Appello tributario a rischio di inammissibilità in caso di mancato deposito della ricevuta di spedizione

il presente articolo intende rappresentare brevemente le ragioni di cautela e opportunità che, quanto meno, impongono all’atto della costituzione della costituzione in giudizio, il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello; esiste un contrasto giurisprudenziale sull’ammissibilità o meno dell’appello, conseguente ad un’irritualità della costituzione in giudizio della parte che, una volta notificato l’appello principale, non produce anche la ricevuta di spedizione

giudice2-immagine Con il presente scritto si intendono rappresentare brevemente le ragioni di cautela e opportunità che, quanto meno, impongono all’atto della costituzione della costituzione in giudizio, il deposito della ricevuta di spedizione dell’appello.

Esiste, infatti, un contrasto giurisprudenziale sull’ammissibilità (o meno) dell’appello, conseguente ad una (asserita) irritualità della costituzione in giudizio della parte che, una volta notificato l’appello principale, non produce la ricevuta di spedizione del gravame agli atti del fascicolo processuale.

Va premesso che le questioni, che ci si accinge a descrivere, assumono larga valenza anche per la fattispecie che riguarda la costituzione del contribuente dopo la notificazione del ricorso; ciò precisato, deve poi riferirsi che (secondo l’orientamento più rigoroso) la mancata produzione della predetta ricevuta, al momento della costituzione, comporta l’inammissibilità dell’appello, poiché anche la semplice fotocopia della ricevuta attestante la data della spedizione per raccomandata dell’atto introduttivo o di impugnazione, assolve alla duplice funzione di consentire la verifica:

a) della osservanza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso introduttivo (del giudizio di primo grado) D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 21, impeditiva dell’eventuale consolidamento del rapporto tributario come definito dal provvedimento della Amministrazione finanziaria opposto, ovvero del termine di decadenza dalla impugnazione, previsto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 51 e 62 (con riferimento al giudizio di secondo grado e di legittimità), e dunque la verifica della idoneità del ricorso in appello (od in cassazione) ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ;

b) della tempestiva costituzione in giudizio del ricorrente/impugnante, in quanto, con specifico riguardo ai gradi di merito, la decorrenza del termine di trenta giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente, è normativamente ancorata alla “spedizione”, e non alla ricezione del ricorso da parte del resistente. Il che si evince dal fatto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, c. 1, prevede modalità di deposito che presuppongono solo la spedizione del ricorso, e non la sua ricezione, sottraendo, in tal modo, detto adempimento alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, c. 5, a tenore del quale “i termini che hanno inizio dalla notificazione o comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (cfr. Corte cass. n. 20262/04, n. 14246/07; Sez. 5, Sentenza n. 7373 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 8664 del 15/04/2011).

Così si è sostanzialmente espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20787/2013. Ma un altro spunto , utile a rafforzare la tesi dianzi espressa , è fornito dall’art. 27, c. 1, del D.Lgs. n. 546/1992, norma che indica come il presidente di sezione (sia in primo che in secondo grado), debba dar luogo a un preliminare esame dell’impugnazione, chiaramente finalizzato alla verifica delle condizioni di ammissibilità della domanda di tutela nonché all’attuazione di esigenze di natura e ordine pubblico alla regolarità dello svolgimento del processo e del suo evolversi verso l’esito naturale volto a fornire la regula iuris del caso concreto.

Sicché, sempre secondo quanto affermato nella sent. n. 20787/2013, costituendo, la ricevuta postale di spedizione della raccomandata, l’unico atto in grado di consentire al giudice il preliminare controllo del rispetto dei termini per proporre impugnazione nonché dei termini per la rituale costituzione in giudizio del ricorrente e/o dell’appellante, pare assolutamente giustificata (ad avviso di tale indirizzo) la grave sanzione di inammissibilità comminata in conseguenza dell’omesso deposito, nel termine di trenta giorni (previsto, appunto, dagli artt. 22 e 53, del D.Lgs. n. 546/1992), della ricevuta de qua, poiché tale omissione, infatti, non consente il raggiungimento dello scopo prefissato dalla descritta norma.

Invece l’ordinanza della Corte di cassazione n. 18296/2015, ritenendo di non individuare in tale ipotesi un caso di inammissibilità della domanda, ha mostrato di aderire al fronte giurisprudenziale meno rigoroso che identifica l’idoneità dell’avviso di ricevimento del plico raccomandato, depositato dal ricorrente/appellante, ad assolvere la funzione probatoria rimessa all’avviso di spedizione. A tal proposito, i precedenti n. 4615/2008 e n. 27991/2011 della Suprema Corte hanno altresì rappresentato che, ai fini delle verifiche di tempestività di cui si è detto, la regola dell’equivalenza tra ricevuta di spedizione e A/R vale anche quando la data di spedizione sia stata scritta su quest’ultimo dal mittente, “dovendosi presumere (sino a prova contraria …) il controllo della rispondenza all’effettiva di quella data da parte dell’impiegato postale”.

Il Collegio di piazza Cavour, in occasione della richiamata decisione del 2015, ha corroborato la propria conclusione rimarcando come il riferimento ad un avviso diverso, quale quello comprovante anche la ricezione (da parte del convenuto) dell’atto di impugnazione, oltre ad assolvere la funzione di richiamare la data di spedizione, assuma una centrale valenza in ragione del fatto che, nel contenzioso tributario, il dies a quo, dal quale decorrono i trenta giorni concessi al ricorrente/appellante per costituirsi, è fissato proprio al momento del ricevimento della notifica in capo al destinatario.

In vero, anche questo principio non è dei più solidi in giurisprudenza, stante la diversa interpretazione, in sede di giudizio di legittimità, dei contenuti dell’art. 16, c. 5, del D.Lgs. n. 546/19921, da cui derivano un orientamento (più recente) che indica la decorrenza de qua a far data dal momento in cui la notificazione giunge al destinatario (cfr. Cass. Civ. nn. 12027/2014, 12185/2008, 7173/2011, 4002/2012, 10816/2012, 16565/2012 e 18373/2012) e un altro (cfr. Cass. nn. 20262/2004, 14246/2007, 7373/2011 e 8664/2011) che, invece (pur reggendo formalmente il suo fondamento sulla prima parte del richiamato contenuto ex art. 16, c. 5, del D.Lgs. n. 546/1992) sembra implicitamente risentire del responso espresso nella sentenza n. 477/2002 della Consulta2, ove si affermava il perfezionamento della notifica in un “doppio termine”, uno valido per il notificante (precisamente nel momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) a fronte dell’altro, inevitabilmente vincolante per il destinatario e fissato nel momento della ricezione dell’atto.

La conclusione espressa dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 18296/2015, a sommesso parere di chi scrive ed a confronto con quella relativa alla tesi contraria, appare tuttavia la più condivisibile anche alla luce del fatto che la giurisprudenza (in nome del principio di “effettività della tutela giurisdizionale”) tende a ridurre al minimo le ipotesi d’inammissibilità relativa alle attività processuali previste dall’ordinamento, in particolare quando tali attività hanno lo scopo di realizzare dei diritti azionati.

 

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25 febbraio 2016

Antonino Russo

1 Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto”.

2 Sostanziatasi nella dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4, c. 3, della Legge n. 890/1982 nella parte in cui consentiva il perfezionamento della notificazione alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario