Nuovo regime forfettario: i chiarimenti e analisi di alcuni casi pratici

analisi di alcuni casi pratici relativi all’utilizzazione ed ammissibilità del nuovo regime forfettario per i contribuenti di minori dimensioni

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015, ha fornito chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro. I temi tratti sono tanti, in questa sede si focalizza l’attenzione sul regime forfettario.

  1. Un contribuente che esercita l’attività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfetario per l’anno 2015?

    Sì, se rispetta i limiti dimensionali fissati dall’art. 1, commi 54 della legge n. 190 del 2014, cioè:

    ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati a seconda del codice ATECO;

    spese per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anch a progetto non superiore ad euro 5.000 lordi;

    costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro;

    redditi conseguiti nell’attività imprenditoriale prevalenti rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati;

    e non incorre nelle fattispecie di esclusione di cui all’art. 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014:

    persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

    soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

    soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto;

    esercenti attività imprenditoriali o professionali che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 TUIR o s.r.l. in regime di trasparenza.

  2. Per l’anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l’attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime?

    Nessuno, infatti il regime forfettario rappresenta il regime fiscale naturale dei contribuenti in possesso dei requisiti indicati nell’art. 1, commi 54, della legge n. 190 del 2014 (vedi risposta A) e non rientranti nelle fattispecie escluse di cui all’art. 1, commi 57, della legge n. 190 del 2014 (vedi risposta A).

    Invece coloro che solo ora iniziano un’attività imprenditoriale o professionale e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario devono darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).

  3. Chi ha avviato un’attività imprenditoriale con apertura della partita IVA in data 28 dicembre 2014, può applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio o è obbligato ad applicare il regime forfetario, per lui meno conveniente?

    L’art. 1, comma 88, della legge n. 190 del 2014, prevede la possibilità, per i contribuenti che al 31 dicembre 2014 già svolgevano un’attività, di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011. Ciò significa che alla data del 31 dicembre 2014 devono essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un’attività, in quanto non è sufficiente la mera apertura della partita IVA.

  4. Le cessioni all’esportazione effettuate dai contribuenti che adottano il regime forfetario con la Città del Vaticano o San Marino rientrano nel calcolo del limite massimo di ricavi?

    , infatti l’art. 1, comma 54, della Legge di stabilità 2015 stabilisce che non concorrono all’individuazione di questo limite esclusivamente i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore e ai parametri.

  5. Ai fini del calcolo del valore dei beni strumentali, in analogia a quanto previsto per i beni in locazione finanziaria, non dovrebbe essere considerata l’IVA indetraibile afferente i beni acquistati. E’ corretta tale impostazione?

    , il rispetto del limite degli acquisti di beni strumentali va verificato con riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione (vedesi circolare AdE n. 7/E del 2008).

  6. Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla legge di Stabilità 2015 è l’ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell’anno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del DL 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime?

    L’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente deve essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta.

  7. Nel valore dei beni strumentali da considerare ai fini dell’accesso al nuovo regime non sembrano ricompresi i beni immateriali (avviamento, spese di impianto, etc.). E’ corretta questa lettura della norma?

    Nel concetto di strumentalità non rilevino taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo (vedesi circolare AdE n. 7/E del 2008).

16 marzo 2015

Anna Maria Pia Chionna