Ricorso per saltum in Cassazione con il processo tributario del 2016

analisi della novità assoluta del processo tributario 2016: il ricorso ‘per saltum’: tale norma coinvolgerà le sentenze di primo grado, impugnabili direttamente innanzi il giudice di ultima istanza (previo accordo delle parti) quando l’esito del giudizio territoriale provinciale, risulterà dipendente per intero dalla risoluzione di una questione di diritto

1. Premessa

Tra le modifiche al processo tributario, espresse dal D.Lgs n. 156/2015 ed entrate in vigore a far data dall’1 gennaio 2016. va segnalata l’introduzione all’art. 62 del D.Lgs. n. 546/1992 di un’aggiunta, corrispondente al comma 2-bis, statuente che “sull’accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”.

In pratica si tratta di una novità assoluta nel processo tributario e l’applicabilità di tale norma coinvolgerà le sentenze di primo grado , impugnabili direttamente innanzi il giudice di ultima istanza (previo accordo delle parti) quando l’esito del giudizio territoriale provinciale, risulterà dipendente per intero dalla risoluzione di una questione di diritto.

Il legislatore ha inteso così mutuare, nell’ambito del processo tributario, un istituto già presente nel processo civile, comunemente denominato ricorso per saltum (ma da altri definito omisso medio) che, appunto, consente di ottenere una pronuncia su questioni giuridiche, da parte della Corte di Cassazione, appena dopo l’esito di primo grado evitando pertanto un’inutile duplicazione del sindacato di merito.

In effetti, non può non notarsi che tale strumento incentiva e favorisce potenzialmente l’accesso immediato al grado di legittimità soprattutto al fine di consentire anche alla stessa Corte una funzione anticipatoria di appositi orientamenti interpretativi, particolarmente su questioni non ancora del tutto affrontate (o, comunque, non definitivamente risolte) nell’elaborazione giurisprudenziale precedente della Corte di Cassazione.


2. L’istituto in generale

Il ricorso de quo trova residenza normativa nell’art. 360, c. 2, c.p.c. che (come accennato) individua una categoria di sentenze assoggettabili a ricorso per cassazione, ancorché pronunciate in primo grado, quali i responsi riguardanti la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, così come previsto dall’art. 360, c. 1, n. 3.

Sinteticamente , va evidenziato che il motivo di esame esige, come presupposto, che la relativa questione:

sia stata formulata nelle fasi di merito;

abbia formato materia di dibattito fra le parti;

sia stata coinvolta da una pronuncia del giudice;

sia confortata da un rapporto di causalità tra la denunciata violazione di legge e la decisione impugnata (con la conseguenza che, nonostante l’esistenza di una violazione di legge, il ricorso dovrebbe essere rigettato se la sentenza denunciata si reggesse su altre premesse incensurabili ed indipendenti dal motivo riconosciuto illegittimo).


3. L’“accordo delle parti”

A mente dell’art. 366, c. 3, c.p.c., l’accordo delle parti sulla comune volontà di proporre ricorso omisso mediodeve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso”.

La giurisprudenza di legittimità ha cristallizzato i modi e le forme secondo le quali deve formalizzarsi l’accordo delle parti relativo al superamento della fase del giudizio di appello : secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, essendo rilevante l’effetto di rendere inappellabile la sentenza, l’accordo deve essere sottoscritto dalle parti, in quanto non risulta essere sufficiente “che l’accordo intervenga tra i rispettivi procuratori ad litem, ove non muniti di procura speciale” (Cass. civ n. 7707/2004), con la conseguenza che l’accordo può essere validamente stipulato solo tra le parti personalmente (Cass. civ nn. 4397/1998 417/1998) e prima della scadenza del termine per proporre appello .

In pratica , la modifica intervenuta per opera del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sull’art. 366 c. 3 c.p.c. consente alle parti di raggiungere il relativo accordo in proposito anche anteriormente alla sentenza impugnata, in tal modo incentivando l’impiego di questo strumento processuale e, per converso, favorendo l’accesso immediato al grado di legittimità ai fini e nei limiti già descritti. Tale innovazione non può, pertanto, considerarsi di secondario rilievo, in quanto l’indirizzo pregresso della giurisprudenza di legittimità, riferito alla precedente formulazione dell’art. 366, c. 3, c.p.c., era schierato nel senso di ritenere il ricorso per saltum inammissibile qualora proposto in base ad un accordo concluso prima della pronunzia della sentenza impugnata, potendosi considerarlo valido solo se formatosi successivamente alla sentenza di primo grado (cfr. Cass., 29 aprile 1998, n. 4397;Cass., 10 luglio 1986, n. 4480)1.

4. I motivi legittimanti: la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto

In relazione all’elemento, non controverso, che apre la strada al ricorso omissio medio, cioè la violazione o la falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., deve rievocarsi che si tratta di un vizio di giudizio (errore in judicando) e, come tale, è determinato da una erronea applicazione della legge sostanziale e, più precisamente, della legge che disciplina la fattispecie oggetto del giudizio (Cfr. Cass. n. 13335 del 2014).

Sostanzialmente la predetta violazione viene integrata in diverse ipotesi e generalmente quando il giudice:

ha affermato che una norma è inesistente o ha negato una norma esistente;

ha errato nella individuazione o nella interpretazione della norma;

ha errato nella qualificazione giuridica della fattispecie.

Sono definite “norme di diritto” tutte quelle norme che, come tali, devono essere applicate dal giudice e, quindi, anche le leggi straniere2; dette norme sono sempre quelle in vigore al momento del giudizio della Cassazione, la quale, pertanto, deve tenere presenti anche le norme sopravvenute (purché tale nuova normativa sia pertinente rispetto alle questioni oggetto di ricorso (Cass. Civ. n. 10171/2013) e la sua applicazione non richieda ulteriori indagini di fatto) e quindi, al contrario, ignorare le norme nel frattempo dichiarate incostituzionali3.

5. I requisiti, in generale, del ricorso per saltum

Per il caso di proposizione del tipo di ricorso per cassazione in commento, l’accordo (come accennato) deve risultare dal ricorso attraverso un visto apposto dalla parte resistente o dal suo difensore munito di procura speciale ovvero da atto separato unito al ricorso stesso.

Lo stesso ricorso, in virtù del principio di autosufficienza, sempreché sia fondato sui motivi dianzi riepilogati, necessita a pena di inammissibilità dell’indicazione della situazione di fatto della quale si chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice a quo, asseritamente erronea (Cass. civ n. 6900 del 2014).

Invece, per quanto concerne la deduzione dei motivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 360, n. 3 e 366, c. 1, n. 4, la giurisprudenza ritiene che il vizio debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, motivatamente, si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. Ciò in quanto, in mancanza di una puntuale e motivata indicazione delle suindicate affermazioni, la Suprema Corte non ha la facoltà di verificare il fondamento della denunciata violazione, poiché il giudizio è strettamente vincolato a quanto dedotto dalle parti interessate (Cass. n. 16132 del 2005).

28 gennai0 2106

Antonino Russo

1 V.si sull’argomento A. Carrato, Il contenuto del ricorso civile per cassazione, in “Giur. It.”, 2014, 2.

2 C. Mandrioli, Diritto processuale civile, II, 20ª ed., Torino, 2009, pag. 512.

3 Così C. Mandrioli, cit., pag. 512.