L’avviso bonario di cui all’art. 36 ter dpr n. 600/73 è impugnabile dinanzi al giudice tributario alla stregua di un avviso di accertamento.
Il principio è contenuto nell’ordinanza n.15957/2015 da cui emerge che l’avviso contiene una specifica pretesa tributaria per cui è impugnabile dinanzi alla CT anche se non è indicato nell’elenco di cui all’’art. 19 d lgs n. 546/92. Al pari, quindi, della comunicazione con la quale l’ufficio finanziario differisce l’esecuzione del rimborso d’imposta anche l’avviso bonario è impugnabile dinanzi al giudice tributario (Cass. Sent. n. 13548/15).
Atti tributari impugnabili
L’art. 36 ter, comma 4, prevede che quando l’ufficio procede al controllo formale delle dichiarazioni invia una comunicazione al contribuente o al sostituto di imposta, specificando i motivi che hanno determinato eventuali rettifiche al reddito dichiarato. Il contribuente che riceve il cd. “avviso bonario” ha trenta giorni di tempo per presentare osservazioni o fornire elementi non considerati o valutati in modo errato dall’ufficio.
Per l’impugnabilità degli atti tributari o