Valutazione di aziende e tipologie di incarico professionale

In questo articolo ci soffermiamo sull’analisi delle diverse tipologie di incarichi professionali relativi alla valutazione delle aziende o di rami di esse: l’incarico professionale adeguato al contesto operativo è il primo passo per procedere…

 

valutazione di aziende e incarico professionaleCi soffermiamo sull’analisi delle diverse tipologie di incarichi professionali relativi alla valutazione delle aziende o di rami di esse.

Sulla scorta di quanto succede in altri Paesi (vedasi ad esempio l’adozione degli SSVS – Statement of Standard on Valuation Services in USA) anche i PIV hanno il pregio di codificare le varie tipologie di relazioni degli esperti inquadrandole in schemi – o meglio dire, titoli – predefiniti. A ciò consegue una maggior chiarezza anche per i fruitori i quali, in base alla tipologia del lavoro che si troveranno fra le mani, sapranno già quale grado di completezza e metodologia di lavoro è stata applicata.

Le diverse tipologie di lavoro che possono essere affidate all’esperto si differenziano per estensione, finalità, natura dell’attività svolta e, conseguentemente, responsabilità assunte dall’esperto.

I PIV 2015 (III.1.1) prevedono le seguenti tipologie di incarico:

  1. Valutazione;
  2. Parere valutativo;
  3. Parere di congruità finanziaria;
  4. Parere di congruità funzionale;
  5. Calcolo valutativo;
  6. Revisione del lavoro di altro esperto.

 

Affinché l’attività dell’esperto si possa qualificare come valutazione, occorre che egli abbia svolto in modo completo tutte e cinque le fasi nelle quali si estrinseca il processo valutativo e, dunque, che abbia:

  • formato ed apprezzato la base informativa;
  • condotto l’analisi fondamentale (la quale mira, in particolare, all’individuazione degli input richiesti dai metodi di valutazione);
  • selezionato il metodo (o i metodi) più idonei al caso;
  • apprezzato i principali fattori di rischio
  • costruito una sintesi valutativa razionale.
    Tutte le stime disciplinate dal Codice Civile (cioè quelle prescritte in caso di conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e recesso) devono essere valutazioni, perché attengono all’ambito delle “garanzie societarie” e quindi, in genere, hanno la funzione di tutelare soci minoritari e stakeholders , privi di potere diretto di controllo.

In buona sostanza, la Valutazione è il risultato del lavoro completo in tutti i suoi aspetti, mentre le altre tipologie di incarico sono connotate da parzialità in qualcuno dei processi necessari.

Nel caso dei pareri valutativi, l’esperto si occupa solo di una parte del processo richiesto ai fini della stima.

Ciò si traduce, ovviamente, in una limitazione non solo dell’attività che l’esperto deve svolgere ma anche delle responsabilità dallo stesso assunte.

La distinzione fra Valutazione e Parere valutativo attiene principalmente alle limitazioni relative alla base informativa e all’esito dell’analisi fondamentale; ovverosia, se dall’analisi fondamentale emergono incompletezze od elementi di criticità quali limitazioni, l’esperto non potrà redigere una Valutazione, ma emetterà un Parere valutativo.

Infatti, nella pratica può accadere che l’esperto sviluppi un processo valutativo che, sul piano formale, appare pressoché completo ma che, in realtà, contiene limitazioni relativamente alla base informativa e all’analisi fondamentale.

In pratica, tutto ciò che non è valutazione (o parere di congruità) deve essere qualificato come parere valutativo; può trattarsi di: pareri tecnici relativi a elementi specifici strumentali per l’esecuzione di una stima, analisi corrispondenti ad alcuni aspetti o momenti del processo valutativo; stime non caratterizzate dalla completezza che le opinioni di valore devono avere (come, ad esempio, i pareri a scopo difensivo e comunque tutte le opinioni condizionate da limiti nella base informativa e nella possibilità di applicazione dell’analisi fondamentale).

I pareri di congruità si sostanziano nell’espressione di un giudizio su di un risultato già comunicato all’esperto; essi possono essere di congruità finanziaria o di congruità funzionale.

I pareri di congruità finanziaria (altrimenti detti fairness opinion) riguardano solamente il profilo economico del risultato annunciato (come ad esempio la congruità di un prezzo o di un rapporto di scambio); in genere l’obiettivo è di esprimere un giudizio sulla congruità economico-finanziaria di un prezzo di trasferimento fra le parti e relativo ad una determinata operazione in un dato momento. I pareri di congruità finanziaria sono spesso richiesti dagli organi amministrativi delle società nelle operazioni fra parti correlate.

I pareri di congruità funzionale sono invece giudizi di metodo che non entrano nel merito economico delle stime, ma pongono l’attenzione esclusivamente sul processo seguito per la determinazione; dal punto di vista metodologico devono essere svolti con la completezza che caratterizza le valutazioni.

Il calcolo valutativo è l’assegnazione di un valore ad una attività o passività secondo formule e/o input predefiniti (dal committente).

La revisione del lavoro di un altro esperto (valuation review) è in linea teorica assimilabile ad un parere di congruità finanziaria e richiede la stessa completezza del lavoro sottoposto a giudizio (ad esempio, se l’oggetto di analisi è una valutazione, anche la revisione deve avere la stessa natura).

L’OIV (Organismo Italiano di Valutazione) è una fondazione indipendente promossa da realtà scientifiche e professionali che si occupano di valutazioni con il dichiarato scopo (fra gli altri) di divenire gli standard setter (italiani); i PIV hanno dunque il pregio di fungere da best practice per tutti coloro che si occupano di valutazioni (esperti, fruitori, giudici), uniformando il “linguaggio” e dando delle linee guida.

 

23 marzo 2016

Lorenzo Bartolini