Trasferimento dell'eccedenza ACE in credito IRAP: gestione difficile

i contribuenti che lo scorso anno hanno convertito l’eccedenza ACE in credito Irap riportando a nuovo l’eccedenza non utilizzata dovranno attendere il termine del quinquennio per poter utilizzare la parte di credito residua: questa è la posizione dell’Agenzia delle Entrate

forte-immagineI contribuenti che lo scorso anno hanno convertito l’eccedenza ACE in credito Irap riportando a nuovo l’eccedenza non utilizzata dovranno attendere il termine del quinquennio per poter utilizzare la parte di credito residua.

La soluzione si desume dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 21/E del 3 giugno 2015, ma risulta ancora più chiara dalle istruzioni relative al Modello Unico 2016. Infatti, coerentemente con il documento di prassi, dal modello dichiarativo si desume che, pur portando in avanti la parte di credito non utilizzata, l’utilizzo non potrà essere immediato.

La novità è stata introdotta dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. L’art. 19, c. 1 del decreto “crescita e competitività” ha previsto la possibilità di “fruire di un credito d’imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una volta effettuata l’operazione di conversione in credito “Per esigenze di certezza e semplificazione operativa” la scelta effettuata non potrà essere revocata. Pertanto da questo momento in avanti non sarà più possibile trasformare nuovamente il credito Irap in eccedenza ACE al fine di diminuire l’IRES (o l’IRPEF) dovuta. Fin qui non si verificano dubbi di sorta e l’interpretazione restrittiva ben si giustifica con le esigenze di semplificazione.

Le perplessità e la soluzione fornita dall’Agenzia riguardano la seconda parte della disposizione laddove si prevede che il credito di imposta da utilizzare in diminuzione dell’IRAP “va ripartito in cinque quote annuali di pari importo”. Ad esempio se il credito IRAP risultante dopo la trasformazione dell’eccedenza ACE ammonta a 5.000 euro, la quota utilizzabile ogni anno ammonta a 1.000 euro. Tale quota “costituisce per ciascuno dei cinque periodi d’imposta di utilizzo il limite massimo di fruibilità del credito”.

I dubbi sorgono allorquando la stessa Agenzia delle entrate ha precisato che la quota annuale teoricamente utilizzabile se superiore all’imposta dovuta può essere riportata avanti nelle dichiarazioni Irap nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale. L’indicazione è sicuramente positiva, ma come si desume dagli esempi illustrati dalla stessa circolare si comprende immediatamente che la quota residua non utilizzata non potrà essere scomputata in diminuzione dell’Irap dovuta nell’anno successivo. Sarà necessario attendere, come ricordato, il sesto anno rispetto all’inizio del quinquennio. Un esempio aiuterà a capire.

Tornando al caso precedente il contribuente, dopo aver trasformato l’eccedenza ACE in credito IRAP potrà utilizzarne subito un quinto pari a 1.000 euro. Si consideri il caso in cui l’IRAP dovuta nell’anno X sia pari a 800 e conseguentemente dopo l’utilizzo risulti una quota residua del credito riportabile a nuovo pari a 200. Nell’anno X + 1 se il debito Irap ammonta a 1.500 euro il contribuente potrà scomputare ancora una quota di 1.000 (il secondo quinto), ma non potrà ancora utilizzare l’eccedenza proveniente dall’anno precedente e non scomputata pari al residuo di 200 euro.

Eventuali ed ulteriori quote residue del credito IRAP che il contribuente non utilizzerà nel corso del quinquennio potranno essere scomputate, anche in un’unica soluzione, al termine del quinquennio e quindi a partire dal sesto anno successivo.

Queste soluzione darà luogo a numerose difficoltà operative. La scelta dell’Agenzia delle entrate obbligherà di fatto i contribuenti a gestire separatamente le trasformazioni delle eccedenze ACE in crediti IRAP per singolo anno di formazione. Infatti, la quota di credito IRAP relativa all’eccedenza trasformata nell’anno 2015 potrà essere utilizzata dal sesto anno in avanti, ma la quota residua dell’eccedenza ACE trasformata in credito nel 2016 potrà essere utilizzata, anche in un’unica soluzione al termine del quinquennio, ma di fatto in corrispondenza dell’anno successivo rispetto al credito maturato nel 2015. Per tale ragione sarà necessario inventariare il credito non utilizzato, ma sulla base dell’anno di formazione.

21 marzo 2016

Nicola Forte