La Legge di stabilità 2016, con la finalità di forgiare semplificazioni, ha profondamente modificato gli adempimenti dei sostituti di imposta.
La trasmissione telematica della CU è adempimento equiparato alla presentazione del 770, per la quota parte dei dati che sono per tale via trasmessi all’AE.
Gli operatori dovranno prendere immediata confidenza con le disposizioni di modifica perché le stesse sono operative già a decorrere dagli adempimenti da porre in essere nel 2016 con riferimento al 2015.
RAPPORTO CU E 770 SEMPLIFICATO 2016
La legge di stabilità 2016, propone rilevanti modifiche all’articolo 4 del DPR 322/1998, rubricato “dichiarazione e certificazione dei sostituti di imposta”.
L’articolo disciplina gli adempimenti fiscali e contributivi dei sostituti di imposta. E’ l’articolo che stabilisce le regole della presentazione del modello 770 sostituti di imposta e della presentazione della Certificazione unica anche ai fini contributivi previdenziali.
A seguito delle modifiche apportate risulta che la trasmissione della CU costituisce adempimento equiparato, a tutti gli effetti, alla esposizione dei dati in essa contenuti nella dichiarazione modello 770.
Tale disposizione genera non poche riflessioni soprattutto con riferimento all’impianto sanzionatorio.
Sotto il profilo normativo il comma 952 della L.S. 2016, modifica il comma 3 bis dell’articolo 4 del DPR 322/1998 che ora prevede che: “Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60