Continuiamo l’analisi delle fasi di apertura e gestione di una successione: cosa sono la ‘collazione’ e la ‘riduzione’, istituti spiegati anche con esempi pratici di gestione dell’attivo ereditario.
Come evidenziato in un precedente intervento, la successione mortis causa risulta limitata al suo interno da alcuni istituti, quali:
-
La legittima o riserva;
-
La collazione;
-
La riduzione;
-
Le restituzioni;
-
Il testamento;
-
Il divieto di patti successori.
Nel presente intervento viene approfondito il secondo ed il terzo degli istituti elencati, ossia la collazione e la riduzione.
La collazione
Il secondo istituto che limita al suo interno la successione mortis causa è l’atto della collazione, con il quale i soggetti che accettano l’eredità hanno l’onere di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto dal de cuius in donazione, ai sensi dell’articolo 737 del codice civile.
In particolare, i soggetti devono conferire alla massa ereditaria tutti i beni mobili e immobili ricevuti a titolo di donazione, diretta o indiretta, dal defunto quando questi era in vita.
Tali beni, elencati agli articoli 741, 742, secondo comma, e 770, secondo comma, del codice civile, sono:
-
Le spese fatte per assegnazioni ai figli a causa di matrimonio;
-
Le spese sostenute per avviare i figli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale;
-
I premi pagati relativi all’assicurazione sulla vita stipulata a favore dei figli;
-
Le spese fatte per il pagamento dei debiti dei figli;
-
Le spese sostenute per nozze e per avviare i figli all’esercizio di un’attività produttiva o professionale che eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del de cuius;
-
Le liberalità fatte in occasione di servizi resi o in conformità agli usi.
Diversamente, non devono essere conferite le donazioni ricevute, ai sensi degli articoli 738 e 741 del codice civile, quali:
-
Donazioni di modico valore fatte al coniuge;
-
Spese di mantenimento, educazione ed istruzione;
-
Spese sostenute per malattia;
-
Spese ordinarie per l’abbigliamento;
-
Spese ordinarie sostenute per nozze.
Di conseguenza, dalla collazione dei beni ricevuti per donazione risulta un aumento della massa ereditaria, alla quale si deve fare riferimento per stabilire le quote che spettano a ciascun erede, come se le donazioni fatte in vita dal defunto costituissero un anticipo sulla successione.
Tale aumento, però, va fatto soltanto in riferimento ai coeredi che siano i discendenti (figli e nipoti e pronipoti) o il coniuge del defunto, in quanto le porzioni spettanti a tutti gli altri coeredi vanno calcolate senza tener conto della collazione.
In merito alla tipologia di beni, la collazione di immobili è prevista, a scelta del coerede che ha ricevuto la donazione:
-
In natura, restituendo il bene ricevuto per donazione;
-
Ovvero per equivalente, ossia conferendo una somma di denaro corrispondente al valore del bene (valore di mercato) al momento dell’apertura della successione.
La collazione dei beni mobili è prevista solo attraverso il conferimento di denaro, calcolando il valore di mercato del bene all’apertura della successione.
Infine, la collazione di denaro è prevista assegnando agli altri discendenti e al coniuge una somma di denaro uguale (secondo il principio nominalistico) a quella ricevuta dal beneficiario della donazione.
Un esempio può far comprendere meglio cosa accade con la collazione.
Esempio:
In vita il de cuius ha donato al primo figlio la somma di 100.000 euro.
Gli eredi legittimari sono i due figli e l’attivo ereditario è pari a 200.000 euro.
Il patrimonio relitto risulta quindi di euro 300.000 (dato dalla sommatoria del donato e dell’attivo ereditario) da dividere tra i due eredi (150.000 euro ciascuno).
Il primo figlio, avendo già avuto dal padre euro 100.000, ha diritto alla parte residua pari a 50.000 euro (dato dalla differenza tra 150.000 e 100.000).
Come detto, la collazione è obbligatoria per legge, salvo però che il donatario ne sia dispensato dal donante nei limiti della quota disponibile, al fine di evitare una disparità di trattamento tra i coeredi.
