera espressa un termine per il godimento delle ferie, la retribuzione spettante per le ferie deve essere assoggettata a contribuzione nel mese in cui cade il termine.

Se, al contrario, il termine di fruizione delle ferie non è espressamente contenuto nella contrattazione collettiva o in un accordo tra le parti, l’Inps, secondo quanto stabilito dalla convenzione OIL n. 132/1970, che ha fissato in un anno il termine per fruire della parte ininterrotta di ferie e in 18 mesi il termine per il pagamento della parte restante, ha fissato il termine di scadenza per l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie nel diciottesimo mese successivo al temine dell’anno solare di maturazione delle stesse.

Pertanto, nel mese di Giugno 2016 dovrà essere assoggettata l’indennità per ferie non godute fino al 31.12.2014.

Secondo quanto stabilito dalla deliberazione del C.d.A. dell’Inps n. 5 del 26.03.1993 l’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie non godute può essere effettuato nel mese di Luglio 2016, mese successivo a quello in cui maturano i compensi, con versamento entro il 20.08.2016 (proroga estiva che porta la scadenza contributiva dal 16.08.2016 al 20.08.2016).

Per il versamento dei contributi, unitamente alla contribuzione calcolata sulla retribuzione imponibile del mese corrente, deve essere sommato l’imponibile spettante per ferie non godute, anche se tale somma non sia materialmente erogata al lavoratore e sottoporre a contribuzione l’imponibile complessivamente risultante.

Occorre, però, tenere presente che l’individuazione del momento nel quale assoggettare a contribuzione l’indennità per ferie non godute non fa venire meno il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie in quanto restano comunque un diritto irrinunciabile e non monetizzabile.

Ciò comporta che per lo stesso evento il datore di lavoro è tenuto a rispettare due volte l’obbligo di versamento dei contributi: una volta alla scadenza dei 18 mesi se le ferie non sono state fruite, un’altra volta quando il lavoratore fruirà le ferie erogando la relativa contribuzione al lavoratore.

Tuttavia la contribuzione è dovuta una sola volta, per cui il datore di lavoro potrà recuperare quanto già versato in precedenza. Per recuperare i contributi versati precedentemente occorrerà indicarli a conguaglio nel quadro D del modello DM10/2 virtuale.

Dovrà essere assoggettata a contribuzione l’intera retribuzione del mese nel quale le ferie arretrate vengono fruite, in tutto o in parte, attribuendo detta retribuzione allo stesso periodo di paga.

Inoltre dovrà essere portato a conguaglio nel quadro D del modello DM 10/2 l’importo dei contributi versati relativi al compenso sostitutivo divenuti indebiti, utilizzando il codice L480 preceduto dalla dicitura Rec.Contr.Ferie. Andrà poi indicato, ai soli fini della quadratura dei monti retributivi,  nei quadri B-C del modello DM 10/2 l’importo della retribuzione riferita al compenso ferie sulla quale sono stati a suo tempo versati i contributi oggetto di recupero con il codice L480, contrassegnando con i seguenti codici:

  • H400 preceduto dalla dicitura “ Imponibile Anno Corrente” se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare in corso;
  • H500 preceduto dalla dicitura “ Imponibile Anno Precedente” se la retribuzione cui si riferisce il recupero dei contributi per compenso ferie è di competenza dell’anno solare precedente.

Nessun dato, invece, dovrà essere riportato nelle caselle “Numero dipendenti”, “Numero Giornate” e “Contributi dovuti”.

Nel flusso Uniemens del mese di Luglio, ovvero in quello in cui viene a scadenza l’obbligo di versare la contribuzione per ferie non godute  se diverso, il datore di lavoro dovrà aggiungere alla retribuzione corrente del mese, anche la retribuzione per ferie non godute, anche se non corrisposta.

Successivamente, nel mese in cui il lavoratore usufruirà effettivamente delle ferie arretrate, il datore di lavoro deve pagare la retribuzione corrente e inviare il flusso Uniemens con l’indicazione della retribuzione assoggettata a contribuzione.

In questo modo però il lavoratore avrebbe accreditata due volte la retribuzione per ferie: la prima volta quando scatta l’obbligo di contribuzione, la seconda nel momento di effettiva fruizione delle ferie da parte del lavoratore.

Per poter sistemare la posizione contributiva recuperando allo stesso tempo la contribuzione già versata, il datore di lavoro nel mese di fruizione effettiva delle ferie deve apportare le dovute correzioni del flusso Uniemens già inviato. Per poter far ciò si dovrà operare sull’elemento delle variabili retributive “VarRetributive” compilando i seguenti elementi:

AnnoMeseVarRetr“: Indicare l’anno ed il mese della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile retributiva;

InquadramentoLav“: Indicare gli elementi identificativi della denuncia originaria sulla quale deve agire la variabile. Nel caso in cui tali elementi siano coincidenti con quelli della denuncia corrente, l’elemento può essere omesso;

CausaleVarRetr“: Indicare il valore “FERIE”;

ImponibileVarRetr“: Indicare la quota di retribuzione che comporta la diminuzione dell’imponibile dell’anno di riferimento che corrisponde alla retribuzione corrispondente alle ferie arretrate godute successivamente al pagamento dei contributi;

ContributoVarRetr“: Indicare l’importo della contribuzione da recuperare riferita alla quota di imponibile indicata nella linea precedente.

Patrizia Macrì

29 Giugno 2016