Come cambiano i termini di prescrizione degli accertamenti dal 2016

dal periodo d’imposta 2016 cambiano i termini di accertamento: cinque anni anzichè quattro; eliminato il raddoppio dei termini; sette anni di tempo se la dichiarazione viene omessa

I commi 130 e 131 dell’articolo 1, della L. n. 208/2015 – legge di Stabilità 2016 -, hanno sostanzialmente modificato i termini di prescrizione per l’accertamento, intervenendo sull’art. 57, del D.P.R. n. 633/72 e sull’art. 43 del D.P.R. n. 600/73.

Ai fini Iva

Il nuovo art. 57 del D.P.R. n. 633/72, come sostituito dall’art. 1, comma 130, della L. n. 208/2015, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nell’art. 55 comma 2 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5′ anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento dell’imposta a norma del comma 1 dell’art. 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del 7′ anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.

Il comma 4 conferma che fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto.

Accertamenti sulle Imposte dirette

Il nuovo art. 43, del D.P.R. n. 600/73, come sostituito dall’art. 1, comma 131, della L. n. 208/2015, prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5′ anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del 7′ anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Resta fermo che, fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte.

La decorrenza

Il comma 132, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2016 prevede che le nuove disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4′ anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del 5′ anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per alcuno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui e’ stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 5-quater del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv., con modif., dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.

Il raddoppio dei termini

Il cosiddetto raddoppio dei termini va, quindi, in soffitta dall’annualità 2016, dove trovano applicazione le nuove regole.

Resta, invece, in vigore per le annualità precedenti, sempre che la denuncia sia presentata o trasmessa prima della scadenza ordinaria.

8 gennaio 2015

Roberto Pasquini e Maurizio Falcioni