L’estratto di ruolo vale come prova

dato che l’estratto di ruolo è una riproduzione integrale degli elementi contenuti nella cartella di pagamento, costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito contenuto nella cartella esattoriale

L’estratto di ruolo è una riproduzione integrale degli elementi contenuti nella cartella di pagamento ed ha valore di prova.

Il principio è contenuto nella sent. n. 11794/2016 della Corte di Cassazione da cui emerge che l’estratto di ruolo costituisce idonea prova dell’entità e della natura del credito contenuto nella cartella esattoriale.

Natura giuridica dell’estratto di ruolo

Sulla natura dell’estratto di ruolo si può affermare che lo stesso é una riproduzione degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale, i quali devono permettere al contribuente di identificare la pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione finanziaria, al fine di poter instaurare il contraddittorio con il fisco nonché preparare la propria difesa.

L’estratto di ruolo, pertanto, é la riproduzione della parte del ruolo relativa alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria.

Il ruolo, strumento fondamentale della riscossione, è un titolo esecutivo in forza del quale l’agente della riscossione (Equitalia) inizia la procedura di espropriazione forzata per la riscossione delle somme non pagate, mentre la cartella esattoriale è la rappresentazione del ruolo in unico originale che poi viene notificata alla parte.

Pertanto il momento importante per la formazione del rapporto giuridico di riscossione coincide con la formazione del ruolo e non quello di notifica della cartella di pagamento che rappresenta il mezzo con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente

Fattispecie

Nel caso in esame il contribuente ha proposto dinanzi al giudice ordinario opposizione a diverse intimazioni di pagamento e avverso gli atti presupposti a queste ultime formati da cartelle di pagamento emesse da Equitalia, eccependo la nullità della notifica delle cartelle prive della relata di notifica nonché l’applicazione di interessi in misura eccessiva da parte del concessionario. Da parte sua Equitalia ha eccepito il difetto di giurisdizione in ordine alla cartelle afferenti a crediti tributari.

Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Corte d’Appello (ritenendo ammissibile l’opposizione dinanzi al giudice ordinario), ha ritenuto che l’estratto di ruolo non fosse sufficiente a provare in giudizio il credito di Equitalia che ha proposto ricorso per cassazione.

In particolare, con il terzo motivo il concessionario ha eccepito la violazione dell’art. 25 del Dpr n. 602/1972 in quanto la Corte di Appello ha negato efficacia di prova all’estratto di ruolo per provare la natura del credito tributario.

La Suprema Corte ha ritenuto che il ruolo rappresenta il titolo esecutivo ai sensi dell’art,. 49 del citato Dpr n. 602/1973 secondo cui “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.

La cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale notificata al contribuente e, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Appello, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi contenuti nella cartella esattoriale, il quale deve riportare “tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’Amministrazione esso si riferisca” (nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale. Inoltre contiene tutti i dati necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ossia il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e quello residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo.

Pertanto l’estratto del ruolo non rappresenta una sintesi del ruolo, ma è “la riproduzione fedele di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli” (cfr. Cass. n. 724/2010).

I giudici di legittimità hanno pronunciato il seguente principio di diritto: “L’estratto di ruolo è la riproduzione fedele di quella parte del ruolo relativa alla o alle pretese impositive azionate valere verso il debitore con ala cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (cfr. Cass. nn. 11141 e 11142/2015).

Giurisprudenza

Sul tema in esame si segnala una recente ordinanza della Suprema Corte da cui emerge che Il contribuente può impugnare l’estratto di ruolo se non è stata notificata la cartella di pagamento è contenuto; è comunque il giudice tributario che deve riscontrare la validità della notifica nonché la fondatezza della pretesa.

L’estratto di ruolo e/o della cartella è impugnabile se non sia stata (validamente) notificata la cartella e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza mediante l’estratto di ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario. I giudici hanno chiarito le differenze tra ruolo, atto proprio dell’ente, ed estratto di ruolo, documento contenente gli elementi della cartella, ritenendo ammissibile l’impugnabilità anticipata della cartella “invalidamente notificata e conosciuta attraverso l’estratto di ruolo”. Con detta ultima sentenza la Corte ha ritenuto che il contribuente, avendo interesse a contrastare il procedimento di imposizione il prima possibile, può contestare l’invalidità della notifica della cartella di pagamento tramite l’estratto di ruolo (Cass. Ord. n. 11439/2016). .

L’estratto di ruolo può essere annoverato tra gli atti autonomamente impugnabili non direttamente ricompresi nel dettato dell’art. 19 D. lgs n. 546/1992.

Segnalazioni di giurisprudenza

– Cass. n. 19704/2015.

L’estratto di ruolo è idoneo a sostenere l’ammissibilità del ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie ove solo formalmente sia atto impugnato da parte del contribuente che intenda far valere la nullità del ruolo per nullità della sua notifica.

– CTP Caserta n. 1928/2014.

L’estratto di ruolo, nonostante sia un mero atto interno dell’amministrazione, può essere legittimamente impugnato, senza che ciò comporti violazione dell’art. 19, D.Lgs. n. 546/1992, qualora rappresenti l’unico strumento attraverso cui il contribuente venga a conoscenza della pretesa tributaria, attesa la mancata notifica delle e cartelle di pagamento. Cfr. CTP Lecce n. 1782/2015 e CTP di Frosinone n. 65/05/14 del  13.01.2014;

– CTP Rieti, n. 206/2016; CTP Napoli n. 3150/2016

La comunicazione con cui Equitalia, ex art. 29 del D.L. n. 78/2010, informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall’accertamento esecutivo, non è impugnabile. Pertanto il ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile, in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili elencati specificamente all’art. 19 del D.Lgs n. 546 del 1992.

Cass. sent. n. 6395/2014.

L’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile in quanto atto interno dell’amministrazione finanziaria.

17 giugno 2016

Enzo Di Giacomo