la Legge di Stabilità 2016 prevede importanti novità relativamente agli articoli del TUIR che disegnano le norme fiscali sui benefit anche in natura collegati ai contratti di lavoro dipendente, anche di secondo livello o di regolamenti aziendali: lo scopo è di incentivare gli strumenti di welfare 'integrativo'

L’art. 51, comma 1, del TUIR, la cui rubrica è “Determinazione del reddito di lavoro dipendente”, prevede il c.d. principio di onnicomprensività. In linea di principio
ogni somma (o valore) corrisposto (o attribuito) ai lavoratori
è riconducibile nell’ambito del reddito di lavoro dipendente.
Il successivo comma 2 prevede delle specifiche
deroghe al predetto principio indicando puntualmente le fattispecie (i cosiddetti benefit) che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
La legge di Stabilità del 2016 (art. 1, comma 190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208) è intervenuta modificando in più parti il su indicato comma 2 ampliando le ipotesi di esclusione dall’Irpef.
Le modifiche
La prima modifica normativa ha interessato l’art. 51, comma 2, lett. f, del D.P.R. n. 917/1986. In base alla disposizione sopra indicata è
esclusa dall’applicazione dell’Irpef l’utilizzazione di opere e servizi concessi dal d
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