La verifica della continuità aziendale in bilancio

la continuità aziendale è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in regolare attività; a seguito della crisi, tuttavia, amministratori, sindaci e revisori devono verificare la sussistenza di tale condizione

 

Premessa generale

La continuità aziendale è il principio base previsto dal codice civile per la redazione del bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento.

L’art. 2423-bis c.c. dispone, infatti, che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”.

La mancanza del requisito della continuità aziendale comporta che il bilancio non possa più essere redatto seguendo i principi di funzionamento, ma applicando i criteri di liquidazione, ossia di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

La crisi economica che perdura ormai da anni gioca un ruolo fondamentale anche in materia di approvazione del bilancio 2014 e diventa quindi fondamentale tenere ben presente uno dei principi cardine che guida i redattori dei bilanci di esercizio ossia il principio della continuità aziendale noto anche come principio del going concern”.

 

Secondo i principi contabili Internazionali (IAS 1) e l’art.2423-bis c.c., la direzione aziendale deve effettuare una precisa valutazione sulle capacità dell’impresa di continuare ad operare nel futuro nel presupposto che l’azienda possa normalmente proseguire la sua attività senza adire ad ipotetiche procedure di liquidazione o procedure concorsuali.

TABELLA NORMATIVA DA CONSIDERARE

IAS 1 – LA DIREZIONE AZIENDALE DEVE TENERE CONTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI DISPONIBILI RELATIVAMENTE AL PREVEDIBILE FUTURO, CHE DOVREBBE ESSERE RELATIVO, MA NON LIMITARSI AI DODICI MESI DOPO LA DATA DEL BILANCIO.

ART. 2423-BIS C.C. – LA VALUTAZIONE DEVE ESSERE FATTA SECONDO PRUDENZA E NELLA PROSPETTIVA DELLA CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ

 

In buona sostanza gli amministratori e i revisori devono pertanto dimostrare e verificare che le prospettive future non siano tali da compromettere il requisito della continuità aziendale e, quindi, la redazione dei bilanci secondo gli ordinari principi (costo storico).

Al fine di verificare il principio della continuità aziendale risulta utile applicare quanto riportato nella seguente tabella operativa:

CONTINUITÀ AZIENDALE

  • Principio di revisione n. 570;

  • Analisi del margine di struttura;

  • Trend di alcuni indicatori altamente significativi (MOL, ROI, ROD, ecc.);

  • Rischio operativo e finanziario.

 

Gli indici che occorre tenere in considerazione ai fini del principio della continuità aziendale appartengono a variegate tipologie.

 

Indicatori finanziari

– situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;

– prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive di rinnovo o di rimborso ovvero eccessiva presenza di prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;

– indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori/finanziatori;

– bilanci storici o in prospettiva che mostrano cash flow negativi (gestione della liquidità delle aziende con lo scopo di indicare le variazioni positive e negative della liquidità con riferimento ad un determinato periodo di tempo);

– principali indici economico-finanziari negativi;

– consistenti perdite operative e perdite di valore delle attività ;

– mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;

– incapacità di saldare i debiti alla scadenza;

– incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;

– cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;

– incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

 

Indicatori gestionali

– perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

– perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;

– difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

 

Altri indicatori

– capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;

– contenziosi legali e fiscali che, in caso di perdita in giudizio, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;

– modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

 

Relativamente al presupposto della continuità aziendale gli Amministratori possono identificare tre diverse situazioni:

1) ragionevole aspettativa che la società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile e quindi predisporre in tal senso il bilancio da approvare;

2) presenza di elementi che possono far sorgere dubbi di lieve entità sulla capacità della società di continuare la propria operatività per un prevedibile futuro e procedere comunque alla redazione del bilancio in presenza della continuità aziendale;

3) verificare la presenza di una improbabile/remota possibilità che la società continui la propria esistenza in un futuro prevedibile e quindi non redigere il bilancio sul presupposto della continuità aziendale .

Nell’ipotesi di cui al punto 2 le motivazioni devono essere descritte nella relazione sulla gestione con le modalità che gli Amministratori intendono adottare per far fronte alle difficoltà riscontrate; in presenza invece del punto 3 occorre esplicitare i motivi nella nota integrativa con la descrizione delle motivazioni che hanno indotto alla redazione del bilancio in assenza del presupposto della continuità aziendale.

 

TABELLA DELLE POSSIBILI SPIEGAZIONI DA INDICARE IN NOTA INTEGRATIVA

– Per far fronte alla situazione finanziaria si sta cercando di vendere gli immobili di proprietà; tuttavia, alla data di bilancio, non vi è certezza che si procederà alla vendita anche se vi è prova di trattative con possibili acquirenti. Le circostanze sopra evidenziate ci portano a ritenere che sussiste una significativa incertezza sulla capacità della società di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale.

– Pur lavorando con importanti fidi bancari le stime e il budget, dimostrano che la società è in grado di far fronte ai finanziamenti ; dalla documentazione si evince che sono iniziate trattative con le banche per il rinnovo dei finanziamenti e alla data attuale non sembrano riscontrarsi cause ostative ai finanziamenti da parte degli stessi Istituti bancari.

Gli enormi affidamenti bancari fanno ritenere che esista una significativa incertezza sulla capacità della società di continuare a operare sulla base del presupposto della continuità aziendale. Tuttavia dall’esame della documentazione si è ritenuto che la stessa abbia adeguate risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro di almeno 12 mesi e per tali motivi, si è continuato ad applicare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio.

 

I REVISORI/SINDACI E LA CONTINUITA’ AZIENDALE

In attuazione del principio di Revisione n. 570, anche l’Organo di Revisione della società deve cimentarsi nella valutazione della continuità tenendo in considerazione l’esistenza di incertezze significative.

I revisori devono acquisire elementi probativi sufficienti e corretti sull’appropriato utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e concludere se vi sia un’incertezza significativa riguardo alla capacità dell’impresa di continuare ad operare almeno per 12 mesi come entità in funzionamento.

Il revisore deve prendere in considerazione un periodo di almeno 12 mesi (come gli Amministratori) ai fini della valutazione della continuità aziendale. Il revisore potrebbe trovarsi ad operare in assenza della valutazione della direzione aziendale e , nel caso di specie, deve discutere con gli Amministratori come intende applicare il principio della continuità aziendale pervenendo a diverse conclusioni :

a) esistenza della continuità aziendale ;

b) dubbi e incertezze in materia di continuità aziendale;

c) mancanza totale del presupposto della continuità aziendale.

 

Anche i Sindaci sono tenuti a monitorare la continuità aziendale e a comunicare agli amministratori la sussistenza di fatti idonei a pregiudicare la continuità aziendale dell’impresa con invito a sistemare eventuali problematiche.

 

23 aprile 2015

Celeste Vivenzi