Possibilità di accesso ai dati finanziari per ispezioni amministrative in materia di spesa pubblica

ai fini del controllo della spesa pubblica, sono stati accresciuti i poteri di accesso e verifica presso contribuenti ed amministrazioni per monitorare il corretto utilizzo dei contributi pubblici

 

Come noto, nell’ambito delle iniziative volte a favorire la ripresa economica ed occupazionale:

  • il D.L. 22.06.2012 n. 83 (nel prevedere l’introduzione di specifiche misure per lo sviluppo economico e, quindi, la creazione di nuove posizioni occupazionali e realtà imprenditoriali, nonché il sostegno, in un’ottica di riequilibrio socio-economico, alla piccola e media impresa) ha costituito apposito “fondo per la crescita sostenibile”, destinato a consentire mirate forme di agevolazione alle imprese, oltre a prevedere il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati1;

  • il D.L. 18.10.2012 n. 179 ha introdotto specifiche misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative.

 

Entrambi i provvedimenti normativi sopra citati, inoltre, contengono apposite disposizioni finalizzate a disciplinare le attività ispettive di ricerca, prevenzione e repressione di eventuali condotte illecite connesse alle agevolazioni in argomento.

A tal riguardo, l’art. 25 del D.L. n. 83/2012 (richiamato, altresì, dall’art. 31, comma 5 del D.L. n. 179/2012) prevede che il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza svolge, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico ovvero anche d’iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui menzionati programmi di investimento:

  • avvalendosi delle potestà di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, nonché dei poteri e delle facoltà previsti, in materia di approfondimento delle segnalazioni per operazioni sospette, dalla normativa antiriciclaggio di cui all’art.8, comma 4 lett. a – b del D.Lgs. n. 231/2007;

  • accedendo, anche per via telematica, alle informazioni detenute nelle banche dati in uso2 al Ministero dello sviluppo economico, agli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché, in esenzione da tributi e oneri, ai soggetti pubblici o privati che, su mandato del Ministero dello sviluppo economico, svolgono attività istruttorie e di erogazione di fondi pubblici.

 

Pertanto, le potestà ispettive attribuite, nello specifico settore, al Nucleo Speciale della Guardia di Finanza risultano particolarmente incisive per la ricerca e l’individuazione di eventuali fenomenologie “distrattive” dei fondi pubblici.

Infatti, oltre ai poteri riconosciuti a tutte le articolazioni del Corpo nell’esercizio dell’attività istituzionale di polizia economico-finanziaria di cui al citato art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001, la menzionata Unità speciale è titolare dei medesimi strumenti istruttori esercitabili nell’ambito degli approfondimenti antiriciclaggio.

 

In dettaglio, come ben noto:

  • l’art. 2 del D.Lgs. n. 68/2001 prevede che, per la ricerca, prevenzione e repressione degli illeciti in materia di:

  • imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;

  • diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché uscite del bilancio dell’Unione europea;

  • ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

  • attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d’imposizione;

  • risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;

  • entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

  • demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

  • valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali;

  • mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l’esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

  • diritti d’autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

  • ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea,

i militari del Corpo, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti in materia di II.DD. e I.V.A. dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni3;

  • l’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2007 consente nel settore antiriciclaggio al Nucleo Speciale Polizia Valutaria e alla D.I.A. di:

  • accedere ai dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari di cui all’art. 7, sesto ed undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6054, ove sono raccolte tutte le informazioni relative ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni eseguite dai contribuenti con gli intermediari bancari e finanziari5;

  • esercitare i poteri attribuiti dalla normativa valutaria6 di cui agli articoli 25, comma 1, lett. c), 26, 28, comma 1, lettera a) e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, ossia:

  • interpellare gli intermediari bancari e finanziari per l’acquisizione della documentazione in loro possesso sul conto dei soggetti interessati;

  • richiedere l’esibizione di documentazione contabile e di altra natura con possibilità di estrarne copia;

  • assumere dichiarazioni dalle persone sottoposte a controllo;

  • accedere presso esercizi pubblici e locali aziendali o commerciali per eseguirvi ispezioni, verifiche e ricerche nonché ricorrere alle altrepotestà attribuite al personale del Corpo dalle norme tributarie.

