L'estensione del reverse charge a tablet, laptop e console da gioco

dal prossimo mese di maggio anche le cessioni di tablet, laptop e console da gioco entrano nel campo di applicazione del reverse charge: iniziamo ad approfondire le nuove regole sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, evidenziando i casi di applicazione dell’inversione contabile

calcoliE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo (Serie Generale n. 52 del 3 marzo 2016), il decreto legislativo 11 febbraio 2016, n. 24 recante norme di attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013. Le norme comunitarie istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di Iva. Esse prevedono l’applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell’inversione contabile a determinate operazioni a rischio.

L’ambito applicativo delle nuove disposizioni risulta limitato non solo da un punto di vista oggettivo (essendo relativo solo a determinati beni), ma anche sotto il profilo soggettivo. Infatti l’estensione dell’inversione contabile si applicherà esclusivamente alla fase precedente rispetto alle vendite al dettaglio. Ad esempio l’inversione contabile riguarderà le vendite effettuate da un commerciante all’ingrosso ad un dettagliante. Diversamente se un professionista dovesse acquistare un tablet PC, chiedendo la relativa fattura per considerare in detrazione il costo e l’Iva, il tributo dovrà essere assolto secondo le modalità ordinarie.

In questo caso il cedente eserciterà la rivalsa ai sensi dell’art. 18 del decreto Iva. In pratica dovrebbero essere confermate le stesse istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 59/E del 23 dicembre 2010, diramata in occasione dell’estensione del reverse charge alle cessioni di cellulari e microprocessori.

Dal punto di vista oggettivo l’estensione del meccanismo riguarda gli acquisti di console da gioco, tablet dotati di sistemi operativi e laptop. La modifica normativa è intervenuta direttamente sul corpo dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972.

In base ad un’interpretazione letterale della norma l’Iva continuerà ad applicarsi con i criteri ordinari (quindi senza reverse charge) alle cessioni di personal computer diversi dai tablet, PC e laptop. A tal proposito la UE ha negato l’autorizzazione all’applicazione dell’inversione contabile con la decisione 710/2010. Invece l’integrazione della fattura deve ancora essere effettuata per gli acquisti di telefoni cellulari, ad esclusione delle cessioni finali effettuate dai commercianti al dettaglio.

Il decreto legislativo dispone, poi, l’effettuazione di alcune modifiche formali. In primis viene modificata la rubrica della norma precedentemente titolata “soggetti passivi” ed ora, dopo la modifica in commento, titolata “debitore d’imposta”. Scompare dalla lettera b) del comma 6 il riferimento a componenti ed accessori per cellulari. Ciò in quanto, nell’osservanza delle disposizioni comunitarie l’applicazione del reverse charge era già stata esclusa dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 13/E del 7 febbraio 2012.

Il testo novellato della disposizione in commento prevede l’eliminazione dal corpo dell’art. 17, c. 6 delle lettere d) e d–quinquies) in quanto è stata negata l’autorizzazione comunitaria anche per le cessioni di materiali lapidei e per le cessioni di beni nei confronti della grande distribuzione.

L’estensione dell’inversione contabile ha durata limitata e l’applicazione, in linea con l’articolo 199–bis della direttiva n. 2006/112, è prevista fino al 31 dicembre 2018. La medesima scadenza riguarda l’applicazione dell’inversione contabile nel settore energetico disciplinata dalle lettere d–bis), d–ter) e d–quater) dell’articolo 17, comma 6 del decreto Iva.

Le altre fattispecie, quali le cessioni di fabbricati imponibili a seguito dell’esercizio dell’opzione, le prestazioni di servizi di pulizia di edifici, etc, non sono sottoposte ad alcuna scadenza. In questi casi l’inversione contabile è una modalità di applicazione dell’Iva a regime.

Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto (avvenuta il 3 marzo 2016): quindi il prossimo 2 maggio.

9 marzo 2016

Nicola Forte