La rateizzazione della singola cartella esattoriale: vantaggi e rischi

Il contribuente che ha un debito col Fisco può optare anche per la rateizzazione della singola cartella esattoriale e non di tutto il debito scaduto: quali sono i rischi ed i vantaggi da tale procedura?

E’ possibile pagare a rate una cartella singola, rinviando a tempi migliori le altre eventualmente ricevute. Dalla lettura dei modelli di istanza di rateazione ordinaria, emerge che il contribuente può decidere, con maggiore libertà, la somma che si impegnerà a restituire a rate scegliendo, ad esempio, di rateizzare solo le cartelle di importo più alto. Tuttavia, per i debiti scaduti non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

Rateizzazione della totalità delle cartelle

rateizzazione delle cartelle esattorialiCome si legge nel comunicato stampa diramato dal Responsabile delle relazione esterne del Gruppo Equitalia in data 29 aprile scorso, i contribuenti hanno a disposizione condizioni particolarmente favorevoli per il pagamento a rate delle cartelle.

In sostanza, è possibile ottenere un piano di rateizzazione ordinario a 72 rate (6 anni) oppure un piano straordinario fino a 120 rate (10 anni) in base ai criteri stabiliti da un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si può prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle.

Finché i pagamenti sono regolari, il contribuente non è più considerato inadempiente e può ottenere il Durc e il certificato di regolarità fiscale per poter lavorare con le pubbliche amministrazioni. Inoltre il contribuente che paga a rate è al riparo da eventuali azioni cautelari o esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).

Per debiti fino a 50 mila euro la rateizzazione si richiede con una semplice domanda senza aggiungere altri documenti (ad esempio l’Isee) necessari invece per rateizzare importi superiori.

Si decade dal beneficio della rateizzazione se non si pagano 8 rate anche non consecutive. Con il recente decreto Milleproroghe (decreto legge 192/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11/2015) è stata poi concessa una nuova opportunità riservata a chi per legge ha perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31 dicembre 2014. I contribuenti interessati potranno richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro il prossimo 31 luglio. Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive (anziché 8 rate).

 

Rateizzazione di una o più cartelle

Abbiamo segnalato in premessa che il contribuente può autonomamente richiedere il pagamento rateale del debito maturato, non necessariamente per l’intero importo, ma solo per una singola o più cartelle comprese nel totale del debito verso l’Erario.

La possibilità di rateazione di una singola cartella si desume dalla lettura della nota (2) esposta nel facsimile di istanza di dilazione per debiti di importi inferiore e superiore ad euro cinquanta mila.

In particolare è evidenziato che “ .. per il recupero dei debiti scaduti, non inclusi nella richiesta di rateazione, l’agente della riscossione potrà, in qualsiasi momento, dar corso alle azioni cautelari ed esecutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 …”.

 

I vantaggi della rateizzazione

La possibilità che la richiesta di dilazione possa riguardare anche una sola cartella (ovvero, atto di accertamento esecutivo, avviso di addebito INPS, eccetera). rappresenta un vantaggio per il contribuente che può decidere con maggiore libertà la somma che si impegnerà a restituire a rate (ad esempio scegliendo di rateizzare solo le cartelle di importo più alto).

In passato, infatti, gli Agenti della riscossione ammettevano alla rateazione i contribuenti che si impegnavano ad onorare, a rate, l’intero debito iscritto a ruolo.

La rateizzazione singola, oltre a quanto già detto, comporta che sia possibile impugnare le cartelle non oggetto di rateizzazione, mentre in precedenza la richiesta di un piano di restituzione rateale comportava l’accettazione dell’importo e quindi di tutte le cartelle relative.

La stampa specializzata ha acutamente osservato come in virtù di tale opzione, per esempio, i contribuenti con un debito superiore a cinquanta mila euro che fino ad ora non potevano accedere alla dilazione perché, ad esempio, non risultavano in possesso dei requisiti comprovanti la situazione di difficoltà economica potranno scegliere di onorare cartelle, avvisi di addebito ed atti di accertamento esecutivi, ottenendo così la dilazione automatica1.

La motivazione che avrebbe spinto Equitalia a concedere questa possibilità potrebbe derivare da una scelta di gestione, che consentirebbe quindi di superare la miriade di richieste giunte all’ente di riscossione, che avevano di fatto intasato il sistema di gestione delle pratiche.

Per richiedere la rateizzazione singola, o quella dell’intero importo dovuto, fino ad euro cinquantamila è possibile evitare di recarsi allo sportello del concessionario o di spedire l’istanza con il servizio postale utilizzando la raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ infatti consentito di collegarsi con il portale dell’Agente della riscossione e, previa registrazione, trasmettere in via telematica le richieste di dilazione di cartelle/avvisi o atti di accertamento esecutivo. Evidentemente occorrerà che il richiedente compili i campi obbligatori con riferimento ai propri dati anagrafici e all’atto oggetto della rateazione.

