I commi 130 e 131 dell’articolo 1, della L. n. 208/2015 - legge di Stabilità 2016 -, hanno sostanzialmente modificato i termini di prescrizione per l’accertamento, intervenendo sull’art. 57, del D.P.R. n. 633/72 e sull’art. 43 del D.P.R. n. 600/73.
Ai fini Iva
Il nuovo art. 57 del D.P.R. n. 633/72, come sostituito dall’art. 1, comma 130, della L. n. 208/2015, prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nell'art. 55 comma 2 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5' anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del comma 1 dell'art. 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del 7' anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Nel caso di ric