 

Le descritte potestà ispettive (con particolare riguardo alla possibilità di accedere ai dati finanziari tramite l’accesso all’anagrafe dei rapporti, ad oggi essenzialmente limitata alle predeterminate agevolazioni di cui ai già citati D.L. n. 83/2012 e D.L. n. 179/2012) sono state, da ultimo estese, all’intero comparto della spesa pubblica.

Infatti, l’art. 29, c. 1, lett. a, della legge 30 ottobre 2014, n. 161 ha aggiunto all’art. 25 del D.L. n. 83/2012 il comma 1-bis, in ragione del quale il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza ha la facoltà di avvalersi delle potestà di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 231/2007 (accesso all’archivio dei rapporti finanziari e poteri disciplinati dalla normativa valutaria di cui al D.P.R. n. 148/1988) per “analisi, ispezioni e controlli sull’impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione Europea” e, quindi, per tutte le attività operative di carattere amministrativo riguardanti qualunque tipologia di uscita dai bilanci pubblici.

La normativa in analisi, inoltre, consente al predetto Nucleo Speciale di delegare gli approfondimenti in materia di spesa pubblica ai Reparti territoriali, estendendo in capo a questi ultimi le potestà ispettive sopra richiamate, fermo restando che l’accesso ai dati finanziari, subordinato alla sussistenza di mirate esigenze sul conto di concreti indizi di irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche, rimane di esclusiva competenza della predetta Unità Speciale; quest’ultima (su richiesta delle articolazioni territoriali, nell’ambito di attività ispettive amministrative) potrà, quindi, delegare l’utilizzo di poteri valutari alle articolazioni territoriali, comunicando, laddove espressamente richiesto, le risultanze dell’interrogazione dell’archivio dei rapporti finanziari nei confronti dei soggetti individuati.

10 novembre 2015

Nicola Monfreda

 

1 Personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia; personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al D.L. n. 83/2012, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo.

2 Ai sensi del comma 5 dell’articolo 25 del D.L. n. 83/2012, soggetti beneficiari si impegnano a fornire al Ministero dello sviluppo economico e ai soggetti dallo stesso incaricati, anche con cadenza periodica e tramite strumenti informatici, ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati. I contenuti e le modalità di trasmissione delle predette informazioni sono individuati, tenuto conto delle caratteristiche e finalità dei singoli interventi agevolativi cui i programmi si riferiscono, con circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. Con decreto del medesimo Ministero di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono individuati i contenuti minimi delle predette informazioni alla luce di quanto stabilito ed adottato per il sistema di monitoraggio del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 ed ai fini di quanto previsto dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio da parte dei soggetti beneficiari degli interventi comporta per l’impresa inadempiente la sospensione dell’erogazione dei benefici fino al ripristino delle condizioni di corretta alimentazione del predetto sistema ovvero, in caso di reiterazione dell’inadempimento, la revoca del beneficio concesso.

3 Le richiamate disposizioni prevedono le facoltà di: procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche; invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere agli organi ed alle Amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle società ed enti di assicurazione ed alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti indicati singolarmente o per categorie. Alle società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le informazioni sulla categoria devono essere fornite, a seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente per ogni soggetto che ne fa parte; richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali. Le copie e gli estratti, con l’attestazione di conformità all’originale, devono essere rilasciate gratuitamente; richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti ; richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria; richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare d’intesa con l’Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi; richiedere agli amministratori di condominio negli edifici dati, notizie e documenti relativi alla gestione condominiale.

4 In merito al contenuto dell’Archiviodei rapporti finanziari, cfr. circolari n. 210355 in data 23 giugno 2009 e n. 143653 in data 16 maggio 2011, del Comando Generale – III Reparto Operazioni.

5 Cfr. art. 8, c. 4, lett. a, del citato decreto legislativo n. 231/2007.

6Cfr. art. 8, c. 4, lett. b, per. 1, del citato decreto legislativo n. 231/2007.