Il regime forfettario e la revoca del regime ordinario scelto nel 2014 o 2015

analizziamo le regole che palettano l’accesso al regime forfettario da parte dei contribuenti che utilizza(va)no il regime ordinario, tenendo conto che l’utilizzo del regime ordinario per opzione è di norma vincolante per 3 anni: attenzione a tutte le opportunità aperte dalla nuova normativa!

forte-immagineL’Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori chiarimenti per accedere al regime forfetario dopo le “prime istruzioni” impartite in occasione del Telefisco 2016. Uno dei principali dubbi sorti all’indomani della manifestazione organizzata dal Sole 24 Ore ha riguardato la possibilità di revoca del regime ordinario scelto per l’anno 2015.

L’opzione per il regime ordinario vincola di regola ad un periodo di permanenza minimo di tre anni, ma l’Agenzia delle entrate ha osservato che, in conseguenza delle rilevanti novità approvate con la legge di Stabilità del 2016, sussiste la possibilità di revoca anticipata.

In linea di principio il vincolo triennale è previsto dall’art. 3 del D.P.R. n. 442/1997. Trascorso il periodo minimo di permanenza l’opzione si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, finché permane la concreta applicazione del regime ordinario.

Nel caso in esame l’Agenzia delle entrate ha precisato la possibilità di applicare l’art. 1 del medesimo decreto il quale consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

Facendo leva su tale indicazione normativa espressa l’Agenzia delle entrate ha precisato per i soggetti che hanno scelto il regime ordinario nel 2015 in luogo del regime forfetario la possibilità di applicare tale regime con decorrenza dal 1 gennaio 2016. In buona sostanza, essendo intervenute numerose modifiche apportate dalla legge di Stabilità del 2016 al nuovo regime forfetario, deve essere riconosciuta la possibilità di revoca dell’opzione. Ciò con l’intento di non impedire l’applicazione del regime forfetario con l’inizio del nuovo anno a condizioni molto più vantaggiose rispetto al passato. L’interpretazione è corretta e ha inteso non penalizzare i contribuenti che hanno effettuato in precedenza una scelta (l’opzione per il regime ordinario) quando le regole erano diverse e meno vantaggiose rispetto a quelle attuali.

L’indicazione fornita in occasione di Telefisco è sicuramente apprezzabile, ma subito dopo è sorto il dubbio che la possibilità di revoca non potesse essere riconosciuta ai contribuenti che hanno optato per il regime ordinario nel 2014, anziché nel 2015, rinunciando all’applicazione del regime dei minimi.

La recente circolare n. 10/E del 2016 ha eliminato questi dubbi riconoscendo la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario anche se tale scelta è stata effettuata per l’anno 2014. Ciò a condizione che i predetti contribuenti, a seguito della revoca, manifestino la volontà di avvalersi del nuovo regime forfetario.

In tale ipotesi, ha precisato la stessa Agenzia delle entrate, è possibile avvalersi anche dell’ulteriore agevolazione di cui all’art. 1, c. 65, come modificato dalla legge di Stabilità del 2016. E’ possibile applicare l’imposta sostitutiva del 5% in luogo di quella del 15% per tutti gli anni residui al compimento del quinquennio.

Conseguentemente, se il contribuente ha iniziato l’attività optando per il regime ordinario nel 2014, potrà revocare l’opzione con decorrenza dall’1 gennaio 2016, applicando l’imposta sostitutiva nella misura del 5% fino al 31 dicembre 2018.

A partite dal successivo anno 2019, in presenza delle condizioni previste dalla legge, lo stesso contribuente potrà continuare a permanere nel predetto regime forfetario, ma a condizioni più onerose. L’imposta sostitutiva dell’Irpef sarà dovuta, come ricordato, nella maggiore misura del 15%.

19 aprile 2016

Nicola Forte