Il nuovo regime forfettario è possibile anche per chi è anche dipendente o pensionato, vediamo quali le condizioni

le particolari regole di accesso al nuovo regime forfettario per i contribuenti che oltre alla partita IVA sono anche lavoratori dipendenti o pensionati

Abbiamo a disposizione un ottimo file per la simulazione del calcolo di convenienza del nuovo regime forfettario

E’ possibile fruire del regime forfetario previsto per le imprese individuali e i lavoratori autonomi anche se contestualmente si svolge un’attività di lavoro dipendente. E’ fondamentale, però, che il reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente non sia superiore a 30.000 euro. La novità è stata prevista dalla Legge di Stabilità del 2016 che ha modificato l’art. 1, comma 54, lett. c), n. 5) della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità del 2015).

Anteriormente alle predette modifiche un ulteriore requisito previsto per poter accedere al regime forfetario era che i redditi conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione fossero prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti di lavoro dipendente e assimilati, ad esclusione: delle situazioni 1) in cui il rapporto di lavoro fosse cessato; 2) o la somma dei redditi d’impresa, dell’arte o professione e di lavoro dipendente o assimilato non fosse superiore all’importo di 20.000 euro.

A seguito della previsione normativa precedentemente in vigore risultavano penalizzati anche i pensionati i cui redditi, ai fini fiscali, si considerano di lavoro dipendente. Nella maggior parte dei casi i titolari di pensioni di modesta entità risultavano esclusi dalla possibilità di fruire del nuovo regime forfetario.

Si consideri ad esempio il caso in cui un pensionato era titolare di un reddito complessivo di 25.000 euro. In particolare, 10.000 euro costituiva il reddito conseguito con l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo e 15.000 euro rappresentava l’ammontare della pensione. In questo caso non era possibile beneficiare dell’applicazione del nuovo regime forfetario. Ciò in quanto l’ammontare della pensione era superiore rispetto al reddito conseguito con l’esercizio dell’attività (di impresa o di lavoro autonomo).

Ora, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità, non è più necessaria la prevalenza del reddito dell’attività esercitata rispetto all’ammontare del reddito di lavoro dipendente e quindi anche della pensione. Il nuovo testo normativo prevede la possibilità di accedere al regime forfettario anche ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che abbiano conseguito un reddito di lavoro dipendente ed assimilato nell’anno precedente non superiore ad euro 30.000. Tornando all’esempio precedente è irrilevante che la pensione sia di importo superiore rispetto al reddito conseguito con l’esercizio dell’attività. L’unica condizione che deve essere rispettata è che il reddito di lavoro dipendente, quindi anche la pensione, non deve essere superiore, autonomamente considerato, all’importo di 30.000 euro.

Il legislatore ha inteso così favorire i lavoratori dipendenti e i pensionati titolari di redditi non particolarmente elevati. D’altra parte è probabile che i redditi dichiarati dai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario in rassegna siano di modesto ammontare. Questa condizione non deve penalizzare oltre misura gli operatori che svolgono attività “autonome” con caratteristiche di marginalità e che più delle altre dovrebbero fruire di un sistema semplificato quale quello forfetario.

La modifica normativa è dunque pienamente condivisibile e dovrebbe incentivare l’emersione delle “piccole” attività spesso completamente sconosciute al Fisco. Ciò anche in considerazione della possibilità di beneficiare di un ammontare della tassazione non eccessivo con l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 5 per cento per i primi cinque anni dall’inizio dell’attività.

Abbiamo a disposizione un ottimo file per la simulazione della convenienza del nuovo regime forfettario

14 gennaio 2016

Nicola Forte