-
15 maggio 2023
Regime agevolato dei forfetari: nuovi chiarimenti sulle cause ostative
Continua a leggere -
30 settembre 2017
Aspetti fiscali della impresa agricola: le attività agricole per connessione
Continua a leggere -
25 novembre 2021
Versamento secondo acconto imposte 2021: focus sulla normativa in vista della scadenza del 30
Continua a leggere
Il regime agevolato “forfetario” è riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) e sostituisce tutti gli attuali regimi agevolati (regime delle nuove iniziative produttive, di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e degli ex minimi", che comunque prosegue per chi vi rientrava prima).
I contribuenti che adottano il nuovo regime forfetario sono esclusi da IRAP, studi di settore e parametri; il reddito del soggetto è determinano applicando all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti (si applica il principio di cassa) specifici coefficienti di redditività (diversificati a seconda del codice ATECO) ed è assoggettato ad una imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP pari al 15% (i ricavi/compensi conseguiti non sono soggetti a ritenuta d'acconto e dal reddito si possono dedurre i contributi previdenziali pagati).
Per il versamento dell’imposta pari al 15% (sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP) , devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la Risoluzione 59/E dell'11 giugno 2015 ovvero: “1790” (acconto prima rata); “1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione); “1792” (saldo).
I soggetti di cui al nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte (sono tenuti alla numerazione e conservazione delle fatture d’acquisto e bollette doganali, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti IVA).
---> Continua a leggere nel PDF