Dispensa dalla collazione
La dispensa dalla collazione, espressamente prevista dall’articolo 737 del codice civile, è il negozio giuridico unilaterale con il quale il donante esonera il donatario dall’obbligo di conferire ai coeredi ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione.
Tale dispensa può essere:
-
Tacita, quando può desumersi con certezza dalle varie clausole dell’atto di donazione o del testamento;
-
Totale, per tutto il valore del bene;
-
Parziale, per una sola parte del valore del bene.
Ai sensi del secondo comma, dell’articolo 737 citato, suddetta dispensa non produce effetto, se non nei limiti della quota disponibile, al fine di garantire la tutela alla quota riservata ai legittimari.
Pertanto, qualora la dispensa dovesse comportare lesione della legittima, il donatario è tenuto a conferire quanto ricevuto in eccedenza rispetto alla disponibile.
L’effetto della dispensa dalla collazione riguarda, dunque, solo l’ammontare economico e non anche la sfera patrimoniale, fermo restando che l’ammontare del donatum sia pari alla legittima o, in caso di esubero, alla quota disponibile.
In particolare, nell’ipotesi in cui la donazione sia pari alla quota che spetta per legge all’erede, e non leda le quote previste per gli altri eredi, egli può ritenere la liberalità ricevuta, senza dover effettuare l’imputazione mediante il versamento di denaro o la restituzione in natura del bene. Qualsiasi eccedenza rispetto a tale quota deve invece essere conguagliata in denaro dal beneficiario della dispensa.
Un paio di esempi possono aiutare a comprendere cosa accade con la dispensa dalla collazione.
Esempio 1:
Come nell’esempio precedente, in vita il de cuius ha donato al primo figlio la somma di 100.000 euro (con dispensa dalla collazione).
Gli eredi legittimari sono i due figli e l’attivo ereditario è pari a 200.000 euro.
La quota di donazione su disponibile è pari a 1/3 che, nel caso di specie, è 100.000 euro.
Pertanto il patrimonio relitto risulta pari all’attivo ereditario (200.000 euro) e la quota spettante a ciascun figlio è pari a 100.000 euro.
Esempio 2:
In vita il de cuius ha donato al primo figlio la somma di 150.000 euro (con dispensa dalla collazione).
Gli eredi legittimari sono i due figli e l’attivo ereditario è pari a 200.000 euro.
La quota di donazione su disponibile è pari a 1/3 che, nel caso di specie, è 100.000 euro.
Il patrimonio relitto risulta pari a 250.000 euro (dato dalla sommatoria tra attivo ereditario e conguaglio di 50.000 euro per lesione della disponibile – differenza tra 150.000 e 100.000).
Pertanto la quota spettante a ciascun figlio è pari a 125.000 euro ed il residuo del primogenito è pari a 75.000 euro, quale differenza tra la quota spettante ed il conguaglio (50.000).
Riduzione
Il terzo istituto che limita al suo interno la successione mortis causa è la riduzione, prevista ai sensi dell’articolo 553 codice civile.
L’azione di riduzione rappresenta uno strumento di tutela previsto dal legislatore a favore dell’erede legittimario che non ha ricevuto alcunché (cosiddetto legittimario pretermesso) o che ha ricevuto per testamento, ovvero per successione legittima, una quota di beni inferiore a quella a lui riservata dalla legge.
In particolare, l’esercizio di tale azione è volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti che hanno avuto come effetto la lesione della quota di riserva.
La lesione può essere cagionata dal de cuius, sia con atto mortis causa, quali sono le disposizioni testamentarie a titolo di eredità o legato, sia con atto inter vivos, quali le donazioni e le liberalità.
Gli atti posti in essere dal de cuius non sono, però, inefficaci o nulli ma la legge, attraverso il diritto di agire in riduzione, accorda a costoro il potere di togliere efficacia a tali disposizioni nella misura necessaria per reintegrare la legittima.
In particolare, il legittimario, il cui diritto alla riserva risulti leso in tutto o in parte, ha il diritto potestativo di agire in giudizio per ottenere una pronuncia che elimina nei suo i confronti gli effetti di quelle donazioni o disposizioni testamentarie.
L’inefficacia delle disposizioni lesive della quota di legittima è relativa, nel senso che può essere fatta valere esclusivamente da chi abbia agito in giudizio ed ottenuto la riduzione.