 

I rischi della rateizzazione delle cartelle

Come già esposto il modulo di richiesta di dilazione precisa che per le somme non incluse nella domanda potranno scattare azioni cautelari ed esecutive dell’Agente della riscossione.

Tuttavia, fermi amministrativi di mezzi a motore, ipoteche immobiliari e pignoramenti adottati dal Concessionario, soggiacciono, alle regole generali introdotte dal Decreto del fare.

La normativa vigente, ricorda il comunicato stampa del 29 aprile scorso, prevede numerose tutele per i contribuenti in debito con lo Stato e gli altri enti pubblici. Equitalia non può pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede. Per quanto riguarda gli altri immobili Equitalia può procedere solo in caso di debiti particolarmente elevati, superiori a 120 mila euro.

Per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può iscrivere ipoteca sugli immobili ma solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro. Sempre a garanzia del credito dei vari enti accertatori, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo, tuttavia nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione, dell’attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali.

Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica.

Si parte da un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro, pertanto l’importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese. Se lo stipendio o la pensione sono più elevati, allora aumenta anche la quota pignorabile (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro mensili). Nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l’ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.

 

I contenziosi in corso

Abbiamo avuto modo di osservare che, in passato, la condizione necessaria per essere ammessi alla rateazione da parte dell’Agente della riscossione era quella di dilazionare l’intero debito del contribuente, e dunque tutte le iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, ovvero addebiti INPS.

I Concessionari, pertanto, hanno notificato, in questi anni, numerosi provvedimenti di rigetto alle richieste di rateazione proposte dai contribuenti che intendevano versare a rate solo alcune delle partite debitorie a loro carico.

Evidentemente l’apertura da parte dell’Ente di riscossione desunta dalla lettura del nuovo fac-simile di dilazione non può non avere riflessi sui contenziosi in corso concernenti quei contribuenti che hanno impugnato innanzi la giurisprudenza tributaria gli atti di diniego formalizzati dagli Agenti.

Ciò per due ordini di motivi.

In primo luogo, nel silenzio del legislatore non si può non pervenire, in via meramente interpretativa, ad una soluzione che privilegi il rispetto del principio generale di eguaglianza e ragionevolezzache ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento tra i contribuenti per situazioni analoghe.

Ciò significa che i contribuenti destinatari di provvedimenti di diniego di istanze di rateazione di singole cartelle (e non dell’intero debito) potranno eccepire, in sede contenziosa, il nuovo orientamento dell’Agente di riscossione che accorda la possibilità di presentare la richiesta di dilazione anche di una sola cartella e non dell’intero debito.

In secondo luogo, va osservato – trattasi di un principio di ordine generale – che, l’Amministrazione pubblica allorché pone in essere un atto amministrativo, deve rispettare sempre le regole sostanziali, che in buona sostanza derivano dalla relazione tra la situazione concreta su cui l’atto amministrativo è destinato ad incidere e la previsione generale ed astratta della normativa di riferimento.

Pertanto, accanto all’interesse erariale finalizzato al recupero del credito fiscale o previdenziale, ne esiste uno non meno importante: il contribuente attraverso l’istanza, manifesta l’interesse a diluire nel tempo il pagamento del suo debito; e di tale interesse l’amministrazione pubblica deve valutare la meritevolezza, in quanto direttamente o indirettamente riconducibile a valori economico-sociali di rilievo costituzionale (lavoro, iniziativa economica; proprietà, risparmio, eccetera).

L’ufficio – rectius, L’Agente della Riscossione – è quindi sempre obbligato a procedere ad una comparata valutazione degli interessi coinvolti, secondo ragionevolezza, e pervenire alla scelta più adeguata, opportuna e conveniente.

A tal proposito si riporta stralcio di consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio (da ultimo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, Sent. n. 20778 del 7.10.2010), che ha sancito un sacrosanto principio di civiltà giuridica secondo cui il contribuente che chiede una dilazione dei pagamenti al Fisco perchè versa in difficoltà economiche ha diritto – comunque – alla rateizzazione delle imposte.

E ciò senza che venga <vessato> da richieste o regolarizzazioni ovvero ne sia ricostruito il suo grado di affidabilità.

Precisano i Giudici di Legittimità “… giova rammentare che ponendosi nella stessa linea di C. Cass. SU 2010/7612, queste Sezioni Unite hanno ulteriormente ribadito, con sentenza n. 2010/15647, che in base all’art. 19 del DPR n. 602/73 e succ. mod. il contribuente che versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà può richiedere (un tempo all’Amministrazione e oggi all’agente di riscossione) la ripartizione del pagamento in più rate mensili; che trattasi, all’evidenza di una disposizione destinata a venire incontro alle necessità del debitore, per il quale rappresenta quindi un’agevolazione che anche nel linguaggio comune ha, per l’appunto, il significato di aiuto, favore, facilitazione …”.

 

1 giugno 2015

Attilio Romano

1 R. ACIERNO, Equitalia, mini rata a doppio taglio, Il Sole 24 Ore, 12 maggio 2015.