TARI: il Comune può disporre riduzioni

il Comune può ridurre la TARI di ulteriori importi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente in materia, se ritiene che vi siano determinate condizioni che lo giustificano: per esempio può deliberare riduzioni nel caso di una attività economica che si impegna a non posizionare slot-machine nei propri locali

spazzaturaL’IFEL – Fondazione ANCI, con le risposte fornite il 15 aprile scorso, ha affermato che rientra nelle facoltà dei Comuni la previsione di ulteriori riduzione della TARI rispetto a quelle previste dalla normativa vigente; in sostanza se il Comune lo ritiene opportuno può decidere di ridurre la TARI per determinate attività economiche che , per esempio, si impegnano a non posizionare le slot machine nei propri locali.

Di rilievo sono i chiarimenti forniti in merito anche ai termini di prescrizione dell’attività accertamento e riscossione coattiva della TARI e le ipotesi di smaltimento di rifiuti assimilati a quelli urbani con possibilità di non far pagare il tributo.

La TARI: le ultime novità dalla legge di Stabilità 2016

La TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell’occupante, è stata introdotta nell’ordinamento tributario locale, quale componente della IUC, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ne detta la disciplina all’art. 1, dal comma 641 al comma 668.

Il comma 650, precisa che la TARI è corrisposta in base a Tariffa, commisurata ad anno solare, e il successivo comma 651, dispone che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Questo Decreto, conosciuto più comunemente come “metodo normalizzato”, detta le regole ed i criteri di determinazione della Tariffa e, nel suo allegato 1, individua i costi da coprirsi ed i coefficienti di attribuzione, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche e non domestiche.

Poiché il “metodo normalizzato”, nella sua pratica attuazione, è risultato di difficile applicazione, il legislatore, al comma 652, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013, ha previsto che il Comune, in alternativa ai criteri dettati dal “metodo normalizzato” e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14, della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la Tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Circa i coefficienti di produttività previsti dal “metodo normalizzato”, al fine di semplificarne l’applicazione, il legislatore aveva disposto, per il biennio 2014-2015, che i Comuni potevano derogare i minimi e i massimi di alcuni coefficienti nella misura del 50%, ed escludere l’applicazione di un altro coefficiente.

In particolare l’ultimo periodo del comma 652, dell’articolo 1, della Legge 147/2013, per il citato biennio, aveva previsto che i Comuni, nella determinazione della Tariffa rifiuti, potevano derogare i minimi e massimi del coefficiente potenziale di produzione per l’attribuzione della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche e per l’attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche ed, inoltre, di non applicare il coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare per l’attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche.

Su quest’ultima disposizione è intervenuta la legge di Stabilità 2016, che, con l’art. 1, comma 27, ha semplicemente prorogato di un ulteriore biennio, 2016 – 2017, la citata disposizione.

Lo stesso comma 27, ha altresì differito al 2018, l’obbligo per i Comuni, disciplinato dal comma 653, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013, prima previsto a decorrere dal 2016, di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi da coprire con la TARI.

Circa l’imposta municipale secondaria va ricordato che questo tributo avrebbe dovuto sostituire tutti i “tributi” minori (Tassa per l’occupazione di suolo pubblico, Canone per l’occupazione di suolo pubblico, Imposta comunale sulla pubblicità, canone per le iniziative pubblicitarie e diritti sulle pubbliche affissioni), accorpandoli all’interno di un nuovo prelievo sul presupposto dell’occupazione di suolo pubblico.

La legge di Stabilità 2016, all’articolo 1, comma 25, ha abrogato l’art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, e, quindi, ha soppresso l’imposta municipale secondaria, con la conseguente applicazione, senza soluzione di continuità, dei tributi locali minori.

Slot machine: agevolazioni fiscali per le attività economiche che si impegnano a non utilizzarle

In una delle risposte fornite dal documento in commento emanato dall’IFEL lo scorso 15 aprile, era stata posta la domanda se una attività poteva beneficiare di agevolazioni fiscali relativamente ai tributi locali se si impegnava a non posizionare nei locali le slot machine.

In tale occasione l’IFEL – Fondazione ANCI ha affermato che si deve ritenere sicuramente legittimo prevedere con norma regolamentare agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 660, della legge n. 147 del 2013 prevede che «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune».

L’IFEL, in riferimento alla copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte per via regolamentare, è del parere che la norma autorizzi alternativamente il Comune a ripartire l’onere sull’intera platea di contribuenti oppure a prevedere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio bilancio, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.

TARI: prescrizione dell’attività di accertamento

Nella risposta riferita ai termini di pagamento della TARI e a quelli di prescrizione dell’attività di accertamento, l’IFEL evidenzia che le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della TARI stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un’unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento (art. 1, c. 688, L. 147 del 2013).

A carico del Comune c’è solo l’obbligo di informare il cittadino circa l’importo che deve pagare, anche tramite un servizio di sportello, telefonico, ed eventualmente con l’invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l’eventuale utilizzo del ravvedimento operoso.

Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando dispositivi di liquidazione d’ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall’ invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento.

La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e, quindi, a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni.

Si ricorda che la notifica dell’avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. In caso di mancato pagamento dell’avviso di accertamento, l’ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo.

Smaltimento rifiuti assimilati agli urbani

In riferimento al quesito posto all’IFEL relativo al caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche e alla possibilità di non fare pagare il tributo, è stato evidenziato che il comma 649, secondo periodo, dell’art. unico della legge 147 del 2013, prevede che: «Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati».

Pertanto il Comune nel proprio regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa (i Comuni che nella determinazione della tariffa non applicano il D.P.R. 158/99, dovranno comunque prevedere una riduzione stimata analogamente in base al piano finanziario) determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La norma regolamentare dovrà, pertanto, prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione.

Numero degli occupanti dell’immobile

Di rilievo è anche la risposta fornita in merito al calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti; nel caso in esame era stato chiesto, infatti, se era possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell’anno per motivi di studio, lavoro o cura.

Nel caso in esame l’IFEL ha risposto positivamente, facendo presente che occorre però disciplinare correttamente sia la presentazione preventiva delle domande, che dovrebbe essere rinnovata annualmente, e della documentazione che attesta l’effettiva assenza dalla residenza.

L’IFEL ritiene che l’assenza dalla residenza debba essere superiore ad un congruo periodo, di massima sei mesi nel corso dell’anno per giustificare la richiesta.

18 maggio 2016

Federico Gavioli