L’azione è rivolta a produrre, con effetto retroattivo, l’inefficacia della disposizione lesiva, con la conseguenza che i beni devoluti ledendo la legittima si considerano come se non fossero mai usciti dal patrimonio del defunto ed il titolo dell’acquisto del legittimario è rappresentato dalla qualità di erede e non dalla sentenza di riduzione. Emerge in tal senso la natura personale dell’azione di riduzione che ha carattere di mero accertamento della lesione e produce l’inefficacia relativa della disposizione lesiva nei confronti del solo legittimario che ha agito in giudizio.
All’azione di riduzione è, inoltre, associata una retroattività di tipo reale perché l’inefficacia della disposizione lesiva consente al legittimario di esercitare l’azione di restituzione nei confronti del possessore attuale del bene o dei beni, sia esso il donatario, un erede o un legatario, ovvero l’avente causa di questi ultimi.
Preliminare all’azione di riduzione è la riunione fittizia che può eseguirsi solo al momento dell’apertura della successione attraverso la determinazione del valore dei beni (mobili, immobili e crediti) caduti in successione.
Da tale somma si sottraggono eventuali debiti del de cuius: viene così determinato l’asse ereditario rispetto al quale si evidenzia la quota di riserva e quella disponibile.
Con riferimento all’ammontare del patrimonio così determinato è possibile stabilire se le disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate in vita siano o meno lesive della quota di legittima.
I legittimari possono far valere il loro diritto alla quota legittima anche contro la volontà testamentaria del de cuius, chiedendo la riduzione delle disposizioni testamentarie fino ad ottenere una quota di eredità pari al valore della loro legittima.
Nel caso in cui la riduzione delle disposizioni testamentarie non sia sufficiente a integrare tale valore, i legittimari possono chiedere la riduzione delle donazioni fatte dal de cuius.
Per esercitare tale azione, il legittimario ha l’onere di accettare con beneficio d’inventario, tenendo conto che la decadenza dal beneficio non comporta la perdita delle facoltà di esercitare l’azione di riduzione.
L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni con decorrenza dal giorno dell’apertura della successione (articolo 2946 del codice civile).
Nota bene:
Se l’azione di riduzione è richiesta dopo vent’anni dalla trascrizione della donazione e il bene viene recuperato, le ipoteche e i pesi restano efficaci, fermo restando l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni (articolo 561 del codice civile) e sempre che la domanda di riduzione sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione.
Se, diversamente, l’azione di riduzione viene esperita entro vent’anni dalla donazione e risulta “vittoriosa”, il bene recuperato dal legittimario rimane libero da pesi e ipoteche.
In merito alla modalità di riduzione delle donazioni, il legislatore, all’articolo 559 codice civile, ha presunto che la donazione più vicina alla morte, sotto il profilo cronologico, sia quella che ha realizzato la lesione della quota di riserva, salvo, in caso di insufficienza di quest’ultima, risalire nel tempo fino ad arrivare al limite delle donazioni che hanno inciso sulla disponibile.
Nell’ipotesi di donazioni contestuali, ovvero fatte ed accettate con un medesimo atto, la riduzione è operata in proporzione del loro valore; in tale ipotesi, in deroga a quanto sopra affermato, il donante può prevedere una causa di preferenza.
Nota bene:
Mentre la collazione ha la funzione di mantenere omogenee, in sede di divisione, le quote assegnate dal testamento o dalla legge a ciascun erede, l’azione di riduzione serve a tutelare la pretesa dei legittimari.
Inoltre, mentre la collazione ha una consistenza effettiva, nel senso che coloro che vi sono tenuti conferiscono alla massa i beni ricevuti in vista della divisione complessiva, la procedura di riduzione è fittizia in quanto il bene non rientra nella massa ma ne è solo ridotta la consistenza nella misura necessaria alla reintegrazione della quota di riserva.
Infine, mentre l’ambito soggettivo entro cui opera la collazione è limitato al coniuge ed ai figli, l’azione di riduzione è esperibile verso chiunque abbia ricevuto per testamento o per donazione.
11 febbraio 2016
Laura Mazzola