La detrazione relativa alle spese di ristrutturazione di unità immobiliari, spettante nella misura del 50% (a regime 36%) entro il limite massimo di 96.000 ero (a regime 48.000 euro) può seguire l’immobile nell’ipotesi di trasferimento. La previsione è contenuta nell’art. 16–bis, c. 8 del D.P.R. n. 917/1986 che così dispone: “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”. Tuttavia, avendo riguardo agli interventi che determinano il diritto a fruire del beneficio non sembra che la previsione trovi applicazione anche alla detrazione di cui al successivo comma 3.
Il comma 3 attribuisce il diritto alla detrazione a