Notifica: relata e atto devono essere trasparenti, respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate

la notifica è considerata inesistente allorché manca il collegamento tra la relazione di notifica e il soggetto destinatario dell’atto

 

La notifica è inesistente allorché manca il collegamento tra la relazione di notifica e il soggetto destinatario dell’atto.

Il principio sopra esposto è contenuto nella sent. n. 15423/2015 Cass. da cui emerge che quando è impossibile affermare, per difetto assoluto di elementi sicuri ed univoci di rinvio dalla relata all’atto da notificare, l’esistenza di un collegamento della prima con il secondo, la notifica è inesistente.

 

Notifica dell’atto: relata di notifica

La relata di notifica costituisce la certificazione dell’avvenuta notifica che l’ufficiale giudiziario deve apporre in calce all’originale e alla copia dell’atto. Le indicazioni contenute nella relata (che ha natura di atto pubblico) valgono come prova fino a querela di falso.

La relata deve indicare il soggetto destinatario a cui è consegnata la copia, la sua qualità (ad esempio: familiare convivente, portiere) ed il luogo della consegna. Se la notifica non ha buon fine, nella medesima relata devono essere indicati le motivazione dell’omessa consegna, le attività di ricerca compiute dall’ufficiale giudiziario e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

In sostanza la redazione della relata rappresenta l’attività giuridica compiuta dall’ufficiale giudiziario insieme a quella materiale, rappresentata dalla consegna della copia dell’atto da notificare.

La notifica dell’atto tributario è regolata dagli artt. 137 e ss. del Cpc, a cui si richiama l’art. 16, comma 2, del D.lgs n. 546/1992. L’attività di notifica può essere eseguita, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, anche a mezzo di messo comunale o messo speciale autorizzato dall’amministrazione procedente. La notifica può avvenire “brevi manu” (se non eseguita a mani proprie la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario), nonché a mezzo posta mediante la spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. L’art. 140 Cpc stabilisce, inoltre, che nel caso di “irreperibilità”, incapacità o rifiuto a ricevere da parte del destinatario dell’atto, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica, dandone notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

Fattispecie

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’avviso con cui l’ufficio finanziario, a seguito di verbale della GdF, ha accertato redditi non dichiarati, eccependo l’inesistenza della notifica e la conseguente inammissibilità dell’appello, atteso che la costituzione non era potuta avvenire nei termini di legge, avendo avuto notizia dell’appello solo dopo la notifica dell’udienza di trattazione.

In primo grado i giudici hanno accolto il ricorso, mentre la CTR ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per “inesistenza della notifica” in quanto dagli atti in possesso non era possibile comprendere il collegamento tra la relata di notifica allegata e l’invio per posta.

La SC, nel confermare la decisione di merito, ha affermato che non è stato possibile ricostruire il collegamento tra la relata di notifica e l’atto notificato, notifica avvenuta attraverso il servizio postale.

Pertanto per difetto assoluto di elementi sicuri ed univoci di rinvio dalla relata all’atto da notificare ossia la sussistenza tra la prima e il secondo, i giudici hanno concluso per l’inesistenza della notifica; ne consegue l’inammissibilità del motivo, che, nel richiamare la possibilità di individuare il destinatario della notifica anche mediante l’esame dell’atto di appello da notificare, non tiene conto che la CTR ha giudicato non provato proprio il collegamento tra la relata e l’atto di appello.

I giudici hanno respinto, quindi, il ricorso dell’Agenzia delle entrate, compensando le spese di lite.

24 settembre 2015

Enzo Di Giacomo