I primi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sullo split payment

l’Agenzia delle Entrate ha emanato le prime indicazioni pratiche in tema di split payment precisando ad esempio che riguarda solo le operazioni documentate mediante fattura e non quelle certificate da ricevuta o scontrino fiscale e riguarda tutte le attività dell’ente pubblico (sia attività commerciale che istituzionale) e non trova applicazione per le operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014

Dall’Agenzia delle entrate, ieri, sono giunti i primi chiarimenti (e pensare che oggi è già l’11 febbraio 2015); oltre ad essere stato chiarito l’ambito soggettivo, l’Agenzia ha precisato che non verranno sanzionati i comportamenti adottati fino ad adesso dai contribuenti, causa l’incertezza applicativa delle novità.

Lo split payment riguarda solo le operazioni documentate mediante fattura e non quelle certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. È questo un chiarimento fornito dalla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2015, emanata per fornire i primi chiarimenti interpretativi sul nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

Peraltro, come premesso, tale circolare definisce l’ambito di applicazione soggettiva dell’istituto e condona le sanzioni per le violazioni commesse prima della sua diffusione.

 

L’obbligo riguarda tutte le attività dell’ente pubblico (attività commerciale ed istituzionale)

Sono soggetti allo split payment tutti gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle PA, sia nella loro veste istituzionale sia nell’esercizio di attività d’impresa.

La circolare, però, precisa che restano escluse tutte le operazioni certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale, dello scontrino fiscale e non fiscale, ovvero altre modalità semplificate di certificazione specificatamente previste. In tal modo, sono fatte salve, ad esempio, le piccole spese degli enti pubblici, il cui assoggettamento alla scissione dei pagamenti avrebbe determinato enormi difficoltà operative.

In evidenza, quindi, l’estensione soggettiva dello split, che la norma istitutiva definisce mediante un’elencazione di uguale contenuto rispetto a quella recata dall’art. 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr 633/1972, che ha ad oggetto l’applicabilità, alle operazioni effettuate nei confronti delle pa ivi indicate, dell’esigibilità differita dell’Iva all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.

Tuttavia, mentre in questo caso era stata imposta un’interpretazione restrittiva, nel caso dello split (considerate le sue finalità antielusive) le Entrate optano per una lettura estensiva. Pertanto, esso si applica anche, ad esempio, alle istituzioni scolastiche e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti locali diversi da province e comuni (ossia comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni), alle unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere (ad eccezione degli enti ecclesiastici). Rientrano anche Irccs, enti pubblici di assistenza e beneficenza e enti pubblici di previdenza. Da questo lungo elenco rimangono fuori gli enti previdenziali privati o privatizzati, le aziende speciali e gli enti pubblici economici che operano con un’organizzazione imprenditoriale, gli ordini professionali, gli Enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali, le Autorità amministrative indipendenti, le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, gli Automobile club provinciali, l’Aran, l’gid, l’Inail e l’Ispo. Infine, la circolare precisa che, in considerazione dell’incertezza normativa conseguente all’immediata applicazione dello split alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, sono fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non saranno applicate sanzioni per le violazioni commesse anteriormente all’emanazione della presente circolare. Ne deriva che ove le PA abbiano corrisposto al fornitore l’Iva ad esse addebitata in relazione ad operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata, non occorrerà effettuare alcuna variazione.

 

Split payment

In pratica, con le nuove regole, il pagamento del corrispettivo viene quindi ad esser scisso dal versamento dell’imposta dovuta. La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo il 1° gennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014.

 

Vincenzo D’Andò

11 febbraio 2015