l’introduzione dello split payment cancella le norme che prevedono la liquidazione dell’IVA in modo differito per chi incassa in ritardo dalla Pubblica Amministrazione?
E’ stato approvato dal MEF il 23 gennaio scorso il decreto di attuazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti, più comunemente noto come split payment, previsto dall’art. 17–ter del D.P.R. n. 633/1972 ed introdotto dalla legge di stabilità del 2015 (art. 1, comma 629).
A seguito di tale disposizione per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti di alcuni enti pubblici (Stato, Provincia, Regione, Comuni…) il soggetto beneficiario delle prestazioni tratterrà a sé l’Iva per poi versarla nelle casse dell’Erario. Il cedente/prestatore incasserà quindi solo una parte del credito corrispondente ai corrispettivi delle prestazioni poste in essere.
Si è dunque posto il problema di comprendere se possa ancora o meno trovare applicazione il differimento dell’esigibilità dell’Iva di cui all’art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione citata determina il differimento del debito verso l’erario a causa del “ritardo” dei pagamenti della Pubblica amministrazione. Conseguentemente il legislatore ha previsto la possibilità, per le prestazioni effettuate nei confronti di taluni soggetti, di differire l’esigibilità dell’imposta sul valore aggiunto. In questo caso il debito verso l’erario sorgerà solo allorquando il cedente/prestatore incasserà effettivamente la somma dovuta.
Una prima indicazione si desume direttamente dal Comunicato stampa del MEF n. 7 del 9 gennaio 2015. Il Ministero afferma testualmente che in merito all’esigibilità dell’imposta, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione, l’imposta diviene esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, “su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura”.
Un’ulteriore indicazione è contenuta nell’art. 3, comma 3 del DM 23 gennaio 2015 avente ad oggetto la disciplina di attuazione dello split payment. In particolare, si prevede testualmente che “Per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non è applicabile la disposizione di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972”. Le due previsioni risultano in contrasto, in quanto il decreto ministeriale prevede la non applicabilità della disposizione recante la “disciplina dell’esigibilità differita del tributo.
Presumibilmente l’indicazione fornita dal decreto di attuazione ha inteso trasferire la rilevanza ed i conseguenti effetti dell’esigibilità differita dell’Iva in capo all’ente acquirente/committente. In altre parole per effetto del trasferimento del debito Iva dal cedente/prestatore in capo al soggetto cessionario/committente è irrilevante per colui che pone in essere la prestazione il momento dell’esigibilità del tributo. Infatti, anche laddove si trattasse di operazioni ad esigibilità immediata il cedente/prestatore non sarebbe in ogni caso tenuto a versare l’Iva nelle casse dell’erario. Tale momento assume rilevanza solo per il debitore, cioè l’ente pubblico tenuto a trattenere l’Iva all’atto del pagamento ed a versarla nelle casse dell’erario.
A tal proposito l’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale ribadisce che “L’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi”. Tale momento può essere anticipato in quanto si prevede al successivo comma 2 che “Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura”.
Se le pubbliche amministrazioni non esercitano l’opzione il debito Iva dell’ente sorgerà solo nel momento in cui viene effettuato il pagamento. Invece l’obbligo di versamento del tributo sorgerà immediatamente laddove l’ente destinatario della prestazione decidesse di optare per l’esigibilità anticipata del tributo al momento della ricezione della fattura.
Il “regime naturale” è quello del differimento. Viceversa l’esigibilità immediata richiede ‘un’espressa manifestazione di volontà. A tal proposito il decreto ministeriale non fornisce alcuna indicazione. Non è chiaro secondo quali modalità l’ente interessato possa esercitare l’opzione.
Il dottor Nicola Forte ci parlerà di tutte le problematiche dello Split Payment nella videoconferenza del 18 febbraio
9 febbraio 2015
Nicola Forte