Negoziazioni assistite dei coniugi che si separano: le agevolazioni fiscali per i trasferimenti immobliari

i trasferimenti di immobili tra coniugi effettuati nell’ambito di una convenzione di negoziazione assistita, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, non sono soggetti a tassazione

I trasferimenti di immobili tra coniugi effettuati nell’ambito di una convenzione di negoziazione assistita al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, non sono soggetti a tassazione. Non si applica, quindi l’imposta di registro, né alcuna altra tassa. Il parere positivo a tale soluzione è stata espressa dall’Agenzia delle entrate con la Ris. n. 65/E del 16 luglio 2015.

L’Agenzia delle entrate ha ritenuto così applicabile l’art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 in base al quale “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.

 

La pronuncia dell’Amministrazione finanziaria è intervenuta a seguito della presentazione di un’istanza di interpello da parte di un avvocato. L’istante ha specificamente osservato come la norma in questione preveda l’esenzione dalla tassazione di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza circoscrivere il beneficio “ai soli procedimenti che si concludano con provvedimenti giudiziali”.

La soluzione favorevole, fornita dal documento di prassi in rassegna, è fondata sulla ratio del citato art. 19 la cui finalità è l’esclusione della tassazione degli atti finalizzati alla risoluzione della “crisi della famiglia”.

L’art. 6, c. 3, del decreto legge n. 132/2014 prevede che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. Secondo quanto osservato dall’Agenzia delle entrate il predetto accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono la separazione o il divorzio. In buona sostanza devono essere parificati gli effetti dell’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (ex art. 6 D.L. n. 132/2014) agli effetti dei provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio. Conseguentemente l’ulteriore effetto che ne consegue è rappresentato dall’applicazione del citato art. 19 che prevede l’esenzione da qualsiasi tassa.

E’ comunque fondamentale, come d’altra parte per i provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio, che le disposizioni patrimoniali contenute nell’accordo, siano funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.

 

Gli avvocati che provvedono alla stesura dell’accordo dovranno prestare particolare attenzione alla sussistenza delle predette condizioni che dovranno opportunamente essere esplicitate nell’atto con assoluta chiarezza. Diversamente, se dall’accordo non risultasse espressamente che i trasferimenti immobiliari non sono finalizzati, né sono indispensabili per risolvere la crisi tra i due coniugi, l’Agenzia delle entrate potrebbe esigere le imposte.

D’altra parte, la Commissione Giustizia della Camera ha osservato in sede referente, che il beneficio fiscale costituito dall’esenzione della tassazione previsto dal citato art. 19, “… trova applicazione anche per il nuovo procedimento, essendo questo una parte del procedimento di separazione e divorzio al quale il regime di favore viene applicato”.

27 luglio 2015

Nicola Forte