Concessione di contributi annui alle associazioni sportive affidatarie di impianti comunali

Le attuali disposizioni legislative vietano alle amministrazioni comunali di sponsorizzare o concedere contributi a terzi soggetti, ma possono esservi delle eccezioni.

Le disposizioni legislative vietano alle amministrazioni comunali di sponsorizzare o concedere contributi a terzi soggetti, ma con opportune eccezioni.

A fronte delle possibilità di deroga previste dalla normativa, un Comune si interroga sulla possibilità e/o ammissibilità di soccorrere associazioni sportive dilettantistiche, anche se affidatarie di impianti sportivi comunali, mediante l’erogazione annuale di contributi in conto esercizio. La risposta al quesito è contenuta nella deliberazione n.133, depositata in data 04/12/22014, della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche.

 

La normativa di riferimento

Il Collegio contabile evidenzia, preliminarmente, la normativa di riferimento coerente con la fattispecie descritta dal Comune istante, ed in particolare:

  • L’art. 4, comma 6, del DL 95/2012 prevede che: “… Gli enti di diritto privato …, che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche”, escludendo tuttavia dal divieto, tra le altre,  “… le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;

  • L’art. 90, comma 25, d.l. 95/2012, prevede che “nei casi in cui  l’ente  pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi,  la  gestione è affidata in via preferenziale a società e  associazioni  sportive dilettantistiche, enti di promozione  sportiva,  discipline  sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono  i  criteri  d’uso  e  previa determinazione  di criteri  generali  e  obiettivi  per  l’individuazione  dei  soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le  modalità di affidamento.”

 

LE PRECEDENTI PRONUNCE DELLA MAGISTRATURA CONTABILE

Evidenzia il Collegio contabile, come sull’argomento della concessione di contributi, si sia già espressa la sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr deliberazione n.89/2013) la quale ha osservato che “il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo”.

Sempre la sezione di controllo della Lombardia (cfr. deliberazione n.6/2011) in merito alle limitazioni previste anche da altra normativa, aveva avuto modo di evidenziare come l’art. 6, comma 9, del decreto legge n. 78/2010 stabilisca, in merito al divieto di “sponsorizzazione”, che

“La disposizione citata utilizza il termine “sponsorizzazioni” in senso a tecnico, risultando chiaro dal contesto normativo che è vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica del comune ovvero eventi di interesse per la collettività locale. Non rientra invece nella nozione di “sponsorizzazione” la spesa sostenuta dall’ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio.

Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare nell’impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale (cfr. in ogni caso delibera n 1075 del 23 12.2010)”.

Di medesimo avviso sull’argomento del divieto di sponsorizzazione da parte dei Comuni è anche la sezione regionale di controllo per la Puglia (cfr deliberazione n.163/2010), la quale ha avuto modo di affermare che

“Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio – che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche – ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.

 

 

Conclusioni

Il Collegio contabile, dopo aver ricostruito i divieti previsti dalla normativa vigente, conclude evidenziando come la concessione di un contributo elargito ad una associazione sportiva potrebbe rientrare nel concetto di sponsorizzazione, ma avverte il Comune istante come le eventuali erogazioni elargite al di fuori dei canoni di prudenza potrebbero essere oggetto di danno erariale, come evidenziato di recente dalla Sezione giurisdizionale per Toscana, nella sentenza n.96/2014, la quale ha condannato per danno erariale l’amministrazione per aver concesso un proprio bene patrimoniale a condizioni economiche non adeguatamente remunerative.

 

11 dicembre 2014

Vincenzo Giannotti

Articolo già pubblicato su www.bilancioecontabilita.it