Se non si registra la fattura falsa in contabilità, l'accertamento è nullo!

E’ nullo l’accertamento per maggiore IVA se la fattura falsa non viene annotata nei registri contabili dell’impresa che la riceve, in quanto l’IVA inesistente non viene detratta.

 

E’ nullo l’accertamento per maggiore IVA se la fattura falsa non viene annotata nei registri di contabilità dell’impresa. Quanto sopra è contenuto nella sentenza di Cassazione n. 10939/2015 la quale parte dal presupposto che la fattura si considera emessa all’atto della sua consegna, spedizione o trasmissione o messa a disposizione del cessionario o del committente.

Sull’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Il successivo secondo comma prevede, inoltre, che l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

 

Nel caso di specie il contribuente ha proposto ricorso avverso l’accertamento emesso dall’ufficio finanziario per il recupero della maggiore Iva in relazione alla emissione di fattura per operazione inesistente e la CTP lo ha accolto annullando l’avviso di accertamento. I giudici della CTR hanno rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate e per questo quest’ultima ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione con cui la CTR ha subordinato sia l’insorgenza del debito Iva che il correlativo diritto alla detrazione di imposta alla condizione dell’effettivo utilizzo della fattura mediante annotazione della stessa nei registri di contabilità dell’impresa cedente/prestatrice e dell’impresa committente/cessionaria, richiamando al riguardo un elemento costitutivo proprio della fattispecie della norma incriminatrice in difetto del quale rimarrebbe esclusa la configurabilità della fattispecie impositiva di cui all’art. 21, c. 7, del Dpr n. 633/1972. Tale norma tributaria che, nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, costituisce il cedente/prestatore debitore di imposta per il solo fatto dell’emissione del documento, dovendo ritenersi emessa la fattura cartacea o elettronica “all’atto della sua consegna, spedizione o trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”.

 

Nonostante ciò, i giudici di legittimità hanno ritenuto che l’argomento della CTR, fondato sull’assenza di un “effettivo utilizzo” della fattura emessa per operazioni inesistenti, non trova un testuale riscontro nella fattispecie di cui al già citato art. 21, comma 7, Dpr n. 633/72, che ricollega invece l’insorgenza del rapporto impositivo nei confronti del soggetto passivo alla semplice emissione della fattura.

La Suprema Corte ha ritenuto di ribadire il principio secondo cui in tema di Iva il citato art. 21 ai sensi, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato in fattura, va inteso nel senso che il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate, senza che possa operare il meccanismo di compensazione tra Iva “a valle” e Iva “a monte” che presiede alla detrazione d’imposta ex art. 19 del Dpr n. 633/1972 (Cass. n. 1565/2014).

La giurisprudenza ritiene che nel caso in cui l’ufficio contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture relative a operazioni inesistenti, l’onere della prova ricade sullo stesso contribuente che deve fornire prova della legittimità e della correttezza dell’operazione mediante l’esibizione dei documenti contabili legittimanti e non dei soli mezzi di pagamento (Cass. n. 27198/2011).

 

18 giugno 2015

Enzo Di Giacomo