Lieve inadempimento nella rateazione e definizione degli avvisi di irregolarità

un lieve inadempimento, cioè un ritardo contenuto in sette giorni nell’effettuare il versamento di una delle rate relativa ad un preavviso di irregolarità non darà più luogo alla decadenza della rateazione del debito richiesta dal contribuente

Il Decreto legislativo n. 159/2015, emanato in attuazione della delega fiscale, ha introdotto la nozione di “lieve inadempimento”. Un ritardo contenuto in sette giorni nell’effettuare il versamento di una delle rate relativa ad un preavviso di irregolarità non darà più luogo alla decadenza della rateazione del debito richiesta dal contribuente.

La nuova misura riguarda gli inadempimenti (omessi versamenti, tardivi versamenti, etc) riscontrati nei casi di controlli automatici e formali delle dichiarazioni, le cui somme richieste sono state oggetto di rateazione. La novità ha però un ambito applicativo più esteso riguardando anche le somme dovute a seguito di accertamento con adesione.

In particolare, come ricordato, il comma 3 del nuovo articolo 15–ter del D.P.R. n.. 602/1973 ha introdotto l’ipotesi di “lieve inadempimento” che non determina l’automatica decadenza dalla rateazione se dovuto a:

  • insufficiente versamento di una rata per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;

  • tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

La medesima previsione, quindi la nozione di “lieve inadempimento”, riguarda anche il caso in cui il contribuente versi le somme dovute a seguito di controlli automatici e di controlli formali in un’unica soluzione oppure versi in un’unica soluzione le somme dovute a seguito di accertamento con adesione.

L’indicazione è contenuta nel successivo comma 4 e ha inteso evitare inique penalizzazioni per coloro che, una volta verificata la correttezza delle contestazioni del Fisco, intendono versare la somma dovuta senza accedere al beneficio della rateazione. Ad esempio se un contribuente riceve un preavviso di irregolarità notificato in data 28 febbraio, con la richiesta dell’imposta dovuta pari a 1.000 euro, oltre alla sanzione del 10% di 100 euro ed i relativi interessi, dovrà effettuare il relativo versamento entro i trenta giorni successivi, quindi entro la scadenza del 30 marzo. In precedenza, prima dell’intervento del legislatore, se il contribuente avesse effettuato il versamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo (entro i trentuno giorni successivi), l’Agenzia delle entrate avrebbe iscritto a ruolo la maggiore sanzione del 30% al netto della penalità (del 10%) già versata. In tal caso il beneficio sarebbe stato irrimediabilmente compromesso.

Ora, a seguito della novità in rassegna, il contribuente non decade dal beneficio consistente nell’applicazione della sanzione ridotta del 10% anziché del 30%, in quanto ha effettuato il versamento con un lieve ritardo. Nel caso di specie il ritardo è stato di un solo giorno, ma fino a sette giorni l’inadempimento avrebbe potuto essere considerato di lieve entità e quindi tale da non determinare la decadenza dal beneficio (irrogazione della sanzione nella misura del 10%).

Si tenga però presente che se il pagamento di una delle rate (nell’ipotesi di rateazione) dovesse essere effettuato oltre il termine (breve) di sette giorni il contribuente avrà comunque la possibilità di evitare la decadenza dal beneficio consistente, quindi, sia nella rateazione, sia nell’irrogazione della sanzione ridotta del 10%. E’ possibile evitare l’iscrizione a ruolo dell’intero debito, comprensivo anche della maggiore sanzione del 30%, al netto dell’importo già versato, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, ovvero nel caso di ultima rata o di versamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

In tale ipotesi si dovrà procedere al versamento spontaneo anche della sanzione ridotta (non solo quella originaria) collegata al ravvedimento operoso e degli interessi dovuti in base al saggio legale che, con decorrenza dall’1 gennaio 2016, è diminuito dallo 0,50% allo 0,20%.

7 gennaio 2016

Nicola Forte